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Informatizzazione del processo tributario - La Direttiva n.3/DGT del 26 giugno 2014

  • 11 Lug, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Con la Direttiva n. 3/DGT del 26 giugno 2014 il MEF ha fornito le prime indicazioni in ordine all'applicazione del Decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, in materia di informatizzazione del processo tributario. In particolare, è stato consentito l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte che non si avvale della difesa tecnica e che, quindi, non è obbligata per legge a dotarsi di Pec. Viene inoltre specificato che la parte può indicare tale indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o anche in atti successivi.
Qualora la comunicazione a mezzo Pec non vada a buon fine, le comunicazioni nell'ambito del processo tributario possono comunque perfezionarsi con il deposito degli atti in segreteria e che, nel caso di cause necessariamente imputabili al destinatario 8riscontrabili dalla lettura e stampa della ricevuta di mancata consegna presente nel protocollo informatico), l'Ufficio di segreteria provvederà al deposito della comunicazione nella propria banca dati.
Le tipologie di indirizzi Pec validi sono quelle individuate all'art. 5 del D.M. 26 aprile 2012.
Infine, per la notifica della sanzione per mancato pagamento del contributo unificato resta escluso l’uso della Pec, come da confermate indicazioni dell'art. 16, DPR n. 115/2002 e della relativa Direttiva n. 2/DGT n. 20120 del 14 dicembre 2012.

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