Una "guida" per gli uffici, sulla velocizzazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 agli enti pubblici, soggetti al nuovo meccanismo dello split payment, i fornitori dovranno indicare l'Iva nella fattura, registrarla regolarmente nella contabilità e poi stornarla, contestualmente o con apposita scrittura, dal credito verso il cliente.
Ai fini della pubblicazione dei dati di entrata e di spesa richiesta dalla legge 89/2014 ciascun ministero deve inserire le proprie informazioni nella sezione "amministrazione trasparente" mediante un collegamento all'apposita Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Open Bdap) gestito dalla Ragioneria generale dello Stato.
Con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) è istituito (articolo 1, commi 209-214) lobbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento previa ricezione della fattura in formato elettronico. Con la stessa legge è demandato il compito di trasmissione delle fatture elettroniche alle varie pubbliche amministrazioni al Sistema di Interscambio (SdI) per il quale con successivo Decreto del 7 marzo 2008 viene individuato come gestore lagenzia delle entrate per il tramite della Sogei spa.
Il Decreto del 3 aprile 2013 n. 55, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 definisce e regola il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per le pubbliche amministrazioni e ne stabilisce i termini di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica.
Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (art 25). Stabilisce che per tutte le amministrazioni locali di cui al comma 209 della legge n. 244 del 2007 a partire dal 31 marzo 2015 non è più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico nelle modalità e secondo il processo definito nel decreto 55 del 3 aprile 2013.
Tutti i riferimenti normativi utili è possibile trovarli a questo link
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-1.htm
L'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, per i Comuni, come per il resto della Pubblica Amministrazione, non sarà più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico.
Il documento cartaceo non potrà essere né accettato né utilizzato per il pagamento.
Al fine di adempiere all'obbligo di legge è necessario che ciascuna Amministrazione attivi un percorso di adeguamento alle disposizioni normative che prevede alcuni passaggi principali:
In ogni caso, è facoltà dell'Amministrazione utilizzare l'ufficio fatturazione elettronica "Centrale" come unico ufficio di ricezione delle fatture. In tal caso, l'Amministrazione dovrà completare le informazioni richieste nella piattaforma IPA nell'ambito delle normali procedure di creazione e aggiornamento di un Ufficio (aggiornando ad esempio il "canale di trasmissione"). Questa soluzione può risultare utile nel caso di amministrazioni di piccole dimensioni. Nel caso in cui il Comune decida di indicare una pluralità di uffici (o di modificare l'ufficio "Centrale" preconfigurato dal sistema) dovrà censire e caricare le strutture deputate ad ufficio fatturazione elettronica sull'IPA nelle modalità individuate nelle "SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA", pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it.