Ultimo aggiornamento 30.04.2025 - 18:13
Schema di modifiche al regolamento Tari che recepisce le novità introdotte dal d.lgs 116/2020 e un’introduzione che descrive e analizza…
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Pubblichiamo uno schema di modifiche al regolamento Tari che recepisce le novità introdotte dal d.lgs 116/2020 e un’introduzione che descrive e analizza le principali modifiche che determinano l’attuale assetto normativo.

Pubblichiamo anche l’estratto da Telefisco 2021 e i chiarimenti del Mef e MITE del 25 maggio 2021, entrambi pubblicati su Norme e Tributi Plus del Sole 24 ore.

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Come è noto, gli enti locali sono tenuti alla verifica delle risorse straordinarie ricevute e utilizzate nel 2020 in ragione dell’emergenza epidemiologica, attraverso il modello di certificazione pubblicato a novembre 2020 e integrato con il decreto MEF n. 59033 del 1° aprile 2021. La certificazione considera l’andamento sia delle minori entrate sia delle maggiori/minori spese riconducibili all'emergenza. Per una esaustiva ricognizione operativa si rinvia alla notizia IFEL pubblicata il 13 aprile scorso.

L’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it sul quale va effettuata la certificazione è on line dal 7 aprile scorso. Tuttavia, risulta che diversi enti non hanno ancora acquisito il modello di certificazione.

La legge di bilancio per il 2021 (co. 830) ha ulteriormente inasprito la sanzione prevista in caso di mancata puntualità della trasmissione, che va effettuata inderogabilmente entro il 31 maggio.

Il ritardo breve nella trasmissione (entro il 30 giugno) comporta la decurtazione dell'80% delle risorse assegnate nel 2020 con il "Fondone", misura che aumenta al 90% per le trasmissioni effettuate dal primo luglio 2021 al 31 luglio 2021 e al 100% in caso di ritardo ulteriore. In caso di sanzione, la restituzione delle risorse avviene in tre annualità, a partire dal 2022.

È quindi essenziale che gli operatori degli enti locali provvedano alla trasmissione delle certificazioni entro lunedì 31 maggio, superando le incertezze dell'ultimo momento sulla base dei dati disponibili o, se necessario, stimati.

Si precisa infine che, anche in caso di mancata approvazione del rendiconto 2020, occorrerà in ogni caso inviare la certificazione nei termini e sarà comunque possibile, in un successivo momento, procedere alla correzione della medesima con ulteriore invio.

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