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La gestione contabile del Fondo “Misure urgenti di solidarietà alimentare” (Ocdpc 658/2020)

  • 31 Mar, 2020
Pubblicato in: Ifel Informa
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L’assegnazione stabilita dall’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo (ved. nota IFEL 30 marzo), per complessivi 400 milioni di euro, necessita di una prima riflessione relativa alla corretta gestione contabile di queste risorse.

Va fin d’ora sottolineato che l’utilizzo dello strumento “ordinanza di Protezione civile” conferisce di per sé natura di intervento straordinario e d’urgenza, nell’attuale contesto emergenziale, alle “misure urgenti” di sostegno ai soggetti e alle famiglie in difficoltà nell’approvvigionarsi di beni di prima necessità. Tali caratteristiche sono rafforzate dall’espressa deroga al Codice degli appalti nell’impiego delle risorse assegnate recata dall’articolo 4, comma 2 dell’Ordinanza.

Con questa breve nota si intende contribuire alla più ordinata gestione contabile dei contributi assegnati e delle eventuali donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020, richiamato dall’Ordinanza.

Al fine di dare immediata operatività agli interventi di spesa, appare opportuno che il Comune recepisca nel proprio bilancio le nuove risorse disponibili. Ciò potrà avvenire nello stesso atto che indica i criteri di attuazione delle misure (una delibera di indirizzo della Giunta), o con atto separato. Di seguito si richiamano i contenuti degli atti che, sotto il profilo contabile, dovranno accompagnare questa fase del procedimento:

  • disporre una variazione di bilancio, riferita all’annualità 2020, tramite delibera di giunta (eventualmente integrando i contenuti dell'atto di indirizzo), stanziando in entrata/spesa un importo almeno pari al contributo assegnato all’ente a titolo di “Misure urgenti di solidarietà alimentare” (ex articolo 1, comma 1 dell’Ordinanza):
    - sul bilancio vigente, nel caso in cui risulti già approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
    - sull’annualità 2020 del bilancio 2019-2021, nell’ipotesi in cui l’Ente si trovi in esercizio provvisorio;
  • seguirà la ratifica consiliare nel caso in cui il bilancio 2020-2022 sia già approvato;
  • nel caso di esercizio provvisorio, la ratifica è superflua per espressa disposizione dell’articolo 1, comma 3 dell’Ordinanza DPC n. 658, risultando di fatto assorbita dall’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Si ritiene che lo stesso comportamento si debba adottare anche nel caso di eventuali ulteriori proroghe del termine di approvazione del bilancio di previsione (attualmente fissato al 31 maggio), sempre in applicazione della menzionata disposizione contenuta nell’Ordinanza.

Se l’ente si trova in esercizio provvisorio ma lo schema del bilancio 2020-2022 è già stato adottato dalla Giunta, si potrà adeguare l’atto con emendamento della stessa Giunta (anche oltre i termini regolamentari, art. 174, co. 2, TUEL), oppure intervenire con una variazione, successivamente all’approvazione del bilancio, di norma nella stessa seduta consiliare.

Si allegano due tracce di deliberazione relative, rispettivamente, al caso di bilancio 2020-2022 già approvato e al caso di esercizio provvisorio. In ambedue le tracce è menzionato il parere dell’Organo di revisione. Pare opportuno precisare che i più volte richiamati motivi di urgenza possono comportare non solo l’esigenza di celerità nella formulazione del parere, ma anche la possibilità che l’Amministrazione deliberi in pendenza della risposta del Revisore. [Negli schemi di delibera è rimasto, per errore, il riferimento all'art. 216 comma 1 del TUEL, che è stato abrogato insieme al comma 3 e all'art. 226, comma 2, lettera a), dall'art. 57, comma 2-quater, del dl 124/2019 - "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020". Il riferimento va quindi cancellato. Ci scusiamo per l'imprecisione]

Qualora l’Ente non si trovi nella condizione di operare nell’immediato – anche per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso – seguendo i passaggi sopra brevemente esposti, il Sindaco o il responsabile del servizio sociale, dovendo comunque valorizzare le istanze di celerità operativa perseguite dall’Ordinanza, potrà procedere alla disposizione della spesa mediante proprio atto, operando nel perimetro tracciato dall’articolo 191, comma 3 del TUEL, in deroga all’ordinaria disciplina in materia di procedimenti di spesa.

In particolare, con riferimento a questa ipotesi, si evidenzia che:

  • interpretando in modo combinato quanto disposto dal richiamato articolo 191, comma 3 e le disposizioni contenute all’articolo 163, comma 3 (secondo periodo) dello stesso TUEL (gestione delle “somme urgenze” in esercizio provvisorio), gli interventi per le finalità di solidarietà alimentare, perseguite dall’Ordinanza in questione, possono essere disposti con atti urgenti, connotandosi quali legittime spese correnti di somma urgenza;
  • successivamente – di norma entro 20 giorni dall’ordinazione della spesa, su proposta del responsabile del procedimento – il provvedimento di spesa, nel frattempo già posto in essere, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio comunale;
  • così operando, verrebbero coniugate le istanze di celerità con le necessarie rassicurazioni circa il successivo riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 194, co.1, TUEL), in questo caso solo apparenti, dal momento che la relativa copertura finanziaria risulta già garantita dal contributo assegnato con l’Ordinanza della Protezione civile.

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