Con il ravvedimento "sprint", la misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento "breve o mensile" entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è uguale allo 0,2% giornaliero, che fa il 2,8% per ritardi fino al 1° luglio 2013. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura del 2,5% annuo. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento "sprint" può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, cioè entro il 17 luglio 2013.
La scadenza del 1° luglio riguarda anche i contribuenti che hanno omesso o versato in ritardo l'imposta municipale sugli immobili relativa al 2012 e che intendono avvalersi del ravvedimento lungo. Per sanare le violazioni Imu del 2012, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento spontaneo, beneficiando:
- della riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, cioè al 3,75%, se la regolarizzazione del pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all'anno 2012, e cioè entro il 30 giugno 2013, che slitta a lunedì 1° luglio;
- della riduzione della sanzione a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione (51 euro), se questa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e cioè entro il 29 settembre 2013 (90 giorni dal 1° luglio), che slitta a lunedì 30 settembre; in questo caso, la sanzione è di 5 euro, pari al 10% della sanzione minima prevista di 51 euro, con troncamento dei decimali. Per fruire del ravvedimento "lungo", nel calcolo delle somme da pagare, oltre all'Imu dovuta e alle sanzioni, si devono considerare gli interessi del 2,5% annuo. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al l'imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato