La sanatoria prevista dalla legge 289/2002, infatti, non era proiettata nel futuro, ma riguardava solo le violazioni commesse negli anni antecedenti alla sua entrata in vigore. Lo ha chiarito la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con il parere 143/2016. Nel caso in esame, il comune di Ottaviano ha chiesto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti se fosse possibile prevedere con regolamento la de? nizione agevolata delle violazioni tributarie commesse dai contribuenti ? no al 2014, escludendo le sanzioni e gli interessi. Per i giudici contabili, non si possono introdurre fattispecie di condono per un periodo inde? nito, ancorché la legge non ? ssi espressamente l'ambito di operatività della sanatoria. L'articolo 13 della legge 289/2002 «deve essere oggetto di stretta interpretazione considerato che l'istituzione di meccanismi di «de? nizione agevolata» relativamente ad obblighi rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte di contribuenti ha (o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell'ambito dell'ordinamento giuridico». Pertanto, il 31 dicembre 2002 rappresenta «un limite temporale invalicabile» per la regolarizzazione di errori e omissioni. Al riguardo il Tar Sicilia, prima sezione, con la sentenza 1765/2014, ha affermato che è illegittimo per eccesso di potere il regolamento comunale che ha istituito il condono delle violazioni commesse dai contribuenti in materia di tassa ri? uti a distanza di sette anni dall'entrata in vigore della legge che ha dato ai comuni questa facoltà. Anche per il Tar il condono dei tributi locali poteva essere deliberato solo per gli obblighi «precedentemente non adempiuti» alla data di entrata in vigore della legge stessa, limitatamente ai periodi d'imposta antecedenti il 2003. Del resto l'esercizio di un potere in materia tributaria da parte dell'ente locale, una volta spirato il termine previsto dalla legge statale autorizzativa, «comporta la carenza del potere medesimo». Con quest'ultimo parere i giudici contabili si sono allineati alla tesi della Cassazione che ha già preso posizione sulla questione, dichiarando illegittima la delibera del comune di Roma che aveva istituito il condono delle liti pendenti instaurate dopo l'entrata in vigore della Finanziaria 2003. La sezione tributaria della Corte di cassazione, con le sentenze 12675 e 12679/2012, ha precisato che la sanatoria era ammessa solo per gli obblighi non adempiuti dal contribuente ? no al 2002 e per i procedimenti contenziosi già pendenti. I comuni, quindi, non hanno il potere di deliberare la sanatoria a distanza di anni da quando il legislatore gli ha riconosciuto questa facoltà. Nonostante l'articolo 13 della legge 289/2002 non ponesse alcun limite temporale e non ne condizionasse l'ef? cacia alle violazioni commesse e alle controversie instaurate ? no all'entrata in vigore della norma. La Finanziaria 2003 ha attribuito agli enti locali il potere di disciplinare con regolamento la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, escludendo o riducendo gli interessi e le sanzioni a carico del contribuente. L'unico obbligo imposto espressamente ex lege, nel rispetto dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), riguardava il termine minimo che doveva intercorrere tra l'entrata in vigore del regolamento e gli adempimenti posti a carico del contribuente. Era poi lasciata agli enti la scelta di ? ssare autonomamente il termine entro il quale fosse possibile regolarizzare le violazioni commesse, purché non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto regolamentare.