Ultimo aggiornamento 30.04.2025 - 18:13

La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, ha dato il via libera ad alcuni provvedimenti molto attesi, soprattutto in termini di sostegno finanziario alla crisi determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono stati approvati riparti a favore dei Comuni per oltre 500 milioni di euro correnti. Si tratta, in primo luogo, dell’anticipo dei 220 milioni (200 per i Comuni e 20 per Province e Città metropolitane) sulle ulteriori risorse stanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 106 del dl 34/2020 (c.d. “Fondone”), che per il 2021, dopo gli incrementi da dl “Sostegni”, stanzia 1,35 miliardi per i Comuni e 150 milioni per le Province.
Il riparto ha tenuto conto delle perdite di gettito 2020 aggiornate la 31 dicembre 2020 e della stima dei minori gettiti da addizionale Irpef il cui impatto è atteso nel 2021. L’acconto per le Province e le Città metropolitane (20 mln. di euro) è stato assegnato in proporzione alle perdite sui principali tributi (Imposta provinciale di trascrizione e imposta sull’assicurazione RC auto).

La Conferenza ha inoltre approvato le modifiche alla certificazione delle perdite e delle maggiori spese da emergenza sostenute dagli enti locali, prevista per maggio 2021. Le modifiche, concordate in sede tecnica e già anticipate dalle FAQ pubblicate qualche settimana fa dal Mef, ampliano le possibilità di certificazione delle maggiori spese e danno riscontro ad alcune difficoltà segnalate dagli enti a seguito del decreto del 3 novembre 2020.

La Conferenza ha dato altresì parere favorevole al riparto dei ristori dei minori gettiti derivanti da:

  • esenzione del Canone unico dei pubblici esercizi e del commercio ambulante per il primo trimestre 2021, per 82 milioni di euro (art. 9-ter, dl 137/2020). L’esenzione è stata recentemente estesa al secondo trimestre dell’anno e il relativo ulteriore ristoro sarà stabilito nelle prossime settimane;
  • esenzione della seconda rata IMU 2020 a favore dei pubblici esercizi e delle attività commerciali colpite dalle chiusure di fine 2020, per complessivi 48 milioni di euro (artt. 9 e 9-bis del dl 137/2020).

Assegnati inoltre 150 milioni di euro a favore degli enti in riequilibrio finanziario (pre-dissesto), per il biennio 2021-22. L’intervento rafforza quello avviato con l’articolo 53, dl 104/2020, ed è finalizzato a sostenere gli enti in difficoltà finanziarie dovute alla debolezza delle entrate complessive (scarsa capacità fiscale e contesto socio-economico critico), come anche indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020.

Sono stati infine ripartiti 1.150 milioni di euro per investimenti delle Province e delle Città metropolitane da destinare nel triennio 2021-2023 alla messa in sicurezza o alla ricostruzione di ponti e viadotti (art.49, dl 104/2020).

Pubblicato in: Ifel Informa

Con la presente nota, anche a seguito dei contatti intercorsi con il Dipartimento per le Politiche di coesione, si forniscono chiarimenti su alcuni aspetti applicativi del DPCM 17 luglio 2020 (c.d. “Decreto Sud”, co. 311-312, L. 160/2019) con cui, si ricorda, sono stati ripartiti, per il quadriennio 2020-2023, complessivi 300 milioni di euro destinati ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

  1. i “nove mesi” a disposizione degli enti per l’avvio dei lavori ai fini dell’accesso alle risorse relative all’annualità 2020, decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, avvenuta il 2 ottobre 2020. La scadenza è pertanto fissata al 2 luglio 2021. Si ricorda che tale termine può essere prorogato di 3 mesi su richiesta degli enti. La richiesta di proroga dovrà essere avanzata in prossimità della scadenza e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPCM, “corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19”. Per le annualità 2021, 2022, 2023, il termine di avvio dei lavori è fissato al 30 settembre di ciascun anno di riferimento. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del finanziamento e la riacquisizione al Fondo Sviluppo e Coesione;
  2. è possibile realizzare le opere utilizzando più annualità del contributo concesso; in tal caso, dovrà essere rispettato il termine di avvio lavori relativo alla prima annualità di riferimento e potrà essere richiesto un CUP unico. Resta fermo che l'erogazione dei contributi seguirà la scansione temporale indicata nell'assegnazione (art 5 del DPCM);
  3. le opere oggetto di finanziamento devono essere obbligatoriamente monitorate attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria (“SiMon Web”) gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, co. 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative contenute nella circolare 9 dicembre 2020, n. 24, pubblicata sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato;
  4. per “infrastruttura sociale” il DPCM 17 luglio 2020 intende una delle opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti ai fini del codice unico di progetto (CUP), di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3. In particolare, è necessario tenere presente la classificazione per categoria di investimento da riferire a:
    - natura 03 – REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (tipologia 01 - “Nuova realizzazione” o tipologia 07 - “Manutenzione straordinaria”);
    - settore 05 – OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI (cfr. pagine 5 e 8-9Il sistema di classificazione dei progetti nel CUP);
  5. le richieste di erogazione del contributo devono essere trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: . Si precisa che le richieste dovranno tener conto, in diminuzione, delle eventuali economie derivanti da ribasso d’asta.

