È quanto prevede l'articolo 10, comma 4-quater, del Dl 35/2013, introdotto con la legge di conversione 64/2013, che, come già accaduto con l'abrogato comma 11 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, nulla dispone, però, sugli eventuali rimborsi dell'imposta versata in eccedenza allo Stato per i fabbricati di categoria catastale «D».
Mentre è fuori discussione, quindi, che l'istanza di rimborso debba essere presentata al Comune (il Dl 35/2013 precisa infatti che anche per i rimborsi della quota erariale si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imu), il dubbio riguarda l'individuazione del soggetto tenuto ad effettuare la restituzione (Stato o Comune?). L'impasse dovrebbe trovare agevole soluzione applicando le indicazioni a suo tempo fornite dal Mef con la risoluzione n. 2/DF/2012. Con questo documento l'amministrazione finanziaria ha infatti precisato che le istanze di rimborso - dell'Imu versata indebitamente all'erario nel 2012 - possono essere inoltrate esclusivamente al Comune; Stato e municipi regoleranno poi, tra di loro, le relative partite finanziarie.
Peraltro, il fatto che le «successive istruzioni» ministeriali (preannunciate dalla risoluzione 2/DF/2012), con le quali avrebbero dovuto essere rese note le procedure per le «regolazioni finanziarie» tra Stato e Comuni, non siano ancora state impartite a distanza di ormai sei mesi, sta ponendo in seria difficoltà i municipi che vorrebbero rimborsare ai contribuenti somme pagate in eccedenza allo Stato, ma che, in assenza degli attesi chiarimenti del Mef, non procedono, correndo così il rischio di impugnative da parte dei contribuenti. Tornando agli accertamenti, resta ancora da capire se l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, che assegnava ai Comuni la titolarità dell'azione accertativa anche con riguardo alle quote Imu dovute allo Stato per l'anno d'imposta 2012, abbia esautorato gli uffici tributi dal relativo potere.
È vero che nel 2012 questa norma era vigente, ma è altrettanto certo che l'eventuale atto impositivo comunale verrebbe emesso sulla base di una norma procedurale oggi non più presente nell'ordinamento. Va però ribadito che l'Imu, nonostante l'attribuzione di una quota del gettito allo Stato, rimane comunque un tributo comunale al quale trova applicazione l'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 che individua nei comuni i soli soggetti legittimati all'attività di accertamento. Da ultimo, è auspicabile che il Mef, con le auspicate istruzioni sulla regolazione della partite finanziarie, precisi che il recupero dell'evasione della quota Imu statale dovuta per il 2012, resta nelle casse municipali nonostante l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13.