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Comunicazione sulla sospensione degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016

  • 06 Dic, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute ai nostri uffici in relazione all’operare della sospensione degli adempimenti tributari disposti in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, riteniamo utile fornire alcune precisazioni volte ad orientare Comuni e contribuenti in vista della scadenza della seconda rata dell’IMU e della Tasi del 16 dicembre p.v.

Normativa vigente

Dall’esame complessivo della normativa attualmente in vigore (DM del 1° settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e decreti legge n. 189 e n.205 del 2016) emerge che la sospensione degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre dello stesso anno, è già operante nei confronti dei contribuenti residenti, o aventi la sede legale o operativa nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge n.189 del 2016 riportato in calce al seguente comunicato (si tratta di 62 Comuni).

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti oggetto della sospensione, inizialmente fissato dal Dm del Mef al 20 dicembre 2016, è stato successivamente prorogato dall’articolo 48, comma 10, del dl 189/2016 al 30 settembre 2017.


Disciplina in corso di conversione in legge

Il perimetro dei Comuni nei quali opera la sospensione degli adempimenti tributari si amplia considerando la disciplina attualmente all’esame del Parlamento nell’ambito della conversione in legge del decreto n.189/2016, che come noto ha inglobato i contenuti del dl 205/2016.

In questo caso infatti, fermi restando i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016 con riferimento ai soggetti beneficiari (residenti se persona fisica, aventi la sede legale o operativa nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche), il nuovo articolo 48 del dl 189/2016 dispone che la sospensione si applica anche ad ulteriori 69 Comuni ricompresi nell’allegato 2 (oltre ai menzionati enti compresi nell’allegato 1 che già ne beneficiano per la disciplina vigente). Va tuttavia precisato che dalla lettura dell’articolo 1 del dl 189/2016, nell’attuale versione all’esame del Parlamento, si evince che per i Comuni di “Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48”, e quindi la sospensione degli adempimenti tributari, “si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti”.

In altre parole, per i Comuni espressamente richiamati dall’articolo 1, la previsione della sospensione dei pagamenti non opera in maniera generalizzata, ma si applica unicamente in favore dei contribuenti che, dimostrando il nesso di causalità tra i danni riportati dal proprio immobile e gli eventi sismici, dichiarano l’inagibilità dello stesso immobile.

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