Ultimo aggiornamento 24.04.2025 - 9:33

Pubblichiamo la lettera del presidente dell'ANCI, Piero Fassino, ai Presidenti delle Commissioni parlamentari che stanno esaminando la revisione della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio.

L'intervento sottolinea l'importanza dell'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza finale, che la revisione della legge 243 adotta quale unico riferimento per la regolazione della finanza degli enti territoriali, rimandandone la declinazione comprensiva dell'FPV alla legge di stabilità. E' evidente l'incoerenza di questa scelta rispetto ai nuovi principi contabili, nonché il rischio di incertezza che ne deriverebbe per la programmazione di bilancio dei Comuni, con particolare riguardo agli investimenti.

Oltre all'inserimento del FPV nel saldo, l'ANCI chiede la previsione di strumenti di redistribuzione degli spazi finanziari di livello nazionale, che non sono attualmente indicati dalla revisione della legge.

Pubblicato in: Contabilità e Bilancio

Pubblichiamo la sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 6 maggio 2016 che sancisce l’illegittimità del decreto legge 95/2012 in quanto non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicarsi a ciascun Comune, alcuna forma di coinvolgimento dei Comuni, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto attuativo del Ministero dell’Interno.

Ad avviso dell’ANCI, la sentenza della Corte costituzionale è di estremo rilievo per più ordini di ragioni.

Il caso censurato riguarda la norma che disciplina la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo per il 2013 ai Comuni per 2.250 milioni di euro. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt 3, 97, 119 della Costituzione in quanto non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicarsi a ciascun Comune, alcuna forma di coinvolgimento dei Comuni, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto attuativo del Ministero dell’Interno. La sentenza indica espressamente gli aspetti della norma la cui assenza ne determina l’illegittimità, prefigurando di conseguenza l’esigenza di una integrazione e di un nuovo terreno di confronto con il Governo in ordine al riparto di un gravosissimo taglio, a suo tempo fortemente criticato dai Comuni proprio per le modalità di riparto ora censurate. ANCI pertanto porrà in essere ogni iniziativa utile a chiarire gli effetti della sentenza.

Va sottolineato che il giudice costituzionale richiama il legislatore al rispetto del principio di leale e reciproca collaborazione come metodo principe per l’adozione delle decisioni che riguardano altri livelli di governo, afferma l’esigenza del rispetto dei tempi nell’adozione degli atti e, infine, richiama un principio sacrosanto secondo il quale ogni intervento di riduzione di risorse non deve compromettere la possibilità per i Comuni di garantire i servizi essenziali ai cittadini.

A tal proposito, il delegato ANCI alla Finanza locale Guido Castelli dichiara: “La Consulta dà ragione ai Comuni, che avevano contestato il carattere unilaterale e non preventivamente concertato del taglio fatto dal Governo. I Comuni hanno sempre detto no a tagli imposti dall'alto, le autonomie sono state compresse dallo Stato che ha fatto spending review sui Comuni e soprattutto l'ha imposta senza il rispetto della co-decisione che l'art. 119 della Costituzione prescrive. Ci metteremo subito al lavoro per capire quali saranno le conseguenze concrete che la sentenza potrebbe produrre a favore dei bilanci comunali”.

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Finanza comunale da riformare con urgenza. L'ultima picconata della Corte costituzionale, che con la recente sentenza n. 129/2016 ha bocciato le regole di ? nanziamento dei municipi applicate negli ultimi 4 anni (si veda ItaliaOggi del 6/6/2016), rilancia con forza la necessità di un profondo restyling a una disciplina che ormai non ha più né capo né coda.

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La formulazione del comma 714 della Legge di stabilità 2016 ha generato non pochi dubbi interpretativi, specie alla luce della combinata lettura del passaggio in cui si conferisce facoltà agli enti di “rimodulare o riformulare” il piano di riequilibrio su un arco di tempo trentennale e dell’inciso in cui si àncora l’efficacia di detta rimodulazione o riformulazione alla durata massima (10 anni) che l’art. 243-bis TUEL prevede per il piano stesso.

Ad aumentare la confusione interpretativa, sono intervenute diverse pronunce della Corte dei Conti (in particolare, la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG), che hanno escluso la possibilità, per gli enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. pre-dissesto) prima del 2015, di correggere e prolungare in 30 anni il ripiano del disavanzo già determinatosi a seguito della ricognizione straordinaria dei residui operata, ai sensi dell’art. 243-bis TUEL, al momento di avvio della procedura di riequilibrio.

