Recentemente la piattaforma di certi? cazione dei crediti (d'ora in avanti Pcc) ha acquisito nuove funzionalità (art. 27 del dl n. 66/2014, che ha introdotto l'art. 7-bis al dl n. 35/2013), che permettono ai creditori di poter inserire nella Pcc i dati riferiti alle fatture o equivalenti richieste di pagamento. Corrispondentemente, la piattaforma consente alle amministrazioni pubbliche di comunicare dati relativi alla ricezione e alla rilevazione in contabilità delle fatture. Nello stesso decreto n. 66/2014 all'art. 42 si prevede per tutte le p.a. l'obbligo di tenuta del registro unico delle fatture, quale elemento obbligatorio del sistema informativo contabile, abolendo tutti i registri di settore. Nella circolare Mef n. 21/2014, di applicazione delle previsioni normative dell'art. 27, si afferma che la Pcc può supportare l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di adozione del registro unico. Inoltre, supporta le necessità di invio e ricezione di fatture elettroniche, il cui obbligo per gli enti locali è stato anticipato a marzo del 2015. Sembra quindi che la piattaforma da sistema di emergenza per la certi? cazione dei crediti e la connessa erogazione alle pubbliche amministrazioni delle anticipazioni necessarie a provvedere ai pagamenti dei debiti pregressi, stia diventando sempre di più un sistema permanente che permette il monitoraggio dello stato debitorio della p.a. e la gestione del ciclo passivo dei debiti commerciali da parte degli enti. Sebbene questo non sia sostitutivo delle registrazioni contabili, la Pcc fornisce un valido supporto agli enti. Infatti, attualmente le informazioni gestite dal sistema sono quelle di invio e ricezione delle fatture, contabilizzazione, comunicazione dei debiti scaduti, eventuale certi? cazione dei crediti, anticipazione e/o cessione, compensazione, e infine di pagamento. Una volta immessa nel sistema la fattura da parte di un fornitore, la p.a. deve integrare i dati in fattura con altri dati che riguardano gli aspetti di registrazione sui rispettivi sistemi contabili, comunicando se gli importi siano liquidati, sospesi o non liquidabili. Le p.a. avranno la possibilità di confermare le scadenze indicate nelle fatture e di utilizzare il sistema come scadenzario per la programmazione dei pagamenti. Il nuovo art. 7-bis prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzare la Pcc in due casi: il primo è normato al comma 4, e obbliga gli enti a comunicare entro il giorno 15 di ciascun mese i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. In? ne, il comma 5 dispone che, sia per i debiti inseriti facoltativamente in piattaforma a cura del creditore sia per quelli inseriti obbligatoriamente dall'amministrazione in quanto non pagati entro il termine di legge, sussiste l'obbligo di inserire in piattaforma i dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato. La violazione di questi obblighi comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Malgrado la piattaforma abbia aggiunto nuove funzionalità alcune amministrazioni lamentano problemi tecnici. Capita, infatti, che in caso di invio di ? ussi informativi sui pagamenti o sul superamento della tempistica di pagamento, il sistema non riesca ad agganciare tali ? ussi nel caso in cui le fatture siano state caricate manualmente. Nella speranza che tali problematiche vengano risolte quanto prima si vuole ri? ettere brevemente sui pro? li evolutivi della Pcc Basandosi sull'evoluzione storica della piattaforma e sulla passione del legislatore per le innovazioni normative è pensabile aspettarsi ulteriori sviluppi. Fino ad ora ci si è concentrati sulla gestione del ciclo passivo. In futuro si potrebbe sviluppare l'intero ciclo di spesa aggiungendo alla Pcc anche i dati relativi agli impegni di spesa. Ciò agevolerebbe la registrazione e il pagamento delle fatture regolari rispetto alle prestazioni effettuate senza impegno, oggetto di eventuale riconoscimento come debito fuori bilancio. In tal modo, il sistema pubblico avrebbe contezza non solo del debito regolarmente contratto ma anche di quello potenziale che spesso costituisce fonte di tensioni ? nanziare se non adeguatamente gestito.