Ultimo aggiornamento 11.12.2024 - 9:47
Amministratore IFEL2

Amministratore IFEL2

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Approvata dal Consiglio Direttivo della Fondazione come all.7 al PTCPT 2024-2026 aggiornamento del 19/06/2024
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In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono divenute efficaci dal 15 luglio 2023. Come stabilito da citato decreto l'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 ha adottato apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Di seguito si riporta la disciplina per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing da parte della Fondazione IFEL.

 Sono legittimate a segnalare e godono delle tutele previste dalla normativa le persone che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

  • Lavoratori dipendenti della Fondazione IFEL.
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione IFEL
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Fondazione IFEL che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Fondazione IFEL volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Fondazione IFEL persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Fondazione IFEL.

Ai sensi del D.lgs. N. 24/2023, le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro».

Vi rientrano

  • fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito
  • notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale

La protezione prevista dal D.lgs. N. 24/2023 non opera nei confronti del dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. La tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende (art. 3, co. 4).:

  • quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Canali di segnalazione

Il D.lgs. n. 24/2023 ha previsto i seguenti canali di segnalazione:

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interno della Fondazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i canali previsti dalla norma La segnalazione deve sempre essere effettuata attraverso il canale interno messo a disposizione dalla Fondazione, è possibile ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica nei casi di seguito elencati di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023.

  • non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare, ai sensi dell’art 15, direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Indipendentemente dal canale utilizzato per effettuare la segnalazione, la stessa deve essere effettuata nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità della Fondazione. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Protezione della riservatezza dei segnalanti

La procedura della Fondazione garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti a vario titolo coinvolti nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione tramite l’utilizzo di piattaforma informatica che prevedere il ricorso a strumenti crittografici. L’identità del segnalante viene rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

  • La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività istruttoria sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e del contenuto della segnalazione astenendosi dal rivelarli ad altri. La violazione dell'obbligo di riservatezza è responsabilità soggetta ad eventuali sanzioni disciplinari ed economiche, come previsto dall'ordinamento

Protezione dei dati personali

  • Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
  • Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  • Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Ritorsioni

Nell'ambito della disciplina sul whistleblowing, si definisce ritorsione nei confronti del segnalante qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria. Al fine di dare prova della ritorsione:

  • ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
  • Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
  • Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Protezione da ritorsione estesa ad altri soggetti

Il D.lgs. n. 24/2023 ha sensibilmente esteso il novero dei soggetti meritevoli di tutele da ritorsioni ed in particolare:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Non punibilità del segnalante

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

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La Fondazione IFEL e ANDIGEL, Associazione Nazionale dei Direttori Generali degli Enti Locali presentano a ForumPA, il 23 maggio dalle 16 alle 17, sCAMBIO COMUNE il programma di mobilità trasversale dei professionisti degli Enti Locali.

Si tratta di un progetto che ha diversi obiettivi:

  • favorire la diffusione di conoscenze e soluzioni;
  • far incontrare le persone per favorire lo scambio di know how;
  • attivare una formazione peer to peer;
  • favorire la conoscenza delle realtà organizzative di altre amministrazioni comunali;
  • accelerare alcuni processi di innovazione.

Per chi sarà presente alla presentazione del progetto a ForumPA 2024 abbiamo previsto una sorpresa (scendi in fondo alla pagina se vuoi vedere subito di cosa si tratta).

Come funziona lo scambio

Ogni ente aderente ha individuato gli ambiti settoriali più innovativi e/o strategici nei quali ritiene di aver sviluppato soluzioni e processi di lavoro che possono essere di esempio per altri e ha scelto di mettere a disposizione un percorso dimostrativo e/o formativo.

Lo scambio professionale ha una durata varia che viene definita da chi propone il percorso. Durante il soggiorno professionale ciascun partecipante svolgerà un'attività di formazione di tipo job-shadowing che prevede l'osservazione diretta delle attività svolte nel settore di accoglienza, lo scambio e la mutualizzazione di pratiche ed esperienze con i colleghi dell'altro ente.

