Ultimo aggiornamento 30.04.2025 - 18:13
Video del webinar del 22 dicembre 2020 - Le linee guida sul POLA - Piano Organizzativo del Lavoro Agile - Relatore Francesco Pellecchia

Pubblichiamo il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, per la predisposizione del PEF 2021, elaborato sulla base del metodo regolatorio contenuto nella delibera 443/2019/R/rif, aggiornato da ultimo dalla delibera n. 493 del 24 novembre 2020.

Il Modello proposto ha due essenziali finalità:

  1. Guidare i Comuni, nel ruolo che in molti casi rivestono di “Enti territorialmente competenti” (ETC), nella predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF), supportandoli nel reperimento delle informazioni necessarie e nell’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo, anche al fine di superare le problematiche computazionali sulla base di un ordinato flusso di calcolo e di applicazione delle formule necessarie al calcolo dei costi del servizio rifiuti per il 2021;

  2. Supportare i Comuni, anche nei casi in cui non svolgano il ruolo di ETC, nella comprensione degli effetti dei parametri previsti dal MTR, parte dei quali di diretta competenza del Comune in quanto soggetto preposto alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza.

Il Modello di simulazione è composto da tre strumenti: il PEF Grezzo Gestore, il PEF Grezzo Comune e il PEF Finale.

I file in questione sono disponibili per il download tramite un link che sarà inviato via mail, previa registrazione con compilazione di un form raggiungile dal collegamento sottostante, nelle more della realizzazione di un sistema di distribuzione più efficiente tramite il sito IFEL.

Anche questa versione del Modello 2021, come le precedenti del 2020, avrà carattere necessariamente sperimentale e potrà eventualmente cambiare in base alle necessità che dovessero emergere a valle di questa prima implementazione presso gli enti e dall’evoluzione del contesto di riferimento.

Sarà pertanto sempre cura di IFEL aggiornare costantemente il Modello e darne comunicazione a chi ha già effettuato l’accesso alla versione precedente. Anche per assicurare la pronta conoscenza degli eventuali aggiornamenti è essenziale l’accesso al Modello tramite registrazione. Le diverse edizioni saranno comunque mantenute attive attraverso una cronologia delle versioni che riporteranno la data di aggiornamento e saranno comunque accessibili tramite il link già ricevuto.

Per il download del Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti, registrati cliccando sul seguente link:

FORM DI REGISTRAZIONE PER IL
DOWNLOAD DEL MODELLO DI SIMULAZIONE

Pubblicato in: Ifel Informa
Slide relative al webinar del 23 dicembre 2020 - Modello di simulazione dei costi del servizio rifiuti per la predisposizione del PEF…
Pubblicato in: Entrate e riscossione
Registrazione relativa al webinar del 23 dicembre 2020 - Modello di simulazione dei costi del servizio rifiuti per la predisposizione del PEF 2021 -…
Pubblicato in: Entrate e riscossione

Molti Comuni segnalano di aver ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R), con la quale si richiede il pagamento in unica soluzione delle spese di notifica sostenute dagli agenti della riscossione in relazione alle quote iscritte a ruolo ed oggetto dello "stralcio" dei debiti fino a mille euro degli anni 2000-2010 (dl 119/2018, art. 4).

Tale richiesta appare del tutto ingiustificata, sulla base delle osservazioni che seguono.
L'istituto dello stralcio dei debiti a ruolo affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2010 rappresenta una disciplina speciale e straordinaria di annullamento dei debiti fiscali pregressi, integralmente regolata dall'articolo 4 del dl 119/2018, che pertanto costituisce l’unica disciplina di riferimento.

In particolare, la norma obbliga l'agente della riscossione a comunicare all'ente creditore, "senza oneri amministrativi" a carico di quest'ultimo, l'elenco delle quote oggetto di annullamento (comma 1).

La norma prevede inoltre il rimborso delle "spese per le procedure esecutive" relative alle quote annullate, "maturate negli anni 2000-2013" (co. 3), che dovrà essere effettuato in venti rate annuali a decorrere dal 30 giugno 2020, previa richiesta dell’agente della riscossione all’ente creditore. Nessuna menzione contiene invece la norma relativamente alle spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento; si ritiene in proposito che tale circostanza sia da ricondurre ad una precisa volontà del Legislatore che, laddove avesse voluto considerare tali spese, le avrebbe regolamentate all’interno della disciplina speciale di riferimento, così come è stato disciplinato il rimborso delle spese esecutive.

Pertanto, l'assenza di riferimenti alle "spese di notifica" non può determinare alcuna richiesta "ordinaria" di rimborso da parte dell'agente della riscossione, in quanto tale aspetto non è disciplinato dalla procedura speciale in riferimento, considerando anche che tali spese negli anni oggetto dello stralcio erano richiedibili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, evidentemente non applicabile al caso speciale in esame.

Si allega a tal fine, per un rapido riscontro, la normativa speciale dettata all’articolo 4 del dl n. 119 del 2018, così come modificato dal dl 34 del 2019.

D.L. 23-10-2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.

  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
    a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
    b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

  3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
Pubblicato in: Ifel Informa

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