    Allegati:
Pubblicato in: Ifel Informa

“Periodicamente riemergono analisi inesatte sull’andamento del prelievo sui rifiuti in Italia. Oggi l’Osservatorio di Confcommercio riporta un gettito Tari 2020 intorno ai 9,7 mld di euro (dato sostanzialmente giusto) e un aumento della Tari – si dice testualmente – dell’80% negli ultimi 10 anni, dato a nostro avviso errato, in quanto dimensionerebbe il prelievo sui rifiuti nel 2010 intorno a 5,4 mld”. Ad affermarlo è Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci.

“Voglio ricordare invece che nel 2010 una parte considerevole del gettito era ancora richiesto nella forma tariffaria (le cosiddette TIA 1 e TIA 2) e veniva devoluto alle aziende di gestione senza passare per i bilanci comunali. La ricostruzione del gettito totale Tarsu/TIA del 2010 porta ad una stima di circa 7,9 mld. di euro, quindi con un aumento di circa il 25 % stimato nel 2019, quando il gettito, calcolato considerando anche le nuove forme tariffarie (ex comma 688 della legge 147/2013), ammontava a circa 9,9 mld di euro.

“La nota di Confcommercio – sottolinea il segretario generale dell’Anci – prosegue imputando ai Comuni di non aver attivato il nuovo metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti, non tenendo conto in modo adeguato delle proroghe nell’applicazione delle nuove e complesse regole dettate da ARERA, dovute agli effetti della pandemia da Covid-19. Non si tratta pertanto di inadempienza: i Comuni e le Autorità d’ambito hanno potuto operare entro la fine del 2020, come previsto dalla legge. Va poi detto che lo stesso metodo ARERA in più di una situazione locale produce aumenti nei costi riconosciuti, che si basano ora principalmente sui consuntivi degli anni precedenti. I pagamenti per i contratti di servizio nel 2020 tendono a superare i costi sopportati nel 2019 di circa il 5%, riflettendo anche il fatto che si tratta di costi molto “rigidi” rispetto alle diminuzioni delle quantità dei rifiuti prodotti, che pure si sono verificate.

“Nel corso del 2020, l’Anci ha più volte richiamato l’attenzione del Governo e del Parlamento – ribadisce ancora Nicotra – sull’esigenza di stabilire un quadro uniforme di criteri per l’applicazione di robuste agevolazioni a favore delle attività economiche direttamente e indirettamente colpite dall’emergenza e delle famiglie più fragili. Non vi è stata una norma statale ma i Comuni hanno operato in tal senso utilizzando una quota dei fondi straordinari assegnati con riferimento alle agevolazioni da Covid-19. Va certamente detto che l’assenza di una norma statale ha determinato nelle deliberazioni delle agevolazioni, che nella gran maggioranza dei casi ci sono state, una non uniformità di effetti economici. E’ auspicabile che con il prossimo decreto emergenziale siano stanziate risorse per le riduzioni Tari e sia determinato uno schema di riferimento univoco.

“Infine la stessa Confcommercio, oltre a dare punteggi sulla qualità del servizio offerto dal sistema pubblico di gestione dei rifiuti, di cui i Comuni sono parte essenziale (chi fa può e deve essere giudicato, e ci sarà modo di capire meglio i criteri di valutazione), mette l’accento su un tema ineludibile per dare efficienza al sistema in tutte le aree del Paese, quello della diffusione degli impianti di trattamento e riciclo. Anci – conclude il segretario generale – ritiene che questo tema debba essere al centro anche dell’azione regolatrice di ARERA, oltre che essere oggetto di cospicui investimenti nell’abito del PNRR”.

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