È quanto spiega una nota operativa sulle nuove disposizioni dell'art. 17-ter del dpr n. 633/72, diffusa ieri dalla Fondazione nazionale commercialisti, nella quale si dà conto di alcune problematiche e delle soluzioni in arrivo, anticipate dal ministero dell'economia con il comunicato stampa del 9 gennaio 2015 (si veda ItaliaOggi di sabato scorso). Ambito soggettivo Il citato articolo 17-ter, introdotto dalla legge n. 190/2014, stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e bene? cenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l'imposta è in ogni caso versata dagli stessi cessionari/committenti, secondo Intreccio fra meccanismi speciali A quest'ultimo proposito, va evidenziato che l'applicazione del regime dell'inversione contabile, che rende inapplicabile il meccanismo dello split payment, è subordinata modalità e termini da ? ssare con decreto ministeriale. Al riguardo, la fondazione si chiede se l'elencazione sia tassativa o sia suscettibile di estensione ad altri soggetti, propendendo per la prima soluzione alla luce dei chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria in merito all'identica elencazione fornita dall'art. 6, quinto comma, dpr n. 633/72 ai ? ni dell'esigibilità differita. Osserva, inoltre, che il comunicato stampa ha chiarito che il meccanismo si applica indipendentemente dalla veste con la quale l'ente destinatario delle forniture agisce (soggetto passivo o meno), ad eccezione delle operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile. alla circostanza che il destinatario agisca in veste di soggetto passivo dell'Iva, mentre il meccanismo dello split payment, come detto, si applica indipendentemente da tale requisito. Pertanto, nell'ipotesi in cui un ente pubblico titolare di partita Iva (in quanto svolge anche attività economica) riceve, nell'ambito della sfera commerciale, beni o servizi oggettivamente rientranti nel regime dell'inversione contabile, applicherà tale regime; se tali beni o servizi sono invece destinati alla sfera istituzionale, dovrebbe applicare lo split payment. È dubbio il trattamento degli acquisti di beni e servizi a destinazione promiscua, impiegati cioè indistintamente per la sfera istituzionale che a quella commerciale, per esempio il servizio di pulizia di un ospedale. È necessario chiarire se, in tale ipotesi, l'imposta debba applicarsi con l'inversione contabile o debba essere versata con lo split payment.