A seguito delle numerose richieste in materia di differimento dei termini di pagamento che i Comuni possono disporre nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e in relazione alle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, pubblichiamo uno schema di delibera consiliare che permette di intervenire sui termini di pagamento dell'IMU, corredata dei riferimenti normativi essenziali applicabili a questo delicato argomento.
Lo schema di delibera, variamente adattabile a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun ente, dispone una proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
In particolare, il provvedimento non entra nel merito delle agevolazioni che potranno poi essere stabilite entro il termine per l'approvazione dei bilanci (attualmente il 31 luglio), ma si limita a disporre un differimento della rata di acconto non generalizzato, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Viene cioè data la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.
In tal modo, in primo luogo, sono salvaguardate le esigenze di cassa del Comune, messe già a dura prova a causa del generalizzato calo delle altre entrate comunali, in un contesto ancora incerto sotto il profilo della dimensione del sostegno statale ai Comuni e nell'imminenza del termine per il pagamento della prima rata IMU.
In secondo luogo, inoltre, il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell’attuale situazione emergenziale.
Infine, con la limitazione in questione si permette ai non pochi contribuenti che non sono stati investiti dagli effetti negativi dell'emergenza di adempiere tempestivamente ai propri obblighi fiscali, con ovvi benefici di contenimento delle perdite di entrata, anche temporanee, che costituiscono oggi una delle principali minacce agli equilibri dei bilanci locali.
Vale infine la pena di ricordare che l'IMU è un'imposta unitaria ad integrale gestione comunale, di cui una parte (la quota IMU gravante sugli immobili del gruppo catastale"D" ad aliquota "ordinaria" del 7,6 per mille), è destinata allo Stato, non in quanto titolare di un'autonoma obbligazione, ma in quanto beneficiario. Non ha quindi alcun fondamento l'idea che il Comune, in applicazione della facoltà di differimento termini - peraltro espressamente concessa dal comma 777, lett. b), della legge di bilancio 2020 - debba limitare tale potestà motivata da "situazioni particolari" alla quota di propria spettanza finale. Differimenti "eccessivi" dei termini (ad esempio all'anno successivo) possono certo confliggere con altri tipi di interesse generale e di "coordinamento della finanza pubblica", in quanto potrebbero sottrarre alle entrate della Pubblica amministrazione quote necessarie per assicurare saldi complessivi coerenti con gli obiettivi nazionali ed europei e andrebbero quindi - in caso di necessità - accompagnati da un quadro normativo specifico. Ma non è questo il caso che rileva in relazione allo schema proposto.