Ultimo aggiornamento 13.12.2024 - 13:07
Amministratore IFEL2

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Slide relative al webinar "La valorizzazione tramite interventi di efficienza energetica" - Relatori: Gian Carlo Magnoli Bocchi, Michele Lorusso.

Registrazione video relativa al webinar del 6 dicembre 2016 - Il FPV: costituzione, gestione e rendicontazione - Relatore: Ivana Rasi

Slide relative al webinar del 6 dicembre 2016 - Il FPV: costituzione, gestione e rendicontazione - Relatore: Ivana Rasi

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute ai nostri uffici in relazione all’operare della sospensione degli adempimenti tributari disposti in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, riteniamo utile fornire alcune precisazioni volte ad orientare Comuni e contribuenti in vista della scadenza della seconda rata dell’IMU e della Tasi del 16 dicembre p.v.

Normativa vigente

Dall’esame complessivo della normativa attualmente in vigore (DM del 1° settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e decreti legge n. 189 e n.205 del 2016) emerge che la sospensione degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre dello stesso anno, è già operante nei confronti dei contribuenti residenti, o aventi la sede legale o operativa nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge n.189 del 2016 riportato in calce al seguente comunicato (si tratta di 62 Comuni).

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti oggetto della sospensione, inizialmente fissato dal Dm del Mef al 20 dicembre 2016, è stato successivamente prorogato dall’articolo 48, comma 10, del dl 189/2016 al 30 settembre 2017.


Disciplina in corso di conversione in legge

Il perimetro dei Comuni nei quali opera la sospensione degli adempimenti tributari si amplia considerando la disciplina attualmente all’esame del Parlamento nell’ambito della conversione in legge del decreto n.189/2016, che come noto ha inglobato i contenuti del dl 205/2016.

In questo caso infatti, fermi restando i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016 con riferimento ai soggetti beneficiari (residenti se persona fisica, aventi la sede legale o operativa nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche), il nuovo articolo 48 del dl 189/2016 dispone che la sospensione si applica anche ad ulteriori 69 Comuni ricompresi nell’allegato 2 (oltre ai menzionati enti compresi nell’allegato 1 che già ne beneficiano per la disciplina vigente). Va tuttavia precisato che dalla lettura dell’articolo 1 del dl 189/2016, nell’attuale versione all’esame del Parlamento, si evince che per i Comuni di “Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48”, e quindi la sospensione degli adempimenti tributari, “si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti”.

In altre parole, per i Comuni espressamente richiamati dall’articolo 1, la previsione della sospensione dei pagamenti non opera in maniera generalizzata, ma si applica unicamente in favore dei contribuenti che, dimostrando il nesso di causalità tra i danni riportati dal proprio immobile e gli eventi sismici, dichiarano l’inagibilità dello stesso immobile.

Informativa relativa all'invio delle dichiarazioni di variazione IMU

Si comunica che le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni di variazione IMU dei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, devono essere inviate ad IFEL c/o IRIS Soluzioni S.r.l., via A. Omodeo 44/8 - 70125 Bari (BA).
Vista la mancanza nei nuovi modelli IMU della copia destinata alla elaborazione meccanografica dei dati, i Comuni dovranno inviare una fotocopia dei documenti. In ogni caso, non è prevista la restituzione da parte di IFEL dei modelli cartacei ricevuti.

Si ricorda che le dichiarazioni di variazione IMU 2022 devono essere inviate entro giugno 2024 e che verranno elaborate entro 6 mesi dalla data di ricezione.
Essendo rimasti pressoché invariati i dati rilevati ai fini della determinazione del tributo, rispetto al precedente modulo di dichiarazione ICI, l’acquisizione dei dati presenti nelle dichiarazioni dei contribuenti avverrà sulla base del tracciato ministeriale definito con il Decreto del Ministero della Finanze del 7 giugno 2000 e fino ad oggi utilizzato per la acquisizione meccanografica dei dati delle dichiarazioni ICI.I campi di nuova introduzione saranno inseriti in campi del tracciato preesistenti precisamente:

  • - i dati riportati nel campo 16 del modello di Dichiarazione IMU “Inizio/termine del possesso o variazione imposta” ed i dati del campo 18 “Data di ultimazione dei lavori” (ambedue nel formato gg/mm/aa), saranno riportati nel record 4 del tracciato ministeriale campo 35, posizione da 152 a 176 “Descrizione dell’ufficio del registro”;
  • - il flag “riduzione per terreni agricoli” sarà acquisito nella posizione 147 del record 4 del tracciato ministeriale campo 30, “Flag di riduzione”;
  • - il flag “esenzione” sarà acquisito nella posizione 146 dello stesso record 4, campo 26.

Si precisa inoltre che, se nella Dichiarazione IMU al campo 1 “caratteristica” viene inserita la tipologia 7.1, 7.2 o 7.3 (per gli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota ai sensi del comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011), tale dato sarà riportato nel citato campo “Descrizione dell'ufficio del registro “ (record 4, campo 35) del tracciato ministeriale con la dicitura “CAR. 7.1”, o “CAR. 7.2” o “CAR 7.3” a valle delle altre informazioni presenti mentre nel campo 8 del record 4 sarà inserito il valore 3.

Per maggiore chiarezza si riportano alcuni esempi di come sarà compilato il campo 35 del record 4:

  • a) se fossero presenti tutti i dati (campo 16, campo 18 e caratteristica) nella dichiarazione il campo 35 del record 4 sarebbe così composto:
    GG/MM/AA GG/MM/AA CAR.7.X
  • b) se fosse compilato solo il campo 16 “Inizio/termine del possesso o variazione imposta” il campo 35 del record 4 sarebbe così composto:
    INIZIO GG/MM/AA
  • c) se nella dichiarazioni fosse compilato solo il campo 18 “Data di ultimazione dei lavori” nel campo 35 del record 4 sarebbe riportato:
    FINE GG/MM/AA

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di contattare la sig.ra Adelaide Marini tel. 0668816221 - 3384913703 e-mail: 

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