Si comunica che al fine di raccogliere le istanze prodotte dai Comuni capofila interessati dall’articolo 31 comma 6-ter della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 1 comma 6 del decreto legge n. 78 del 2015, IFEL ha attivato per conto dell’ANCI un’apposita rilevazione, rivolta a tutti i Comuni che hanno gestito in qualità di capofila funzioni e servizi in forma associata nel periodo 2009-2012.
L’acquisizione dei dati avviene tramite compilazione di una maschera, con autenticazione nell’area riservata sul portale IFEL http://www.fondazioneifel.it/areariservata/dati-comune (voce menù “Obiettivo patto di stabilità 2015 – rimodulazione Enti capofila) da parte del Comune capofila. L’accesso avviene tramite le credenziali (username e password) già in possesso del Comune; in caso di smarrimento delle credenziali si può inviare una mail agli indirizzi: oppure .
Il Comune capofila deve comunicare gli obiettivi finanziari rimodulati dei Comuni associati non capofila (in aumento) ed il proprio obiettivo finanziario (in riduzione), sulla base di un accordo tra i Comuni e fermo restando l’obiettivo finanziario complessivamente attribuito agli enti che sottoscrivono l’accordo. Per garantire la piena condivisione della modifica degli obiettivi finanziari, all’atto della compilazione della maschera il Comune capofila deve allegare un accordo firmato da tutti i Comuni interessati dalla rimodulazione, dove si attesta il consenso alla variazione operata sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile finanziario. Un modello di accordo tipo è messo a disposizione degli Enti nell’area riservata del portale IFEL.
Nella rilevazione (prima maschera) vengono raccolte anche informazioni relative alle modalità di erogazione di servizi e funzioni gestiti in forma associata e alla loro fonte di finanziamento, allo scopo di acquisire un patrimonio informativo utile per sensibilizzare il legislatore all’adozione di una soluzione a regime della problematica in questione o di ulteriori provvedimenti da adottare eventualmente nel corso dell’anno. A tal fine, i Comuni capofila che non procedono alla rimodulazione degli obiettivi finanziari, ma anche quelli investiti da fattispecie di gestione associata differente rispetto all’oggetto della rilevazione affidata all’ANCI, possono comunque compilare la scheda che raccoglie le informazioni su funzioni e servizi gestiti in forma associata nel periodo 2009-2012.
Nell’area riservata del portale IFEL è possibile scaricare la guida con le indicazioni pratiche. Eventuali quesiti sia di natura contabile/finanziaria sia di carattere informatico possono essere inviati all’indirizzo . I riferimenti in IFEL per quesiti di natura contabile/finanziaria sono Laura Chiodini e Alfredo Tranfaglia, mentre per quesiti di natura informatica è Federica Narducci.
L’articolo 1 comma 4 del DL 78/2015 prevede per i Comuni, che lo richiederanno entro le ore 24,00 del 30 giugno p.v. all'indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ottenere il beneficio dell’allentamento del Patto di Stabilità interno per le spese di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del dl 78/2015, effettuate e da effettuare nell’anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo per gli interventi finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 (programma scuole sicure).
Se il comune risulta essere tra quelli finanziati con tale delibera , può richiedere tale beneficio per le somme da corrispondere nell’anno 2015 mediante stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo per la realizzazione dell’intervento/i finanziato/i con la delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014.
Sul sito istituzionale della Struttura di Missione per il coordinamento e l’impulso degli interventi di edilizia scolastica sono pubblicate le modalità per accedere al beneficio:
http://italiasicura.governo.it/site/home/Notizie/Notizie--scuole/articolo555.html
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 31 comma 6-ter della Legge n. 183 del 2011, il termine del 30 giugno 2015 entro il quale produrre le istanze di rimodulazione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno è prorogato a mercoledì 8 luglio 2015.
Si ricorda che le istanze vengono raccolte da IFEL attraverso la compilazione di una maschera, con autenticazione nell’area riservata sul portale IFELhttp://www.fondazioneifel.it/areariservata/dati-comune (voce menù “Obiettivo patto di stabilità 2015 – Rimodulazione Enti capofila) da parte del Comune Capofila.
