Ultimo aggiornamento 21.12.2024 - 11:44

Tributi locali congelati al 2015-Italia oggi sette

  • 04 Apr, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
Letto: 1663 volte

Rigida anche l'interpretazione ministeriale della norma contenuta nella legge di Stabilità 2016 (208/2015) che prevede la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe.

Per l'anno in corso non possono essere istituiti nuovi tributi locali, come l'imposta di soggiorno o la tassa sui vulcani, né possono essere ridotte le agevolazioni esistenti. È soggetto al blocco anche il contributo di sbarco nelle isole minori previsto dal «Collegato ambientale» (legge 221/2015) in sostituzione dell'imposta di sbarco. Lo ha chiarito il Dipartimento delle ? nanze con la risoluzione n. 2 del 22 marzo scorso. Per il ministero, la norma della legge di Stabilità (articolo 1, comma 26, legge 208/2015) che dispone la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe «deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive». Per esempio, precisa il ministero, per quanto concerne la maggiorazione Tasi (nella misura massima dello 0,8 per mille), nonostante la legge 208/2015 abbia attribuito ai comuni il potere di mantenerla per il 2016, attraverso un'espressa deliberazione di conferma nella stessa misura applicata per l'anno 2015, se il comune lo scorso l'aveva deliberata solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, «tale maggiorazione non potrà essere ovviamente mantenuta per tale fattispecie, essendo tali immobili divenuti esenti anche ai ? ni Tasi, né è possibile in alcun modo recuperare tale maggiorazione attraverso l'applicazione della stessa su altre fattispecie». Stesso discorso vale per l'imposta sbarco che il collegato ambientale ha sostituito con l'imposta di sbarco, ? ssando delle tariffe più elevate. Al riguardo, il dipartimento pone in evidenza che «nel caso in cui il comune avesse già applicato nel 2015 l'imposta di sbarco e avesse istituito nel 2016 il nuovo contributo di sbarco, quest'ultimo non si applica per le parti difformi e ampliative rispetto a quanto precedentemente disciplinato dal singolo regolamento comunale in materia di imposta di sbarco». Inoltre, è possibile «continuare a mantenere l'imposta di sbarco già applicata dal comune nel 2015, nei limiti previsti dalla precedente normativa e dal regolamento comunale istitutivo del tributo, nell'ipotesi in cui il comune non abbia ancora introdotto il contributo di sbarco». L'interpretazione dei giudici contabili. Dunque, non c'è nessuno spiraglio per superare il blocco dei tributi locali. Ai dubbi e alle incertezze sollevati dalle amministrazioni locali sui limiti che la legge di Stabilità 2016 ha ? ssato agli aumenti di aliquote e tariffe, prima ancora del ministero, ha dato una risposta chiara la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con la deliberazione 35/2016, la quale ha affermato che non esistono margini di manovra per effettuare delle scelte di politica fiscale che possano comportare un aumento della tassazione. Al di là della formulazione letterale della norma che si limita a imporre la sospensione degli aumenti, per i giudici contabili la ratio legis è quella di porre un freno all'innalzamento della pressione ? scale a livello locale. In questi primi mesi del 2016, in effetti, sono stati manifestati dei dubbi da funzionari e dirigenti degli enti locali sui limiti del blocco. In particolare, se è impedito istituire nuovi tributi (imposta di soggiorno, imposta di scopo), se è impossibile rimodulare le aliquote deliberate per l'addizionale Irpef rapportate ai vari scaglioni di reddito o ? ssare tariffe più elevate rispetto al 2015 per il nuovo contributo di sbarco, sostitutivo dell'imposta di sbarco, tenuto conto che è stato previsto proprio da una disposizione di legge a partire dal 2016. Secondo i giudici contabili, che richiamano precedenti pareri espressi in passato, che sono indicati anche nella risoluzione ministeriale 2/2016, unico obiettivo dello stop all'aumento di imposte e tasse negli enti locali è quello di contenere il livello della pressione ? scale. Il blocco per il 2016 non è però limitato solo al contenimento di aliquote e tariffe, ma impedisce anche l'istituzione di nuovi tributi. Non va dato rilievo alla differenza terminologica tra «aumento e «istituzione», poiché ciò che conta è che rimanga invariato il carico ? scale sui contribuenti, siano essi residenti o meno nel territorio comunale. Ecco perché non è consentito istituire neppure l'imposta di soggiorno, ancorché siano soggetti al prelievo solo i non residenti. Allo stesso modo non è possibile ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti. Sono escluse dal blocco la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento ri? uti, e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche, il canone idrico e via dicendo. Non sono soggetti al vincolo, poi, gli enti che hanno deliberato il predissesto o il dissesto. Pertanto l'articolo 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 non consente di introdurre nuovi tributi o aumenti di aliquote e tariffe, anche se le relative delibere sono state adottate prima dell'entrata in vigore della norma (1° gennaio). Tra l'altro, ricorda la risoluzione, non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche impedito che possano essere aboliti bene? ci già deliberati dagli enti (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni), che comunque inciderebbero sul carico ? scale e darebbero luogo a un innalzamento della tassazione.

Progetti

Podcast - Gazzetta IFEL


Webinar
e-Learning

In presenza

Seminari