La Cassa Depositi e Prestiti ha avviato a partire dal 6 aprile una nuova operazione di rinegoziazione dei mutui degli enti locali, come annunciato dal comunicato del 5 aprile, qui allegato, e dettagliato dalla circolare Cdp n. 1303 del 4 aprile 2023.
La rinegoziazione dei mutui approvata da CDP anche su sollecitazione dell’ANCI, potrà riguardare la grande maggioranza delle posizioni attive degli enti locali (debiti residui per circa 24 miliardi di euro) e l'intero processo avverrà per via telematica.
Si prevede l'abbattimento delle quote capitale da corrispondere nel 2023 e 2024, consentendo così di liberare significative risorse finanziarie già sul bilancio 2023, a sostegno degli equilibri correnti degli enti locali, a fronte delle tensioni persistenti sui prezzi delle materie prime, dei materiali e dell'energia.
Si ricorda che, in deroga alle norme ordinarie, le operazioni di rinegoziazione sono possibili anche in fase di esercizio provvisorio e attraverso deliberazioni dell'organo esecutivo e che le economie risultanti sono libere da vincoli di destinazione fino al 2025 (dl 198/2022, art. 3-ter).
Per aderire alla rinegoziazione 2023, gli enti hanno tempo dal 6 al 26 aprile 2023. Entro il 5 maggio andranno trasmesse le deleghe di pagamento e entro il 22 maggio è previsto il perfezionamento del contratto.
Il presidente dell’Anci Antonio Decaro e il presidente delle Province Italiane UPI Michele de Pascale scrivono al ministro Piantedosi per chiedere una proroga al 31 maggio 2023 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, in scadenza il 30 aprile.
Tre le motivazioni addotte nella missiva: da un lato perdurante incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili, con particolare riferimento alla determinazione del Fondo di solidarietà comunale; ancora la necessità di considerare gli effetti della rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti che è stata avviata nei giorni scorsi e che comporterà una diversa allocazione di risorse correnti; ed infine le difficoltà nella formulazione ed approvazione dei Piani economico finanziari del servizio rifiuti e delle relative tariffe TARI, anche in connessione con il rilevante incremento dei prezzi di materie prime e materiali
Nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali di oggi, 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell’Interno.
La proroga riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.
Si ricorda inoltre che, per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso. Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.
È opportuno sottolineare che la proroga riguarda esclusivamente i termini dei bilanci di previsione e quelli collegati, e restano fissati al 30 aprile quelli relativi all’approvazione del rendiconto 2022, in base all’art. 227 del TUEL. In proposito, si precisa che per quest’anno il termine del 30 aprile cade in un giorno festivo, pertanto deve intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, vale a dire al 2 maggio 2023, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, che hanno elevato a principio generale quanto previsto dall'art. 2963, terzo comma, c.c. (cfr. Cons. Stato Sez. V, 13-03-2014, n. 1257, Cons. Stato Sez. VI, 07-09-2012, n. 4752, Cass. civ. Sez. V, 04-06-2007, n. 12998 (Cass. civ. Sez. V, 13-08-2004, n. 15832).