Ultimo aggiornamento 12.02.2025 - 12:30

I bonifici istantanei - Chiarimenti applicativi e impatti sui Comuni

  • 07 Feb, 2025
Pubblicato in: Ifel Informa
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Informiamo i Comuni e le Città metropolitane che è stata pubblicata la Circolare n. 2/2025 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce le modalità operative per l’applicazione alle amministrazioni pubbliche delle nuove norme comunitarie sui bonifici istantanei.

Ricordiamo che il Regolamento (UE) 2024/886 ha previsto che tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) devono consentire agli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP) di ricevere bonifici istantanei dal 9 gennaio 2025 e di disporre bonifici istantanei dal 9 ottobre 2025.
Inoltre, il servizio di bonifico istantaneo deve essere disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e il trasferimento dei fondi deve avvenire entro il termine massimo di 10 secondi. Infine, le commissioni applicate non possono superare quelle già previste per l’invio e la ricezione dei bonifici non istantanei.

La Circolare, che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è strutturata in tre parti: la prima, relativa ai rapporti tra l’Ente e il Tesoriere; la seconda e la terza, concernenti i tempi di esecuzione dei pagamenti nei casi, rispettivamente, di bonifico istantaneo disposto o ricevuto da una pubblica amministrazione.

Quanto al primo punto, rileva per gli Enti sapere che le norme del Regolamento, direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, eterointegrano le convenzioni di tesoreria in essere e che, dunque, nella generalità dei casi, dette convenzioni continueranno a valere, senza necessità di adeguamento, ritenendosi automaticamente integrate con i nuovi principi comunitari.

Sui tempi di esecuzione dei pagamenti, la Circolare richiama, in premessa, la necessità di conciliare la previsione di un’operatività concentrata in 10 secondi, da calcolarsi dal momento della ricezione dell’ordine da parte del PSP, con “la tempistica di esecuzione delle ordinarie procedure di spesa della pubblica amministrazione, nonché con la complessità e la molteplicità di adempimenti previsti dalla normativa nazionale vigente e riconducibili ad esigenze di interesse pubblico”. Lo sforzo, quindi, è quello di individuare con precisione il momento della ricezione dell’ordine ossia il “ti con zero” dal quale far partire il calcolo del tempo di esecuzione dell’operazione, in uscita e in ingresso.

Ciò premesso, per i bonifici istantanei disposti da una pubblica amministrazione, la Circolare afferma che, “compatibilmente con l’operatività e le tempistiche tecniche delle procedure di tesoreria e gli orari di apertura dei sistemi, il momento della ricezione dell’ordine di pagamento, come inteso dal Regolamento, si pone al termine dei controlli e delle verifiche da parte del PSP del pagatore sopra richiamati e di cui alla circolare Rgs n. 22 del 2018, ivi inclusi quelli relativi alla verifica del beneficiario, e che i 10 secondi decorrano dal momento in cui il bonifico viene ricondotto nella procedura di pagamento”.

Specifico chiarimento, poi, è fornito in merito ai bonifici ricevuti da una pubblica amministrazione per i quali il Regolamento prevede che il PSP del beneficiario deve confermare il completamento dell’operazione al PSP del pagatore e mettere l’importo a disposizione sul conto del beneficiario entro 10 secondi. In questo caso viene precisato che, limitatamente alla registrazione delle somme quale evidenza contabile direttamente riconducibile al beneficiario, il PSP del beneficiario si impegna a gestire “l’accredito sul relativo conto al primo momento utile, compatibilmente con le tempistiche tecniche delle procedure di tesoreria e gli orari di apertura dei sistemi”.

Discorso a parte va fatto sull’obbligo che il Regolamento pone in capo ai PSP di offrire il servizio di verifica del beneficiario, quest’ultimo di rilievo particolare per gli Enti Locali. Attualmente, infatti, il trasferimento dei fondi a un beneficiario non corretto, rappresenta una complicazione delle procedure di spesa degli Enti che sono costretti ad adempimenti gravosi per ottenere la restituzione delle somme indebitamente accreditate. In proposito, il Regolamento prevede che i PSP assicurino la verifica della corretta identificazione del beneficiario con la specificazione che il PSP è obbligato al rimborso al pagatore qualora non abbia prestato correttamente il servizio e ciò abbia determinato l’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento. La Circolare, infine, sottolinea che detto servizio deve essere assicurato a tutti gli USP, e quindi anche agli Enti Locali, per tutti i bonifici, istantanei e non istantanei.

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