Si ritiene invece che l’obiettivo che il legislatore vuole perseguire con la norma in oggetto sia quello di superare un’asimmetria di trattamento tra la generalità degli enti e quelli che hanno avviato la procedura di riequilibrio prima della generalizzata entrata in vigore dell’armonizzazione contabile. In assenza di norme correttive, infatti, tali enti si sarebbero trovati con una quota del disavanzo da recuperare più celermente, in 10 anni, derivante dal riaccertamento di cui all’art. 243-bis, TUEL, e una quota da ripianare in 30 anni, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, con evidente svantaggio rispetto alla generalità degli enti locali, che possono recuperare tale disequilibrio in 30 anni. Parimenti si sarebbe rilevata una situazione di svantaggio rispetto agli enti che accedono al pre-dissesto nel 2015, in quanto questi ultimi hanno già realizzato la revisione straordinaria dei residui secondo le regole della nuova contabilità, con la possibilità quindi di ripianare il disavanzo scaturente in 30 anni.

Sulla base di tali presupposti, ANCI ha ribadito, a margine della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 9 giugno 2016, la necessità di risolvere quanto prima l’incertezza che sta permeando le modalità di implementazione del comma 714. A tal fine, quindi, ANCI propone di eliminare, dal disposto del comma 714, l’inciso in cui si fa riferimento alla durata massima del piano di riequilibrio, al fine di evitare la sterilizzazione della norma in oggetto, ovvero di valutare l’opportunità di intervenire sull’art. 243-bis, comma 5 del Testo Unico, rendendo la durata massima del piano di riequilibrio coerente con quella prevista per il ripiano del disavanzo da riaccertamento.

In ogni caso, si auspica che la soluzione – di massima urgenza – che si individuerà per risolvere la questione dell’implementazione del comma 714 possa rappresentare un primo passo per avviare una più ampia discussione sulla disciplina del pre-dissesto, ai fini di una sua condivisa ed organica revisione, come richiesto a più riprese da ANCI da tempo. Tale istituto, infatti, non si è dimostrato pienamente in grado di offrire agli enti che vi aderiscono una soluzione concreta e definitiva per evitare il perpetuarsi della situazione strutturalmente deficitaria in cui si sono venuti a trovare.

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Il Ministero dell’Interno ha disposto in questi giorni il pagamento della prima rata del Fondo di Solidarietà Comunale 2016,  in favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario della Sicilia e della Sardegna. Si tratta di circa 3,2 miliardi di euro, pari al 50% della spettanza annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle compensazioni previste a titolo di ristoro dei gettiti aboliti (abitazioni principali, terreni, comodati e concordati ed altre fattispecie minori), come concordato con l’accordo di Conferenza Stato-Città del 24 marzo scorso.

Si ricorda che un riparto integrativo sarà disposto, auspicabilmente, entro la fine di luglio e riguarderà i circa 75 milioni di euro accantonati sempre a titolo di ristori dei gettiti aboliti, al fine di tener conto dell’aggiornamento dei gettiti e dei dati utilizzati per l’elaborazione delle stime.

Inoltre, in occasione dell'acconto dell'IMU di giugno, l'Agenzia delle Entrate tratterrà il 50% della quota di alimentazione dell'FSC 2016, ridotta quest'anno al 22,43% del gettito IMU di base e complessivamente pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Si ricorda altresì che le erogazioni in questione non riguardano la perdita di gettito dovuta alla detassazione dei c.d. “imbullonati”, sulla quale sono previste erogazioni specifiche sulla base delle revisioni delle rendite dei fabbricati di categoria “D” che perverranno entro il 15 giugno prossimo. L'Anci ha richiesto l'erogazione di un acconto sui 155 milioni di euro stanziati per questo specifico ristoro, al fine di considerare - in particolare - i casi dei Comuni di dimensioni minori con forte incidenza del gettito da fabbricati "D" sul totale. L'acconto potrebbe essere erogato - se verrà confermata la disponibilità manifestata dal Governo - entro la metà di luglio

L’erogazione delle somme dovute a titolo di fondo di solidarietà comunale è sospesa per gli enti non in regola con la trasmissione al Ministero dell’Interno dei certificati di bilancio (consuntivo 2015 e previsioni 2016) il cui termine scaduto alla fine di maggio. È prevedibile che il Ministero dell’Interno provvederà, ad una ravvicinata successiva scadenza, alla rilevazione dei certificati acquisiti per assicurare l'acconto FSC 2016 agli enti che invieranno i certificati nelle prossime settimane.

La sovrapposizione al 30 aprile delle scadenze di bilancio, in buona parte innovative per effetto dell’entrata in vigore della riforma della contabilità, ha determinato i ritardi di deliberazione e di trasmissione dei certificati da parte dei Comuni, come sottolineato da Anci ed IFEL nelle scorse settimane. Appare auspicabile un intervento urgente che allunghi i termini di presentazione dei certificati, consentendo così l’ordinata erogazione dell’acconto FSC 2016.

Informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n.134 del 10 giugno 2016 - Suppl. Ordinario n. 18, è stato pubblicato il Decreto FSC 2016, di seguito allegato.

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