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Rurali «fuori categoria»: decisiva l'annotazione - Il Sole24 ore del 17 giugno del 2013

  • 17 Giu, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Per terreni agricoli e fabbricati rurali è decisiva l'individuazione corretta, per stabilire se va versato l'acconto Imu. Andiamo con ordine.
Terreni agricoli
I terreni agricoli godono della sospensione della prima rata Imu. Sono considerati agricoli i terreni destinati all'esercizio delle attività agricole secondo l'articolo 2135 del Codice civile. Rientrano in questa categoria anche i terreni non coltivati, a condizione che siano inseriti come agricoli negli strumenti urbanistici. Pertanto un terreno lasciato a riposo ma con destinazione agricola gode della sospensione della prima rata del tributo.


Lo stesso vale per i cosiddetti orticelli. Quindi se nello strumento urbanistico generale il terreno coltivato al solo fine dell'autoconsumo è compreso nella zona E (o equipollenti) lo stesso rientra nell'agevolazione. Diversamente la sospensione non rileva e l'orticello sconta la prima rata dell'Imu se è compreso in un'area edificabile.
Infine, i terreni situati in Comuni considerati montani o collinari in base alla circolare 9 del 1993 sono esenti in ogni caso da imposta, a prescindere dalla sospensione disposta dal Dl 54/2013.
Aree edificabili
La prima rata dell'Imu relativa al possesso di aree edificabili è dovuta. Per determinare l'imposta, la base di calcolo è data dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio 2013.
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola godono però di una particolare agevolazione. In pratica, ai fini dell'Imu sono considerati agricoli, ancorché classificati come edificabili nel piano regolatore del Comune, i terreni posseduti e condotti da queste categorie di soggetti (circolare 3/DF/2012). Quindi, i coltivatori diretti o gli Iap non devono versare la prima rata dell'imposta con riferimento alle aree edificabili possedute e coltivate direttamente.
Beneficiano della sospensione anche gli eventuali comproprietari dell'area. In altre parole, in presenza di terreno edificabile in comproprietà di più persone, qualora l'area sia coltivata anche da uno solo dei comproprietari con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale, la stessa è considerata agricola anche per la quota di proprietà dei soggetti sprovvisti di queste qualifiche.
Tale agevolazione è estesa anche alle società agricole in possesso della qualifica di Iap a condizione che il socio o l'amministratore - rispettivamente per le società di persone e di capitali - risulti iscritto nella previdenza agricola.

Fabbricati rurali

Lo stop al pagamento della prima rata riguarda anche i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9, commi 3 (fabbricati abitativi) e 3-bis (fabbricati strumentali) del decreto legge 557/93.
In pratica, si ritiene che siano esclusi dalla prima rata dell'Imu:
ei fabbricati accatastati nelle apposite categorie catastali che sono la A/6, per gli abitativi, e la D/10, per quelli strumentali, a condizione che non abbiano cambiato la destinazione;
ri fabbricati contrassegnati in catasto con l'annotazione «R» (ad esempio, un magazzino in C/2 o un ufficio in A/10);
ti fabbricati per i quali il catasto non ha ancora provveduto ad apporre la sigla «R», a condizione che l'autocertificazione sia stata inoltrata entro il 30 settembre o il 30 novembre 2012 (31 maggio 2013 per i fabbricati rurali situati nei territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).
Quindi, per gli immobili non accatastati in A/6 o D/10, l'inoltro della richiesta in una data successiva compromette il riconoscimento del requisito della ruralità e la possibilità di godere della sospensione della prima rata dell'Imu.
Si precisa infine che per i fabbricati rurali a uso abitativo la sospensione si applica indipendentemente dal fatto che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

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