La novità per gli enti locali è l'ampliamento degli strumenti e delle risorse per accelerare i pagamenti dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. Il decreto sblocca-pagamenti (Dl 35/13), già convertito in legge 64/13, si arricchisce di un'ulteriore modalità per consentire agli enti locali di pagare i propri debiti con più tranquillità e alle imprese di vedersi riconoscere il pagamento in tempi ancor più celeri di quelli del primo «sblocca-debiti». Particolare attenzione va posta agli articoli 12-ter e seguenti del Dl 76. Lo Stato garantirà tutti i pagamenti a valere sulle sole spese correnti certificate secondo le modalità già fissate dall'articolo 7 del Dl 35. La formulazione secondo la quale «i debiti di parte corrente... sono assistiti dalla garanzia dello Stato» lascia intendere che la garanzia si attiva automaticamente, senza alcuna procedura. Inoltre, i fornitori di un ente locale, il cui credito è stato già certificato e sul quale interviene lo Stato con propria garanzia, potranno cedere il proprio credito ad una banca o ad un intermediario finanziario, per vedersi anticipare la riscossione. Il costo di tale operazione non potrà superare il 2 per cento.
Ma la novità assoluta è rappresentata dalla possibilità concessa all'ente locale, ad avvenuta cessione del credito, di poter chiedere al suo nuovo creditore, la banca o l'intermediario finanziario, una ristrutturazione del proprio debito, allungando la scadenza per un periodo massimo di cinque anni, in base a un piano di ammortamento, comprensivo di capitale e interessi, garantito con propria delegazione di pagamento. In tal caso la garanzia dello Stato cessa automaticamente. Se in questa operazione l'ente riesce a spuntare un miglior tasso, rispetto a quello concordato al momento della cessione, i benefici si riflettono sul creditore originario. Per i meccanismi di funzionamento della garanzia dello Stato e, soprattutto, per le modalità di escussione in caso di insolvenza del debitore originario, sarà necessario attendere 60 giorni per l'emanazione di un decreto attuativo ad hoc. Due sono gli aspetti rilevanti: 1) se il Comune non dovesse rispettare i tempi di pagamento del credito certificato, il creditore attiverà la garanzia dello Stato e quest'ultimo si rivarrà sul debitore, trattenendo le somme a qualsiasi titolo spettanti; la strada più veloce sarà molto probabilmente il fondo di solidarietà comunale; 2) la ristrutturazione attivata dall'ente debitore per dare più ossigeno alle proprie casse avrà riflessi sul piano contabile (si veda articolo sotto) e operativo. L'ente dovrà negoziare un piano di ammortamento, il cui impatto degli interessi andrà ad influenzare gli indicatori di bilancio, primo tra tutti il limite massimo degli interessi passivi sulle entrate correnti (articolo 204 del Dlgs 267/2000); dovrà, inoltre, notificare al proprio tesoriere una delegazione di pagamento o altra forma di garanzia. Si ricorda che lo strumento della delegazione si poggia sulle entrate correnti del bilancio; pertanto, va da sè che il legislatore, nel prevedere il rilascio della delegazione «a valere sulle entrate di bilancio», faccia riferimento, implicitamente, a quanto già previsto dall'articolo 206 del Dlgs 267/2000. La "finanza creativa", nel senso buono del termine, ci riporta indietro di 36 anni, quando con il primo dei due decreti Stammati (DL 2/1977) si attribuì allo Stato la garanzia dei mutui di Comuni e Province.