Ultimo aggiornamento 15.01.2025 - 16:07
Amministratore IFEL2

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Con la Direttiva n. 3/DGT del 26 giugno 2014 il MEF ha fornito le prime indicazioni in ordine all'applicazione del Decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, in materia di informatizzazione del processo tributario. In particolare, è stato consentito l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte che non si avvale della difesa tecnica e che, quindi, non è obbligata per legge a dotarsi di Pec. Viene inoltre specificato che la parte può indicare tale indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o anche in atti successivi.
Qualora la comunicazione a mezzo Pec non vada a buon fine, le comunicazioni nell'ambito del processo tributario possono comunque perfezionarsi con il deposito degli atti in segreteria e che, nel caso di cause necessariamente imputabili al destinatario 8riscontrabili dalla lettura e stampa della ricevuta di mancata consegna presente nel protocollo informatico), l'Ufficio di segreteria provvederà al deposito della comunicazione nella propria banca dati.
Le tipologie di indirizzi Pec validi sono quelle individuate all'art. 5 del D.M. 26 aprile 2012.
Infine, per la notifica della sanzione per mancato pagamento del contributo unificato resta escluso l’uso della Pec, come da confermate indicazioni dell'art. 16, DPR n. 115/2002 e della relativa Direttiva n. 2/DGT n. 20120 del 14 dicembre 2012.

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Pagamenti PA. Vademecum MEF - RGS. Breve guida alla certificazione dei crediti

Pubblichiamo, in allegato, un vademecum della Ragioneria Generale dello Stato che illustra il processo di certificazione dei pagamenti sulla piattaforma informatica del MEF-RGS (all’indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it).

La certificazione è uno strumento essenziale per risolvere, tanto nell'immediato quanto a regime, le problematiche dei ritardi nei pagamenti dei debiti della P.A. verso il sistema economico. Tali ritardi, come è noto, sono stati oggetto dell’apertura di una procedura di infrazione europea, nonché di diverse norme dedicate alla soluzione del problema (D. L. 35/2013 e D.L. 66/2014).

I creditori che intendono presentare istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso la P.A. devono necessariamente accreditarsi all’interno della piattaforma informatica. L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una P.A., secondo le modalità indicate nel vademecum stesso.

La scadenza per la piena utilizzabilità della certificazione (anche sotto il profilo della bancabilità del credito) è fissata attualmente al 23 agosto 2014, ma è in corso la proroga al 31 agosto 2014, sulla base di una modifica al D.L. 91/2014, non ancora convertito in legge.

È di grande importanza per il funzionamento del sistema che, a fronte delle richieste di certificazione dei soggetti economici, i responsabili comunali operino per le parti di loro competenza, così da evitare inerzie che possono portare alla nomina di commissari “ad acta”.

Nonostante i numerosi adempimenti richiesti e le incertezze che anche per il 2014 hanno caratterizzato la determinazione delle risorse, ci auguriamo che tutti i Comuni si attivino per assicurare il miglior esito della procedura di abbattimento dei debiti.

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