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Le assegnazioni ai Comuni decise il 29 marzo: acconto FSC 2020 (66%) e fondo per emergenza alimentare

  • 30 Mar, 2020

Nella giornata del 29 marzo, sono stati emanati due provvedimenti, già pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

1) DPCM “Determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”, con il quale si sancisce l’accordo sul FSC già raggiunto l’11 dicembre 2019 in Conferenza Stato-Città e si mette in grado il Ministero dell’Interno di erogare l’acconto del 66%, ordinariamente previsto “entro il mese di maggio”, ma anticipato anche quest’anno. I dati relativi al FSC 2020 circolati nelle scorse ore non comprendevano l’integrazione di 100 milioni di euro decisa a gennaio, ma l'acconto in corso di erogazione riguarda anche tale quota.

L’assegnazione non ha un legame diretto con l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, se non per il fatto che l’emanazione del DPCM è condizione necessaria per l’erogazione anticipata dell’acconto FSC del 66%, rispetto al termine riportato come di consueto nello stesso DPCM “entro il mese di maggio”.
Anche quest’anno quindi, come già avvenuto per motivi diversi nel 2019, l’acconto FSC è in erogazione in questi giorni permettendo una robusta circolazione di liquidità (circa 4,3 miliardi di euro) senza alcun vincolo di destinazione.

Si deve ricordare, d’altra parte, che non tutti i Comuni sono destinatari del FSC o di quote significative a tale titolo. Le difficoltà dei circa 500 enti “incapienti”, le cui disponibilità sono direttamente collegate al solo gettito dell’IMU e delle altre entrate proprie, devono essere considerate nell’ambito degli altri provvedimenti di cui si attende emanazione a breve (con nuovi decreti legge o con la conversione del dl 18/2020).
Ricordiamo che tra le principali richieste dell’ANCI figurano, oltre all’anticipazione temporale di tutte le spettanze dovute dal Ministero dell’Interno (non solo il FSC):
- alleggerimento rate mutui CDP;
- riduzione percentuale minima di accantonamento al FCDE;
- utilizzo avanzi più ampio, anche con riferimento ai “destinati” e anche in condizioni complessive di disavanzo;
- liquidità aggiuntiva con oneri a carico dello Stato;
- ristoro dei gettiti perduti, sulla base di quantificazioni condivise.
Tutti dispositivi che nel loro insieme permettono di ottenere risultati significativi per tutti i Comuni italiani.

2) Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658, con la quale si assegnano ai Comuni fondi aggiuntivi per complessivi 400 mln. di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di solidarietà alimentare.
L’assegnazione è in qualche modo connessa con il FSC da un accenno in premessa (“Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza …. mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale”), ma risulta a tutti gli effetti autonoma nelle finalità e nelle modalità di calcolo del riparto.

Va però segnalata la disposizione di carattere generale recata dal comma 2 dell’art. 1, in base alla quale, molto opportunamente, per l’anno 2020 non trovano applicazione i blocchi dei trasferimenti erogati ai Comuni dal Ministero dell’Interno per inadempienze sulla compilazione dei cd. “questionari SOSE” (di cui all’art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per mancata comunicazione a BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, co. 4, TUEL). La disposizione completa la previsione parziale contenuta nell’articolo 110 del dl 18/2020, che si limitava a disapplicare temporaneamente il “blocco” per le sole inadempienze riguardanti i questionari SOSE con termini in scadenza nel 2020, prorogandoli al 27 maggio (Comuni) e al 31 agosto (Province e Città metropolitane).

Il riparto dell’assegnazione per “emergenza alimentare” è stabilito in base ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 2 (80% popolazione; 20% distanza tra redditi pro capite comunali inferiori alla media nazionale e la stessa media; minimo di 600 euro per i comuni piccolissimi e maggior contributo per Comuni dell’originaria “zona rossa”).
L’allegato all’ordinanza fornisce l’importo dell’assegnazione per ciascun singolo Comune e per le Regioni e Province autonome del Nord. Le assegnazioni relative ai Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite alle relative amministrazioni a statuto speciale, che provvedono al riparto ulteriore con propri atti.

Le somme risultano in erogazione in questi giorni, con la distinta dicitura “FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”.

Va ulteriormente segnalato che l’ordinanza (art. 1) dichiara che l’erogazione delle somme avviene, a cura del Ministero dell’Interno, “entro il 31 marzo 2020 … in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo”. Tale espressione va intesa nel senso che la Protezione civile agisce “in anticipazione” del successivo provvedimento di legge che regolarizzerà queste (ed altre) maggiori esposizioni finanziarie dovute all’emergenza nell’ambito del bilancio dello Stato, attraverso i necessari ed ulteriori stanziamenti di risorse. Niente a che vedere con inesistenti obblighi di scomputo di queste assegnazioni aggiuntive nell’ambito di altre quote ordinariamente dovute ai Comuni.

Per ciò che riguarda l’utilizzo in urgenza di queste risorse, in deroga alle prescrizioni del Codice degli appalti (art.2, co.4), si rimanda alla prima nota dell’ANCI pubblicata oggi.

Con successiva nota di approfondimento forniremo ulteriori elementi circa la corretta gestione contabile di queste assegnazioni, sottolineando fin d’ora che l’utilizzo dello strumento “ordinanza di Protezione civile” conferisce di per sé natura di “somma urgenza” all’impiego delle somme in questione, a fronte della ravvisata esigenza di fronteggiare eventuali gravi ed immediate difficoltà di taluni nuclei familiari nell’approvvigionarsi di beni di prima necessità nell’attuale contesto emergenziale.

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