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Debiti p.a., stretto monitoraggio - Italia Oggi Sette

  • 11 Nov, 2013
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D'obbligo le comunicazioni al Mef su pagamenti e ritardi

 

Dal 30 aprile 2014 scatterà un monitoraggio sistematico e continuo dei debiti delle p.a. verso imprese e professionisti. Ogni amministrazione dovrà comunicare, mediante la piattaforma telematica predisposta dal Mef, l'importo deipagamenti relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili non ancora effettuati per i quali siano stati superati i termini massimi previsti dalla normativa europea e nazionale. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, per ciascun debito, entro 60 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. I dati trasmessi, inoltre, dovranno essere continuamente aggiornati, comunicando, entro i 15 giorni dal momento in cui verrà disposto, tutti i dati relativi al pagamento. È quanto prevede l'art. 1, comma 16, del dl 126/2013, che ha modi? cato l'art. 7 del cd decreto «sblocca debiti» (dl 35/2013). Tale disposizione è stata introdotta grazie al pressing delle associazioni imprenditoriali, in primis dell'Ance, che nella sua veste «rapporteur» del Parlamento europeo sul fenomeno dei pagamenti lumaca, ha presentato nelle scorse settimane un dettagliato dossier contenente analisi e proposte. Fra queste, spicca la richiesta di introdurre un meccanismo di certi?cazione automatica delle somme dovute dalle p.a. per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, per consentire ai creditori di ottenere con maggiore facilità liquidità e credito dalle banche. L'attuale impianto normativo, infatti, soffre di una vistosa contraddizione: da un lato, impone (sulla scorta delle direttive Ue) termini restrittivi di pagamento (massimo 60 giorni), nella prassi ampiamente violati; dall'altro, rende estremamente ardua la strada della cessione o dell'anticipazione del credito, subordinandola all'ottenimento di un certi? cato assai dif? cile da ottenere. Il problema è stato affrontato in modo diretto solo per i debiti già consolidati al 31/12/2012: oltre a stanziare risorse per più di 40 miliardi di euro (che al momento, secondo l'ultima ricognizione del Mef, hanno fruttato pagamenti per 14 miliardi), il dl 35 ha previsto l'obbligo per stato ed enti territoriali di certi? care quanto ancora dovuto. Nulla di analogo era previsto, invece, rispetto agli altri debiti, sorti o maturati in data successiva. Rispetto a questi, l'art. 7 del dl 35 si limitava prevedere un monitoraggio annuale, da realizzare al 30 aprile di ogni anno fotografando la situazione alla ? ne dell'anno precedente, con un mero valore ricognitivo (ovvero senza ef? cacia «certi? cativa» per i creditori). In questo solco, si è inserita la nuova disciplina del dl 126, prevedendo, come detto, un monitoraggio continuo e capillare: le p.a. dovranno, infatti, comunicare l'importo delle fatture inevase, il loro numero identi? cativo, la data di emissione ed il codice ? scale ovvero la partita Iva del creditore. Ciò per tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili, distinguendo spese correnti e investimenti e con separata evidenza di quelli maturati al 31/12/2012. Si tratta certamente di novità importanti, che vanno nella direzione giusta, ma che non sono suf? cienti. I vantaggi per imprese e professionisti, infatti, al momento sono assai limitati. In primo luogo, il meccanismo non è automatico, in quanto presuppone comunque l'iniziativa del creditore nei confronti della p.a. debitrice. Inoltre, la comunicazione di quest'ultima continua a non essere equivalente alla certi? cazione del credito vantato nei suoi confronti, per cui il creditore sarà comunque obbligato a presentare una seconda istanza per ottenere il visto che gli consente di recarsi in banca. In? ne, qualche dubbio riguarda il grado di compliance delle amministrazioni rispetto all'obbligo. Al momento, ancora non si conoscono i risultati della precedente ondata di certi? cazioni automatiche, che dovevano essere rilasciate entro il 15 settembre scorso. Fra gli addetti ai lavori, è circolato un importo assai modesto, pari a circa 5 miliardi di euro, ovvero meno del 10% della stima più prudente sull'esposizione complessiva del settore pubblico (si veda ItaliaOggi dell'8/10/2013). Per spingere gli uffici ad adempiere, il dl 126 punta ancora una volta sulle sanzioni, prevedendo per gli inadempimenti, oltre a possibili pro? li di responsabilità dirigenziale e disciplinare, anche una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo. Forse, però, occorrerebbe agire con la stessa decisione anche nella direzione della semplificazione delle procedure di pagamento.

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