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Stop alle fatture su carta per tutti i fornitori della Pa - Il Sole24 ore Dossier

  • 17 Lug, 2013
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Tutte le amministrazioni pubbliche saranno destinatarie di fatture elettroniche, secondo la calendarizzazione contenuta nel Dm 55/2013.
Le amministrazioni non potranno quindi né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento elettronico. I fornitori dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione solo in modalità elettronica, sia nelle fasi di emissione e trasmissione che in quella di conservazione. La decorrenza dell'obbligo è 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; in 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat, ad eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la decorrenza sarà determinata con decreto.


Destinatari di fatture elettroniche sono tutti i soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, inseriti nel conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'apposito elenco Istat. L'elenco ricomprende non solo amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale, presidenza del consiglio dei Ministri, ministeri ed agenzie fiscali, ma anche enti di origine, natura e compiti alquanto diversi. Tra i soggetti tenuti a ricevere fatture elettroniche entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Dm, vi sono oltre ai ministeri e alle agenzie fiscali, gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale tra cui non solo Inpdap, Inail ed Inps ma anche le casse dei professionisti, quali Cassa forense, Inarcassa, Cassa del notariato.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Dm, l'obbligo sarà esteso a tutte le amministrazioni pubbliche. In ogni caso, dopo sei mesi dall'entrata in vigore del Dm, il Sistema di Interscambio viene comunque reso disponibile alle amministrazioni che intendono avvalersene.
La trasmissione delle fatture in formato xml, avverrà attraverso il sistema di interscambio-Sdi, gestito dall'agenzia delle Entrate che ha individuato in Sogei spa il soggetto deputato alla sua realizzazione. 
La fattura deve avere un contenuto ben definito: il set di informazioni di natura fiscale, individuate agli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. 633 del 1972, va integrato, innanzitutto, da informazioni ritenute indispensabili ai fini di una corretta trasmissione, quali le indicazioni sul soggetto trasmittente, con identificativo fiscale, progressivo di invio e numero di trasmissione, nonché sull'amministrazione destinataria, identificata con un apposito codice. A differenza di quanto previsto in via generale dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, per fattura elettronica si intende un documento in formato Xml (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Quindi mentre nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere in un allegato pdf, una fattura destinata ad una Pa deve avere un formato strutturato in xml con sintassi e caratteristiche informatiche disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

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