Ultimo aggiornamento 15.01.2025 - 16:07
Amministratore IFEL2

Amministratore IFEL2

Nella seduta del 21 ottobre la Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato da Anci, ha chiarito adempimenti, date e scadenze previsti per l’approvazione del DUP e della nota di aggiornamento del DUP. Si precisa che i termini indicati nella nota non tengono conto della proroga intervenuta e si riferiscono ai termini indicati nel principio contabili e nel TUEL. Per una maggior comprensione, il nuovo termine è indicato tra parentesi.

Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP, dal vigente quando normativo risulta:

1)  che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre) “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a Luglio (ora dicembre) e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

  1. in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  2. in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente;

2)  l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre (28 febbraio 2016) per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. IFEL ritiene che, pur essendo obbligatorio, il passaggio in Consiglio può esprimersi fino al giorno prima della presentazione;

3)  considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio (ora 31 dicembre) presenta, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

4)  che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

  1. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  2. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

5)  che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

6)  che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre (28 febbraio 2016), unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

7)  che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.

8)  che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.

9)  che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Con comunicato del 28 ottobre 2015, disponibile all’indirizzo internet http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com281015b.html, il Ministero dell’Interno informa i Comuni circa:

- il differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per l’approvazione del Documento unico di programmazione;

- il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

- la riassegnazione delle disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale 2014, per un importo complessivo pari ad euro 29.286.158,00, che dovrà avvenire con il decreto di natura non regolamentare previsto dall’art.  3, comma 4-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

I provvedimenti rappresentano l’accoglimento delle richieste dell’Anci, formulate in occasione della Conferenza Stato-città dello scorso 22 ottobre.

Il Ministero informa anche che è in corso di adozione un provvedimento, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui verrà autorizzato per i Comuni l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. , avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci.

Con particolare riguardo all’assegnazione ai Comuni del contributo dei 29 mln di euro, si informa che gli importi per ciascun Comune sono riportati nell’allegato A del provvedimento, disponibile all’indirizzo internet sopra citato.

La metodologia adottata per il riparto del suddetto Fondo - oggetto di accordo intervenuto in Conferenza Stato-città del 1° ottobre scorso  - è stata elaborata con l’obiettivo  di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, che ha disposto la redistribuzione del 20% del Fondo di solidarietà comunale 2015, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.

Il riparto, disposto una tantum dal dl 78 (ma non escluso dalle entrate di Patto) compensa parzialmente gli effetti più gravi determinati sui bilanci dallo schema perequativo adottato, con particolare riferimento ai Comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 dello stesso art. 3 del dl 78, di entità superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater.

Si segnala che, nell'ambito del confronto avviato sulla manovra 2016, l'Anci - con il supporto tecnico dell' Ifel - sta sostenendo l'esigenza di determinare un diverso schema di riequilibrio perequativo delle risorse, tale da abbattere l'eccesso di penalizzazione registrato per il 2015, in particolare per i Comuni di minore dimensione demografica.

Il decreto legge n.66 del 2014 (articolo 27) ha introdotto significative novità per il monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, la cui attuazione richiede a tutte le pubbliche amministrazioni la comunicazione alla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) dei dati riferiti al pagamento delle fatture passive ed ai debiti scaduti e non ancora pagati.

Al fine di rimuovere le criticità rilevate nell’adempimento degli obblighi di comunicazione e di aggiornamento dello stato delle fatture passive nella Piattaforma per la certificazione dei crediti, previsti dalla Normativa, nell’ambito dell’attività di supporto ai Comuni, IFEL ha organizzato un ciclo di webinar sul tema.

Il primo webinar si è svolto lo scorso 22 ottobre. E’ possibile rivedere il webinar al  seguente indirizzo

https://ifel.adobeconnect.com/p2vjzkczx7z/

Le slide presentate nel corso del webinar sono disponibili nella sezione Documenti e pubblicazioni.

Nella seduta del 21 ottobre la Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato da Anci, ha chiarito adempimenti, date e scadenze previsti per l’approvazione del DUP e della nota di aggiornamento del DUP. Si precisa che i termini indicati nella nota di Arconet non tengono conto della proroga frattempo intervenuta e si riferiscono ai termini indicati nel principio contabili e nel TUEL. Per una maggior comprensione, il nuovo termine è indicato tra parentesi.

Con decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 28 ottobre, infatti, il termine per la presentazione del DUP, relativo ad almeno un triennio, è stato ulteriormente differito al 31dicembre 2015. Lo stesso decreto fissa al 28 febbraio il nuovo termine per la (eventuale) nota di aggiornamento del DUP e al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016.

Nella seduta del 21 ottobre la Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato da Anci, ha chiarito adempimenti, date e scadenze previsti per l’approvazione del DUP e della nota di aggiornamento del DUP. Si precisa che i termini indicati nella nota di Arconet non tengono conto della proroga frattempo intervenuta e si riferiscono ai termini indicati nel principio contabili e nel TUEL. Per una maggior comprensione, il nuovo termine è indicato tra parentesi.

Con decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 28 ottobre, infatti, il termine per la presentazione del DUP, relativo ad almeno un triennio, è stato ulteriormente differito al 31dicembre 2015. Lo stesso decreto fissa al 28 febbraio il nuovo termine per la (eventuale) nota di aggiornamento del DUP e al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016.

Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP, dal vigente quando normativo risulta:

1)  che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre) “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a Luglio (ora dicembre) e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

  1. in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  2. in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente;

2)  l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre (28 febbraio 2016) per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. IFEL ritiene che il termine ultimo per la delibera del Consiglio in merito al DUP sia il giorno precedente (27 febbraio 2016) la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento del DUP stesso;

3)  considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio (ora 31 dicembre) presenta, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

4)  che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

  1. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  2. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

5)  che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

6)  che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre (28 febbraio 2016), unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

7)  che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.

8)  che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.

9)  che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

L’art. 35 del ddl Stabilità 2016, attualmente all’esame del Senato, abroga, a decorrere dal 2016, la Normativa relativa al Patto di stabilità interno, prevedendo che gli enti locali, al fine del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.

Al fine di comprendere il funzionamento del saldo e le implicazioni dello stesso sulla gestione del bilancio, IFEL organizza, nell’ambito dell’attività di supporto ai Comuni, un ciclo di webinar, il primo dei quali si è svolto lo scorso 10 novembre. 

E’ possibile rivedere il webinar al seguente indirizzo

https://ifel.adobeconnect.com/p2wma1kb0p4/

 

Le slide presentate nel corso del webinar, integrate con alcuni esempi pratici relativi al Fondo Pluriennale vincolato, sono disponibili in allegato.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le date dei successivi webinar.

Focus

Progetti

Podcast - Gazzetta IFEL


Webinar
e-Learning

In presenza

Seminari