viceministro Morando ha risposto, alla commissione finanze della camera, a un'interrogazione urgente dell'onorevole Busin.
A seguito della richiesta dell’Anci, l’Agenzia delle Entrate, in data 1° aprile 2016, ha comunicato l’esclusione, anche per il 2015, dagli obblighi della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Nel provvedimento, di prossima pubblicazione, si stabilisce che tale obbligo non sussiste né per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, né per le amministrazioni autonome.
In analogia a quanto disposto per il 2014, l’esonero per il 2015 si inserisce in un percorso di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. In particolare, come evidenziato nella richiesta dell’Anci, dal 2015, tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni sono tracciati, dal momento che vige l’obbligo della fatturazione elettronica per l’acquisto di beni e servizi da parte di tali soggetti (FatturaPA), e che quindi l’assolvimento di tale ultimo adempimento, già di per sé, non necessita di ulteriori comunicazioni all’Agenzia delle entrate, essendo il contenuto informativo della FatturaPA standardizzato, anche sulla base delle informazioni rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente.
Rigida anche l'interpretazione ministeriale della norma contenuta nella legge di Stabilità 2016 (208/2015) che prevede la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito un nuovo aggiornamento delle FAQ ISEE, raccolte dalla Consulta Nazionale dei CAF ed elaborate dall’INPS di concerto con il Ministero stesso, nell’ambito di un tavolo tecnico a cui partecipa anche ANCI.
I Comuni possono far pervenire al suddetto tavolo tecnico i propri quesiti anche attraverso la casella di posta elettronica dedicata
Le domande più frequenti relative all’applicazione della disciplina sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente e le relative risposte sono consultabili all’apposita pagina web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx
Nella stessa pagina è possibile inoltre consultare le risposte ai quesiti ricevuti direttamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il baratto amministrativo deve essere disciplinato dall'apposito regolamento comunalee non può riguardare i debiti pregressi dei contribuenti.