Ultimo aggiornamento 13.01.2025 - 14:08
Amministratore IFEL2

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l’articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, per i Comuni, come già accade per la Pubblica Amministrazione Centrale, non sarà più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico.

In preparazione all’entrata a regime del sistema di fatturazione elettronica ed al fine di rendere il passaggio il più agevole possibile, sono stati predisposti, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), una serie di strumenti operativi affiancati da iniziative di informazione e assistenza.

A tal proposito:

- sono disponibili ai seguenti link i contributi di Andrea Ferri, Dipartimento Finanza Locale IFEL e Claudio Distefano, Agenzia per l’Italia Digitale, concernenti le modalità e le principali caratteristiche del passaggio al sistema di fatturazione elettronica (la passcode richiesta è: fatturazione).

https://ifel.adobeconnect.com/p5enfa08j01/

https://ifel.adobeconnect.com/p621n8xo4ie/

- Sono disponibili, in allegato:

· Un questionario e relativa specifica per la compilazione, redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, in formato PDF compilabile, da inviare all’indirizzo e, per conoscenza, all’indirizzo entro e non oltre lunedì 27 ottobre 2014. Il questionario è finalizzato a consentire un corretto dimensionamento e funzionamento delle infrastrutture centralizzate e stimolare l’Ente ad una tempestiva attività di pianificazione delle operazioni da porre in essere.

· Un documento AGID-IFEL finalizzato ad illustrare le principali caratteristiche del passaggio alla fatturazione elettronica ed a fornire strumenti di lavoro utili: www.fondazioneifel.it/allegati/docAGID-IFEL_fatturazione_elettronica_per_gli_enti_locali.pdf

· La presentazione e le modalità di iscrizione e partecipazione al Webinar interattivo ""Fatturazione elettronica"" che si terrà giovedì 16 ottobre 2014 dalle ore 11 alle ore 13.00 circa: www.fondazioneifel.it/allegati/Webinar-Fatturazione-elettronica.pdf

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Con una nota indirizzata ad Anci – che si riporta in allegato – l’Agenzia delle Entrate informa che nel caso di eventuali errori commessi dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia, questi ultimi sono tenuti a trasmettere la delega corretta, riportante i dati indicati dal contribuente (ivi compresa la data di riscossione) e, in caso di delega a saldo positivo, a riversare il relativo importo.

Nei casi in cui gli errori delle deleghe F24 siano ascrivibili esclusivamente agli intermediari della riscossione e questi ultimi abbiano correttamente attivato la procedura di regolarizzazione, appare necessario e coerente con l’ordinamento generale, ed in particolare con lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n.212 del 2000), che i Comuni interessati tengano indenne il contribuente incolpevole, non applicando le sanzioni e gli interessi. Al riguardo, l’Agenzia precisa che “i contribuenti che hanno correttamente presentato le deleghe F24, da un punto di vista tributario, devono essere considerati a tutti gli effetti adempienti, anche in caso di errore di rendicontazione dell’intermediario della riscossione”.

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