È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 262 del 22 ottobre) il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA.
Il decreto individua le cause che possono consentire agli enti di rifiutare le fatture elettroniche. Come auspicato in più occasioni dai Comuni, è considerato motivo di legittimo respingimento “l’omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66” nonché “l’omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali”, prevista dal TUEL.
Viceversa, è negata la possibilità di “rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” (note di variazione).
Il regolamento, che entrerà in vigore il prossimo 6 novembre, rappresenta un passo in avanti, anche dal punto di vista della tempestività dei pagamenti. Il pre-vigente orientamento di limitare i casi di rifiuto alle sole fatture elettroniche non conformi alle norme fiscali poneva, infatti, i Comuni in una condizione di particolare difficoltà visto che ricevevano documenti che non potevano pagare né respingere.
Ricordiamo, infine, che l’ANCI ha richiesto di costituire il "tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica”, la cui istituzione presso l’Agenzia per l’Italia digitale, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 148 del 2018, avrebbe dovuto avvenire con apposito DPCM entro il 2 marzo 2019.