Pubblichiamo il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, per la predisposizione del PEF 2021, elaborato sulla base del metodo regolatorio contenuto nella delibera 443/2019/R/rif, aggiornato da ultimo dalla delibera n. 493 del 24 novembre 2020.
Il Modello proposto ha due essenziali finalità:
Il Modello di simulazione è composto da tre strumenti: il PEF Grezzo Gestore, il PEF Grezzo Comune e il PEF Finale.
I file in questione sono disponibili per il download tramite un link che sarà inviato via mail, previa registrazione con compilazione di un form raggiungile dal collegamento sottostante, nelle more della realizzazione di un sistema di distribuzione più efficiente tramite il sito IFEL.
Anche questa versione del Modello 2021, come le precedenti del 2020, avrà carattere necessariamente sperimentale e potrà eventualmente cambiare in base alle necessità che dovessero emergere a valle di questa prima implementazione presso gli enti e dall’evoluzione del contesto di riferimento.
Sarà pertanto sempre cura di IFEL aggiornare costantemente il Modello e darne comunicazione a chi ha già effettuato l’accesso alla versione precedente. Anche per assicurare la pronta conoscenza degli eventuali aggiornamenti è essenziale l’accesso al Modello tramite registrazione. Le diverse edizioni saranno comunque mantenute attive attraverso una cronologia delle versioni che riporteranno la data di aggiornamento e saranno comunque accessibili tramite il link già ricevuto.
Per il download del Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti, registrati cliccando sul seguente link:
FORM DI REGISTRAZIONE PER IL
DOWNLOAD DEL MODELLO DI SIMULAZIONE
Molti Comuni segnalano di aver ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R), con la quale si richiede il pagamento in unica soluzione delle spese di notifica sostenute dagli agenti della riscossione in relazione alle quote iscritte a ruolo ed oggetto dello "stralcio" dei debiti fino a mille euro degli anni 2000-2010 (dl 119/2018, art. 4).
Tale richiesta appare del tutto ingiustificata, sulla base delle osservazioni che seguono.
L'istituto dello stralcio dei debiti a ruolo affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2010 rappresenta una disciplina speciale e straordinaria di annullamento dei debiti fiscali pregressi, integralmente regolata dall'articolo 4 del dl 119/2018, che pertanto costituisce l’unica disciplina di riferimento.
In particolare, la norma obbliga l'agente della riscossione a comunicare all'ente creditore, "senza oneri amministrativi" a carico di quest'ultimo, l'elenco delle quote oggetto di annullamento (comma 1).
La norma prevede inoltre il rimborso delle "spese per le procedure esecutive" relative alle quote annullate, "maturate negli anni 2000-2013" (co. 3), che dovrà essere effettuato in venti rate annuali a decorrere dal 30 giugno 2020, previa richiesta dell’agente della riscossione all’ente creditore. Nessuna menzione contiene invece la norma relativamente alle spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento; si ritiene in proposito che tale circostanza sia da ricondurre ad una precisa volontà del Legislatore che, laddove avesse voluto considerare tali spese, le avrebbe regolamentate all’interno della disciplina speciale di riferimento, così come è stato disciplinato il rimborso delle spese esecutive.
Pertanto, l'assenza di riferimenti alle "spese di notifica" non può determinare alcuna richiesta "ordinaria" di rimborso da parte dell'agente della riscossione, in quanto tale aspetto non è disciplinato dalla procedura speciale in riferimento, considerando anche che tali spese negli anni oggetto dello stralcio erano richiedibili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, evidentemente non applicabile al caso speciale in esame.
Si allega a tal fine, per un rapido riscontro, la normativa speciale dettata all’articolo 4 del dl n. 119 del 2018, così come modificato dal dl 34 del 2019.
D.L. 23-10-2018 n. 119
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010