Approvata dal Consiglio Direttivo della Fondazione come all.7 al PTCPT 2024-2026 aggiornamento del 19/06/2024
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In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono divenute efficaci dal 15 luglio 2023. Come stabilito da citato decreto l'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 ha adottato apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Di seguito si riporta la disciplina per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing da parte della Fondazione IFEL.
Sono legittimate a segnalare e godono delle tutele previste dalla normativa le persone che operano nel contesto lavorativo in qualità di:
Ai sensi del D.lgs. N. 24/2023, le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro».
Vi rientrano
La protezione prevista dal D.lgs. N. 24/2023 non opera nei confronti del dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. La tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende (art. 3, co. 4).:
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
Il D.lgs. n. 24/2023 ha previsto i seguenti canali di segnalazione:
Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interno della Fondazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i canali previsti dalla norma La segnalazione deve sempre essere effettuata attraverso il canale interno messo a disposizione dalla Fondazione, è possibile ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica nei casi di seguito elencati di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023.
I segnalanti possono effettuare, ai sensi dell’art 15, direttamente una divulgazione pubblica quando:
Indipendentemente dal canale utilizzato per effettuare la segnalazione, la stessa deve essere effettuata nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità della Fondazione. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
La procedura della Fondazione garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti a vario titolo coinvolti nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione tramite l’utilizzo di piattaforma informatica che prevedere il ricorso a strumenti crittografici. L’identità del segnalante viene rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
Tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività istruttoria sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e del contenuto della segnalazione astenendosi dal rivelarli ad altri. La violazione dell'obbligo di riservatezza è responsabilità soggetta ad eventuali sanzioni disciplinari ed economiche, come previsto dall'ordinamento
Nell'ambito della disciplina sul whistleblowing, si definisce ritorsione nei confronti del segnalante qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria. Al fine di dare prova della ritorsione:
Il D.lgs. n. 24/2023 ha sensibilmente esteso il novero dei soggetti meritevoli di tutele da ritorsioni ed in particolare:
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocino gratuito da parte dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – IFEL (di seguito per brevità “IFEL” o la “Fondazione”).
Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il Patrocinio, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:
- manifestazioni sociali, culturali, scientifiche coerenti con le finalità istituzionali e gli interessi di IFEL;
- pubblicazioni di prodotti cartacei o multimediali (es. libri, manuali, guide, opuscoli cd –rom, dvd ecc.);
- convegni, congressi, seminari, workshop, iniziative di studio, ricerca, convegni, e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità culturali e scientifiche, coerenti con gli ambiti di intervento e gli scopi dell'IFEL;
- eventi per devoluzione di contributi o fondi in beneficenza.
Il Patrocinio può essere concesso esclusivamente a enti, pubblici o privati, che diano garanzia di correttezza, affidabilità, autorevolezza, credibilità, che perseguano o abbiano scopo/oggetto/finalità di natura sociale, culturale o scientifica e che non ricadano in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi genere con l’IFEL.
Per la concessione del Patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente almeno 30 (trenta) giorni prima dell’iniziativa.
Di seguito i documenti scaricabili:
REGOLAMENTO PATROCINIO GRATUITO
Si comunica che le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni di variazione IMU dei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, devono essere inviate ad IFEL c/o IRIS Soluzioni S.r.l., via A. Omodeo 44/8 - 70125 Bari (BA).
Vista la mancanza nei nuovi modelli IMU della copia destinata alla elaborazione meccanografica dei dati, i Comuni dovranno inviare una fotocopia dei documenti. In ogni caso, non è prevista la restituzione da parte di IFEL dei modelli cartacei ricevuti.
Si ricorda che le dichiarazioni di variazione IMU 2022 devono essere inviate entro giugno 2024 e che verranno elaborate entro 6 mesi dalla data di ricezione.
Essendo rimasti pressoché invariati i dati rilevati ai fini della determinazione del tributo, rispetto al precedente modulo di dichiarazione ICI, l’acquisizione dei dati presenti nelle dichiarazioni dei contribuenti avverrà sulla base del tracciato ministeriale definito con il Decreto del Ministero della Finanze del 7 giugno 2000 e fino ad oggi utilizzato per la acquisizione meccanografica dei dati delle dichiarazioni ICI.I campi di nuova introduzione saranno inseriti in campi del tracciato preesistenti precisamente:
Si precisa inoltre che, se nella Dichiarazione IMU al campo 1 “caratteristica” viene inserita la tipologia 7.1, 7.2 o 7.3 (per gli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota ai sensi del comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011), tale dato sarà riportato nel citato campo “Descrizione dell'ufficio del registro “ (record 4, campo 35) del tracciato ministeriale con la dicitura “CAR. 7.1”, o “CAR. 7.2” o “CAR 7.3” a valle delle altre informazioni presenti mentre nel campo 8 del record 4 sarà inserito il valore 3.
Per maggiore chiarezza si riportano alcuni esempi di come sarà compilato il campo 35 del record 4:
Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di contattare la sig.ra Adelaide Marini tel. 0668816221 - 3384913703 e-mail:
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