Finanza comunale da riformare con urgenza. L'ultima picconata della Corte costituzionale, che con la recente sentenza n. 129/2016 ha bocciato le regole di ? nanziamento dei municipi applicate negli ultimi 4 anni (si veda ItaliaOggi del 6/6/2016), rilancia con forza la necessità di un profondo restyling a una disciplina che ormai non ha più né capo né coda.
Pubblichiamo la sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 6 maggio 2016 che sancisce l’illegittimità del decreto legge 95/2012 in quanto non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicarsi a ciascun Comune, alcuna forma di coinvolgimento dei Comuni, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto attuativo del Ministero dell’Interno.
Ad avviso dell’ANCI, la sentenza della Corte costituzionale è di estremo rilievo per più ordini di ragioni.
Il caso censurato riguarda la norma che disciplina la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo per il 2013 ai Comuni per 2.250 milioni di euro. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt 3, 97, 119 della Costituzione in quanto non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicarsi a ciascun Comune, alcuna forma di coinvolgimento dei Comuni, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto attuativo del Ministero dell’Interno. La sentenza indica espressamente gli aspetti della norma la cui assenza ne determina l’illegittimità, prefigurando di conseguenza l’esigenza di una integrazione e di un nuovo terreno di confronto con il Governo in ordine al riparto di un gravosissimo taglio, a suo tempo fortemente criticato dai Comuni proprio per le modalità di riparto ora censurate. ANCI pertanto porrà in essere ogni iniziativa utile a chiarire gli effetti della sentenza.
Va sottolineato che il giudice costituzionale richiama il legislatore al rispetto del principio di leale e reciproca collaborazione come metodo principe per l’adozione delle decisioni che riguardano altri livelli di governo, afferma l’esigenza del rispetto dei tempi nell’adozione degli atti e, infine, richiama un principio sacrosanto secondo il quale ogni intervento di riduzione di risorse non deve compromettere la possibilità per i Comuni di garantire i servizi essenziali ai cittadini.
A tal proposito, il delegato ANCI alla Finanza locale Guido Castelli dichiara: “La Consulta dà ragione ai Comuni, che avevano contestato il carattere unilaterale e non preventivamente concertato del taglio fatto dal Governo. I Comuni hanno sempre detto no a tagli imposti dall'alto, le autonomie sono state compresse dallo Stato che ha fatto spending review sui Comuni e soprattutto l'ha imposta senza il rispetto della co-decisione che l'art. 119 della Costituzione prescrive. Ci metteremo subito al lavoro per capire quali saranno le conseguenze concrete che la sentenza potrebbe produrre a favore dei bilanci comunali”.
Pubblichiamo la lettera del presidente dell'ANCI, Piero Fassino, ai Presidenti delle Commissioni parlamentari che stanno esaminando la revisione della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio.
L'intervento sottolinea l'importanza dell'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza finale, che la revisione della legge 243 adotta quale unico riferimento per la regolazione della finanza degli enti territoriali, rimandandone la declinazione comprensiva dell'FPV alla legge di stabilità. E' evidente l'incoerenza di questa scelta rispetto ai nuovi principi contabili, nonché il rischio di incertezza che ne deriverebbe per la programmazione di bilancio dei Comuni, con particolare riguardo agli investimenti.
Oltre all'inserimento del FPV nel saldo, l'ANCI chiede la previsione di strumenti di redistribuzione degli spazi finanziari di livello nazionale, che non sono attualmente indicati dalla revisione della legge.
La de? nizione agevolata delle violazioni tributarie è un evento eccezionale e ha un ambito temporale sempre limitato. I comuni, dunque, non possono istituire con regolamento il condono dei tributi locali a loro scelta per un tempo inde? nito.
Cinque giorni ancora per pagare senza sanzioni la prima rata di acconto di Imu e Tasi. Ricordiamo che per gli immobili residenziali l'Imu è dovuta solo per gli appartamenti di lusso (sono tali le case accatastate come A/1, A/8 e A/9) e per gli alloggi che non abbiano le caratteristiche dell'abitazione principale, cioè l'immobile in cui il contribuente ha la residenza e dimora abituale.