Viene riportata in calce la comunicazione già inviata ai Sindaci e Responsabili finanziari in data 22 giugno 2015 in merito alla rilevazione in oggetto.
Si comunica che al fine di raccogliere le istanze prodotte dai Comuni capofila interessati dall’articolo 31 comma 6-ter della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 1 comma 6 del decreto legge n. 78 del 2015, IFEL ha attivato per conto dell’ANCI un’apposita rilevazione, rivolta a tutti i Comuni che hanno gestito in qualità di capofila funzioni e servizi in forma associata nel periodo 2009-2012.
L’acquisizione dei dati avviene tramite compilazione di una maschera, con autenticazione nell’area riservata sul portale IFEL http://www.fondazioneifel.it/areariservata/dati-comune (voce menù “Obiettivo patto di stabilità 2015 – rimodulazione Enti capofila) da parte del Comune capofila. L’accesso avviene tramite le credenziali (username e password) già in possesso del Comune; in caso di smarrimento delle credenziali si può inviare una mail agli indirizzi: oppure .
Il Comune capofila deve comunicare gli obiettivi finanziari rimodulati dei Comuni associati non capofila (in aumento) ed il proprio obiettivo finanziario (in riduzione), sulla base di un accordo tra i Comuni e fermo restando l’obiettivo finanziario complessivamente attribuito agli enti che sottoscrivono l’accordo. Per garantire la piena condivisione della modifica degli obiettivi finanziari, all’atto della compilazione della maschera il Comune capofila deve allegare un accordo firmato da tutti i Comuni interessati dalla rimodulazione, dove si attesta il consenso alla variazione operata sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile finanziario. Un modello di accordo tipo è messo a disposizione degli Enti nell’area riservata del portale IFEL.
Nella rilevazione (prima maschera) vengono raccolte anche informazioni relative alle modalità di erogazione di servizi e funzioni gestiti in forma associata e alla loro fonte di finanziamento, allo scopo di acquisire un patrimonio informativo utile per sensibilizzare il legislatore all’adozione di una soluzione a regime della problematica in questione o di ulteriori provvedimenti da adottare eventualmente nel corso dell’anno. A tal fine, i Comuni capofila che non procedono alla rimodulazione degli obiettivi finanziari, ma anche quelli investiti da fattispecie di gestione associata differente rispetto all’oggetto della rilevazione affidata all’ANCI, possono comunque compilare la scheda che raccoglie le informazioni su funzioni e servizi gestiti in forma associata nel periodo 2009-2012.
Nell’area riservata del portale IFEL è possibile scaricare la guida con le indicazioni pratiche. Eventuali quesiti sia di natura contabile/finanziaria sia di carattere informatico possono essere inviati all’indirizzo . I riferimenti in IFEL per quesiti di natura contabile/finanziaria sono Laura Chiodini e Alfredo Tranfaglia, mentre per quesiti di natura informatica è Federica Narducci.
Con decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2015, è stato prorogato, per il 2015, il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) degli enti locali, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale decorrente dall'anno 2016, al 31 ottobre 2015.
Essendo, infatti, stata concessa una proroga per la presentazione dei bilanci di previsione al 30 luglio 2015, il termine per la presentazione del DUP avrebbe quasi coinciso con questa, non consentendo in tal modo una corretta attività di programmazione almeno triennale degli enti locali, così come previsto dai nuovi principi contabili.
Sulla base di tale considerazione, ed acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2015, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dell’interno ha proceduto alla proroga per la presentazione del DUP.
Si ricorda che il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.
La sezione strategia del DUP definisce gli indirizzi strategici dell’amministrazione sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all’articolo 46, comma 3 del TUEL. L’Amministrazione non opera in modo indipendente in una sorta di “vuoto interorganizzativo” che prescinde da vincoli ed opportunità imposti e offerti dal contesto giuridico e socio-economico. Conseguentemente, gli indirizzi strategici dell’ente devono orientare e guidare l’operato della singola amministrazione durante il mandato ed esprimerne il volere strategico, ma devono a loro volta coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee di indirizzo della programmazione regionale; gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.