Per ogni percorso dimostrativo/formativo sono disponibili un numero finito di posti, definiti ovviamente dall’ente ospitante.

Quali sono i progetti

I progetti messi a disposizione dagli enti che stanno prendendo parte alla sperimentazione sono 17 e hanno natura diversa. Eccoli di seguito in rassegna

Ente

Progetto

Comune di Cesena

Linee guida per la realizzazione e valutazione delle Compensazioni Ambientali e delle Dotazioni territoriali multiprestazionali e Ecologico Ambientali

Comune di Cesena

“SpazioComune” percorso di valorizzazione di immobili pubblici in ottica sussidiaria e di amministrazione condivisa

Comune di Cinisello Balsamo

La scelta Open e le opportunità dello sviluppo in economia

Comune di Monza

Giovani Protagonisti: bando di finanziamento rivolto agli ETS per la realizzazione di progetti per e con i giovani a forte impatto territoriale

Comune di Monza

Patti di Cittadinanza: interventi e progettualità su scala quartiere frutto di co-progettazione tra Comune, cittadini e stakeholders territoriali

Comune di Monza

Governance di progetti complessi

Comune di Monza

Progetto Percorsi in Comune (P.i.Co): un efficace inserimento delle nuove persone, per loro e per noi

Comune di Novara

Attivazione Progetti di Innovazione Sociale – Gestione processi e spazi di rigenerazione urbana (nòva Spazio formativo e performativo. Avamposto sull’urgenza di desideri stra-ordinari)

Comune di Novara

Elaborazione nuovo PRG tramite costituzione di un Ufficio di Piano all’interno dell’ente

Comune di Pescara

Navigazione Sicura: Programma di sensibilizzazione sui rischi informatici per le Amministrazioni Locali

Unione Reno Galliera

Zero Carta! Digitalizzazione del patrimonio informativo

Unione Terre d’Argine e Comune di Carpi

Comunicazione istituzionale: funzioni ad altra integrazione orientate ai servizi al cittadino

Unione Terre d’Argine e Comune di Carpi

Cybersecurity: una salvaguardia non solo tecnologica ma che nella pubblica amministrazione si interseca con un preciso quadro organizzativo e documentale

Unione Terre d’Argine e Comune di Carpi

Il percorso e la prima attuazione del Piano urbanistico regionale in un’area vasta intercomunale

Unione dei Comuni della Valle del Savio

Implementazione del sistema di Pianificazione e Controllo dell’ente con particolare riferimento all’insediamento di una nuova Amministrazione e alla Pianificazione di Area Vasta

Unione dei Comuni della Valle del Savio

Costruzione di uno Sportello unico del Cittadino polifunzionale ed evoluzione a sportello “metropolitano” in tutta l’Unione dei Comuni

Unione dei Comuni della Valle del Savio

Progetto Digitale Facile


Una sorpresa per chi ci raggiunge a ForumPA

Per chi sarà presente alla presentazione di sCAMBIO COMUNE il 23 maggio prossimo a ForumPa c’è la possibilità di partecipare ai percorsi dimostrativi/formativi organizzati dagli enti ad oggi coinvolti nel progetto.

Come? semplice: contattando direttamente il referente di progetto che si trova indicato in ognuno delle schede sopra pubblicate. Sarà possibile concordare la data e il numero di persone che potranno partecipare all’esperienza.

Per tutti coloro che non potranno raggiungerci a Roma il 23 maggio rimane, invece, la possibilità di tenersi aggiornati sugli sviluppi della sperimentazione in corso attraverso i canali di IFEL e di Andigel.

Iscriviti all’evento di ForumPA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio il Decreto c.d. “PNRR 3”, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC).

Si tratta del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.47 del 24-02-2023, in vigore dal 25 febbraio 2023.

Le novità introdotte dal Decreto vanno dalla revisione del sistema della governance del PNRR e al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal Piano.

Lo scopo principale è sostenere l’accelerazione e la semplificazione dell’attuazione degli interventi PNRR e delle relative procedure, estendendole anche all’attuazione delle Politiche di coesione (fondi SIE 2021-2027), della Politica Agricola Comune (PAC) e delle politiche giovanili.

