L'attività di accertamento dell'Imu dovuta per i fabbricati di categoria catastale «D» compete esclusivamente ai Comuni. Che si tratterranno interamente le somme incassate a titolo di imposta, interessi e sanzioni, senza nulla dovere allo Stato.
Per terreni agricoli e fabbricati rurali è decisiva l'individuazione corretta, per stabilire se va versato l'acconto Imu. Andiamo con ordine.
Terreni agricoli
I terreni agricoli godono della sospensione della prima rata Imu. Sono considerati agricoli i terreni destinati all'esercizio delle attività agricole secondo l'articolo 2135 del Codice civile. Rientrano in questa categoria anche i terreni non coltivati, a condizione che siano inseriti come agricoli negli strumenti urbanistici. Pertanto un terreno lasciato a riposo ma con destinazione agricola gode della sospensione della prima rata del tributo.
Imu, oggi è il D-day. Se la tassa sulla prima casa e sui terreni e i fabbricati agricoli è stata sospesa, per tutti gli altri immobili la prima rata dovrà essere pagata entro oggi.
È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 137 del 13 giugno il decreto dell'Interno che fissa i termini per ottenere il rimborso degli oneri per le maggiori anticipazioni di cassa richieste dai Comuni a seguito della sospensione dell'Imu con il Dl 54/2013 e il modello da presentare entro il 15 ottobre 2013.
In pista un doppio ravvedimento, quello sprint e quello lungo, per i contribuenti Imu, in scadenza lunedì 1° luglio 2013. I contribuenti titolari di immobili, se hanno omesso di pagare la prima rata Imu del 2013, scaduta ieri, possono fruire del ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla scadenza, cioè entro il 1° luglio 2013.