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Imu e Tasi, in arrivo l'acconto per seconde case e immobili di lusso-Corriere della Sera

  • 09 Giu, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Cinque giorni ancora per pagare senza sanzioni la prima rata di acconto di Imu e Tasi. Ricordiamo che per gli immobili residenziali l'Imu è dovuta solo per gli appartamenti di lusso (sono tali le case accatastate come A/1, A/8 e A/9) e per gli alloggi che non abbiano le caratteristiche dell'abitazione principale, cioè l'immobile in cui il contribuente ha la residenza e dimora abituale.

Sono assimilate all'abitazione principale: la casa assegnata al coniuge separato o divorziato, anche se non proprietario, che vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente; le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi assegnati dallo Iacp o di housing sociale; l'abitazione, purché non locata, in cui vivono appartenenti alle forze dell'ordine, della Protezione civile e del ministero degli Interni in trasferta. Se il Comune lo prevede sono assimilate, purché non locate, anche una sola casa di anziani e disabili residenti in strutture di ricovero e una sola casa di residenti all'estero iscritti all'Aire.
Per chi è ancora soggetto all'Imu nella maggior parte dei casi il conto, benché salato, è facile da fare: se la casa è stata posseduta tutto lo scorso anno e non ha cambiato caratteristiche fiscali basta sommare quanto pagato nel 2015 e versare la metà. Se invece la situazione fiscale è cambiata (ad esempio perché lo scorso anno la casa era a disposizione e quest'anno è locata) si deve fare il conto di quanto si sarebbe pagato nel 2015 ipotizzando una situazione come quella attuale e pagare la metà. Ci sono poi due casi particolari per cui si può godere di uno sconto: 1) se la casa è affittata a canone concordato l'aliquota è la stessa del 2015 ridotta del 25%; 2) se la casa è data in comodato a un figlio o a un genitore e si possiede o una sola abitazione di residenza in tutta Italia o una sola abitazione in cui si è domiciliati nello stesso Comune l'aliquota dello scorso anno è ridotta del 50%. Anche la Tasi, dove applicata, è dovuta solo sulle abitazioni diverse da quella principale. Nel caso di immobile locato a persona che ha la residenza nella casa, l'inquilino non deve pagare la sua quota, che varia, a seconda dei Comuni, dal 10 al 30%.

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