Ultimo aggiornamento 30.04.2025 - 18:13

Alla luce della legge di conversione L. 108/2021 del D.L. 77/2021, l’Osservatorio Investimenti della Fondazione IFEL mette a disposizione dei Comuni due prime note di lettura allo scopo di approfondire le novità introdotte dal legislatore per semplificare e snellire le procedure burocratiche che, a seguito dell’emergenza da Covid-19, rallentano lo sviluppo e la ripresa del Paese e non consentono una spesa tempestiva delle risorse messe a disposizione dal PNRR.

Le due note analizzano in particolare gli aspetti significativi in materia di appalti, che risultano di interesse per gli enti locali quali ad esempio il subappalto, l’appalto integrato, le semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti.

La prima nota prende a riferimento gli articoli dal 46 al 53 della norma, per fare un commento puntuale degli articoli relativi al dibattito pubblico, alle pari opportunità, all’affidamento dei concessionari e così via.

La seconda nota esamina invece in maniera puntuale il tema del subappalto, trattato all’art. 49 della norma.

I temi trattati da queste prime note saranno oggetto di ulteriore approfondimento da parte di IFEL nelle prossime settimane.

Pubblicato in: Ifel Informa
  • Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 2021

In aggiornamento alla nota Ifel del 15 luglio u.s., si informa che è stato firmato il 30 luglio 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il “Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. Si ricorda che del totale distribuito, 1.150 milioni di euro spettano ai Comuni e 130 milioni di euro alle province e città metropolitane.

Il decreto, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno ed è visualizzabile al seguente link:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-3-agosto-2021

Si ricorda, infine, che l’acconto è stato ripartito sulla base delle tabelle allegate al DM del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2021, disponibile al seguente link:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-14-aprile-2021

  • Fondi ristoro minori entrate IMU e ImPI

Si informa inoltre che nel corso della seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali di ieri, 6 agosto 2021, è stata raggiunta l’intesa sul decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dal pagamento della prima rata per il 2021 dell’IMU relativa agli immobili posseduti da titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Si ricorda che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Nella stessa seduta, si è raggiunta anche l’intesa sul decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto dell'incremento di 9,2 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione dall’IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Il ristoro in oggetto riguarda l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2021 per cinema e teatri, ex articolo 78 del dl 104/2020. In via prudenziale, e in vista di un’eventuale verifica ex post, si è ritenuto opportuno confermare la stima effettuata lo scorso anno, ai fini del ristoro della seconda rata IMU 2020. In questo caso, dato che l’esenzione riguarda l’intero anno, sono stati raddoppiati gli importi determinando un ristoro per complessivi 9,2 milioni di euro.

Infine, è stata raggiunta l’intesa sul decreto interministeriale (Economia – Interno - Difesa – Transizione ecologica) concernente l’individuazione dei Comuni cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine. Nel provvedimento è, altresì, definito il criterio di ripartizione e attribuzione ai Comuni individuati, delle somme versate dai soggetti passivi allo Stato concernenti l’annualità 2020 e la seconda rata 2021. L’Anci ha espresso l’intesa con la raccomandazione che – come da impegni presi in sede tecnica dal Mef – siano indicati in norma di legge (legge di bilancio 2022 o collegato fiscale) i seguenti due aspetti:

  1. modalità di riversamento della prima rata IMPi 2021, in quanto non contemplata nella norma primaria attuale in previsione di una transizione limitata al solo 2020;
  2. definizione delle modalità con le quali i Comuni beneficiari potranno disporre della comunicazione che i soggetti passivi hanno l’obbligo di inviare al Mef, contenente informazioni su base imponibile e importo versato.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Interno sulle intese raggiunte può essere consultato al seguente link:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-stampa-del-5-agosto-2021

Pubblicato in: Ifel Informa
Aggiornamento della  nota informativa del 15 luglio u.s. relativa a tutte le ultime assegnazioni disposte dal Ministero dell’Interno con i…
Pubblicato in: Pubblicazioni e documenti

È stata pubblicata in data 5 agosto 2021, sul portale del pareggio di bilancio, una nota di chiarimento Mef-RGS in merito alle misure correttive adottate sulla certificazione COVID-19 anno 2020, anche ai fini del riparto delle risorse incrementali per l’anno 2021 relative al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, ai sensi dell’art.1, comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2021).

In particolare, il comunicato chiarisce che, in via generale, le rettifiche adottate non influiscono sulla validità e correttezza della certificazione trasmessa, né tantomeno sulla quota delle risorse Covid-19 che l’ente ha vincolato nel proprio risultato di amministrazione 2020. Si precisa infatti, opportunamente, che i correttivi statistici sono stati adottati esclusivamente per meglio calibrare i criteri di riparto delle risorse Covid-19 stanziate per l’anno 2021.

Si dovrà invece tener conto delle anomalie riscontrate nelle certificazioni 2020 solo nel caso in cui l’ente riceverà, entro il mese di settembre 2021 con nota ufficiale a firma del Ragioniere Generale dello Stato, una specifica comunicazione. In questo caso, entro il successivo 30 novembre l’ente interessato dovrà apportare le rettifiche segnalate, inviando una nuova certificazione, oppure, in alternativa, comunicare gli elementi utili per giustificare in tutto o in parte la certificazione originariamente comunicata, con conseguente determinazione di un nuovo valore dei dati rettificati.

Infine, la nota della Ragioneria Generale dello Stato ribadisce che le rettifiche definitivamente validate saranno prese in considerazione ai fini della verifica finale della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022 con riferimento alle complessive gestioni 2020 e 2021.

Pubblicato in: Ifel Informa

Si ricorda che il 10 settembre 2021 scade il termine entro il quale è possibile inviare la richiesta di accesso al fondo istituito dall’'art.56-quater del dl n. 73/2021, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

In base alle istruzioni fornite dal Ministero dell’interno con comunicato del 18 agosto u.s., la certificazione dovrà essere inviata tramite il Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali (CERTIFICATI TBEL, altri certificati), specificando:

  • il numero dei minori assistiti;
  • gli estremi dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  • le spese sostenute e la durata dell'intervento.

A seguito di contatti intercorsi con il Ministero dell’interno volti a chiarire alcuni dubbi interpretativi circa i contenuti della richiesta, si segnala che:

  • il termine di scadenza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, se indeterminato, può essere indicato al 31 dicembre 2021;
  • la spesa da considerare è quella annua che emerge da evidenze amministrative e/o contabili dell'ente per il 2021.
Pubblicato in: Ifel Informa

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