In allegato una sintesi dei 26 punti principali del Decreto.

Il dossier IFEL Politiche UE e Sviluppo Rurale nel nuovo ciclo di programmazione - Il ruolo dei Comuni italiani fra opportunità e risorse finanziarie si inserisce tra le azioni di analisi, informazione, orientamento e supporto realizzate dal Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi Politiche europee sui temi della Politica di coesione e, in generale, delle Strategie territoriali co-finanziate da risorse del bilancio UE.

La pubblicazione descrive il quadro programmatico e finanziario delle politiche di Sviluppo Rurale, sia nel biennio di transizione 2021-2022 che per i prossimi quattro anni (2023-2027), proponendo un focus sul ruolo dei Comuni italiani nel nuovo Piano nazionale Strategico della PAC (PSP) e rispetto ai principali interventi ad essi destinati nei c.d. Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

Il dossier propone una prima disamina delle opportunità che derivano dal nuovo PSP che ammonta a quasi 37 Mld€, di cui circa il 43% sono a disposizione dello Sviluppo rurale. A queste risorse si sommano quelle aggiuntive assegnate nel c.d. “biennio di transizione 2021 e 2022” che per l’Italia ammontano a circa 3.921 Mln€. In questo quadro finanziario, all’Obiettivo nel quale si concentrano prevalentemente gli interventi che vedono come potenziali beneficiari/destinatari i Comuni sono destinati oltre 1,7 Mld€, pari a circa l’11% della spesa pubblica per lo Sviluppo rurale; inoltre le risorse destinate alle Strategie di sviluppo locale dell’approccio Leader risultano aumentate rispetto al ciclo precedente e ammontano complessivamente a circa 900 Mln€, pari ad oltre il 5% delle risorse destinate allo Sviluppo rurale.

Alla data di pubblicazione del dossier, Regioni e Province autonome stanno procedendo all’adozione dei rispettivi Complementi di Sviluppo Rurale (CSR). Le schede dedicate agli interventi dello Sviluppo rurale di potenziale interesse per i Comuni propongono perciò ad oggi solo dati del nuovo Piano Strategico PAC (PSP), ma rappresentano una guida preliminare per “produrre conoscenza” rispetto alle opportunità offerte agli Enti locali dallo Sviluppo rurale.

La Commissione europea ha approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 il Programma Nazionale PN Capacità per la Coesione 2021-2027. A titolarità dell’Agenzia per la Coesione territoriale, il Programma è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo Plus con una dotazione complessiva di 1.267.433.334 euro, comprensiva del cofinanziamento nazionale.

In linea con gli obiettivi della strategia di rafforzamento della capacità amministrativa definita nell’Accordo di Partenariato 2021-2027, il CapCoe supporterà le Pubbliche Amministrazioni per migliorare l’efficacia attuativa della politica di coesione. Nel CapCoe particolare attenzione riveste la dimensione territoriale, attraverso il rafforzamento delle amministrazioni locali su temi quali il capitale umano, l’organizzazione e i processi, la rigenerazione amministrativa, il supporto ai processi partenariali e il knowledge sharing.

Tra gli interventi previsti:

    • servizi territoriali di supporto agli enti locali
    • assunzioni
    • formazione
    • rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali
    • sostegno ai Piani di Rigenerazione Amministrativa – PRigA
    • supporto alla governance e all’attuazione della politica di coesione 2021-2027
    • sviluppo di processi di gestione efficienti
    • sostegno delle pratiche partenariali partecipative

Coerentemente con le finalità di offrire un supporto focalizzato sulla politica di coesione si prevede anche di istituire una Scuola nazionale della coesione, dedicata a una formazione specifica sui temi e all’aggiornamento continuo di giovani laureati, amministratori e professionisti.

La maggior parte delle risorse saranno destinate a Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – le Regioni meno sviluppate nella programmazione 2021-2027 – attraverso il meccanismo del Finanziamento non collegato ai costi – FNLC, novità che ha richiesto un attento lavoro metodologico, sviluppato lungo la fase di negoziato con la Commissione europea.

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