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Comuni, pronti i modelli dei rimborsi - Il Sole24 ore del 18 giugno del 2013

  • 18 Giu, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 137 del 13 giugno il decreto dell'Interno che fissa i termini per ottenere il rimborso degli oneri per le maggiori anticipazioni di cassa richieste dai Comuni a seguito della sospensione dell'Imu con il Dl 54/2013 e il modello da presentare entro il 15 ottobre 2013.

 

 Laddove il costo delle maggiori anticipazioni risultasse superiore agli stanziamenti di 18,2 milioni disposti con il Dl 54, le risorse saranno assegnate in proporzione. Ne consegue che la sospensione dell'Imu potrebbe non essere a costo zero per i Comuni. Il decreto approva il modello da utilizzare, in formato telematico, «per la comunicazione degli oneri per interessi sostenuti dai Comuni dal 16 giugno al 16 settembre per l'attivazione delle maggiori anticipazioni».

 Si parla di maggiori anticipazioni, senza specificare se il rimborso prescinde dai 5/12 o se scatta solo dopo il superamento di tale limite. Se così fosse, gli enti virtuosi sarebbero i primi a essere penalizzati. Il modello da compilare sarà reso disponibile dal 20 settembre al 15 ottobre sul sito dell'Interno. Non è ammessa integrazione rispetto alla modulistica predisposta. In caso di errori, gli enti potranno rettificare la precedente comunicazione, ma sempre entro il 15 ottobre. Il decreto non scioglie il dubbio principale sul "quando" scatta il rimborso. Con quattro principali ipotesi: per l'ente che non è in anticipazione e la sospensione dell'Imu non genera problemi di liquidità, il decreto non si applica; l'ente che per effetto della sospensione è costretto a usare le anticipazioni di tesoreria per l'intero importo assegnato con il Dl 54, o per un importo parziale, avrà diritto al rimborso in base ai giorni effettivi di utilizzo tra 16 giugno e 16 settembre; per l'ente che è già in anticipazione, ma l'effetto della sospensione dell'Imu non fa superare i limiti dei 5/12, il valore del rimborso sarà calcolato avendo come base l'importo assegnato con il Dl 54; l'ente che per effetto della sospensione supera i 5/12, avrà diritto al rimborso sulla somma eccedente 5/12.

 L'unica ipotesi plausibile è quella in base alla quale il rimborso è calcolato sulle effettive anticipazioni di tesoreria, a prescindere dai 5/12 e nei limiti massimi dell'importo stabilito con il Dl 54, magari partendo dalla situazione di cassa effettiva al 14 giugno. Per l'ente sarebbe opportuno dotarsi di una certificazione del Tesoriere che applicando il tasso di interesse in vigore alla data di pubblicazione del Dl 54 (21 maggio), provvede alla quantificazione degli interessi. Contabilmente andrebbe istituito un capitolo ad hoc in entrata, tra i trasferimenti dello Stato, e in uscita, tra gli oneri straordinari della gestione corrente; ciò per non incidere sui fondamentali parametri gestionali.

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