La sezione operativa del DUP concerne, invece, la programmazione operativa pluriennale e annuale dell’Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la sezione strategica quanto a struttura e contenuti. In tale sezione viene definita, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
Tanto la sezione strategica che quella operativa devono essere declinati con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica.
Infine, come previsto dal decreto interministeriale contenente aggiornamenti ai principi contabili applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 del 20 maggio 2015, i Comuni con meno di 5mila abitanti potranno presentare un DUP semplificato secondo le indicazioni contenute nel decreto stesso.
La Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato dal Comune di Arezzo, ha chiarito definitivamente obblighi, date e scadenze della salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’articolo 193 del Testo Unico, aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014. Il decreto n. 126/2014, anzitutto, che modifica il comma 2 dell’articolo in commento, elimina l’obbligo per gli enti locali di provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare. Il legislatore, anticipando la data entro la quale il Comune deve provvedere alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, non riporta più l’obbligo di adottare contestualmente la delibera di ricognizione da sempre prevista entro il 30 settembre.
La verifica dello stato di attuazione dei programmi rappresenta, in ogni caso, un tassello fondamentale nel ciclo della programmazione dell’ente. Il legislatore, infatti, prevede in ogni caso, per i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (articolo 147-ter, comma 2 del Testo Unico), l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Pur non essendo più obbligatoria una data entro la quale effettuare la ricognizione, la Commissione Arconet ritiene che essa debba essere effettuata entro la data di adozione del DUP. La verifica dei programmi è, in effetti, precondizione fondamentale per affrontare la nuova programmazione per il triennio successivo e deve pertanto avvenire prima dell’approvazione del DUP, che è lo strumento di programmazione individuato dai nuovi principi contabili.
Il principio applicato alla programmazione prevede, poi, che lo schema di delibera di assestamento di bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, debba essere presentato in Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (punto 4.2, lett. g). La Commissione Arconet sta valutando l’opportunità di una modifica al principio della programmazione, al fine di renderlo coerente con il dettato del Testo Unico: così, al punto 4.2 lett. a) verrebbe esplicitata la considerazione secondo cui la verifica dello stato di attuazione dei programmi debba essere presentata al consiglio unitamente al DUP e non più congiuntamente alla delibera di assestamento del bilancio e al controllo della salvaguardia degli equilibri (come attualmente previsto dal principio al punto 4.2 lett. g). In attesa della modifica al principio, si ritiene che, in assenza di obbligo normativo e sulla base delle stesse indicazioni della Commissione, per l’anno 2015 la verifica sullo stato di attuazione dei programmi possa essere attuata entro il 31 ottobre.
A regime, quindi, in vigenza dell’articolo 147-ter del Testo Unico che prevede, per i Comuni con oltre 15mila abitanti, l’elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni di ricognizione dei programmi, si può ritenere che la verifica dello stato di attuazione dei programmi e il DUP per la programmazione successiva siano proposti al Consiglio con un unico atto deliberativo entro il termine del 31 luglio, come previsto dal vigente Testo Unico.
In merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’articolo 193 del Testo Unico conferma l’obbligo della verifica entro il 31 luglio a cura dell’organo consiliare. Per il 2015, in attesa che si esprima il Ministero dell’Interno, si ritiene che per gli enti che hanno provveduto all’approvazione del bilancio di previsione a decorrere dal 1° luglio 2015, è sufficiente dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui direttamente nell’atto di approvazione del bilancio previsionale stesso. Per gli enti, invece, che hanno approvato il bilancio di previsione si ritiene di confermare l’obbligo del provvedimento, salvo il pronunciamento del Ministero dell’Interno che potrebbe indicare una diversa data limite oltre la quale l’obbligo non sussiste.