Per l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'Imu o della Tasi, si rischiano sanzioni del 30% (1% giornaliero per i primi 15 giorni e 15% annuale fino a 90 giorni) e va considerato che se il Comune inizia la verifica fiscale, non è più possibile avvalersi del ravvedimento operoso per l'Imu e la Tasi, a differenza di quanto previsto peri tributi gestiti dalle Entrate. Le sanzioni, quindi, restano del 30% (1% giornaliero per i primi 15 giorni e 15% annuale finoa 90 giorni), tranne nei casi in cui il Comune preveda la possibilità di attivare l'accertamento con adesione, per il quale le sanzioni sono ridotte generalmente al 10% e gli interessi sono del 3,5% annui. Questo istituto è di solito ammesso dai Comuni quando l'accertamento si basa su elementi non certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione, come per le aree edificabili (il cui imponibile dipende dal valore venale) per le quali, peraltro, non si applica l'esenzione prevista per i fabbricatimerce delle imprese ai fini dell'Imu (non della Tasi). Considerando le sanzioni del 10% e gli interessi del 3,5% annui, però, è molto rischioso non pagare oggi l'Imu e la Tasi, nella speranza di accordarsi un domani con il Comune su un valore venale più basso, al fine di pagare meno di quanto si sarebbe dovuto versare oggi. Quest'ultimo risultato, infatti, si può ottenere solo se ci si accorda col Comune per un valore di mercato dell'area edificabile inferiore del 17% rispetto a quanto stabilito dalle delibere comunali. Riduzione che è del 15,26%, invece, se il Comune ha deciso di mantenere le sanzioni per l'adesione al 7,5%, come previsto dalla normativa nazionale fino al 31 gennaio 2011. Nessun controllo Per beneficiare della riduzione delle sanzioni ordinarie tramite il ravvedimento operoso, è necessario che «la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento» come, ad esempio, l'invito da parte del Comune a esibire o trasmettere atti e documenti, o a compilare questionari. Per i tributi non amministrati dalle Entrate (quindi, per l'Imu, la Tasi e la Tari) infatti, non è applicabile la disapplicazione di questa preclusione al ravvedimento operoso, in vigore, invece, per i tributi nazionali dal 2015. Dal 1° gennaio 2015, infatti, solo «per i tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate», il ravvedimento operoso può essere effettuato anche durante una verifica fiscalee comunque prima della notifica di un avviso di liquidazione o di accertamento, oppure di un avviso bonario, cioè quello contenente gli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, o del controllo formale delle stesse. Per l'Imu e la Tasi, invece, in caso di verifica da parte del Comune, la sanzione è sempre del 30% (1% giornaliero per i primi 15 giorni e 15% annuale fino a 90 giorni), senza la possibilità di applicare gli sconti del ravvedimento operoso. Avviso di accertamento Una volta ricevuto l'avviso di accertamento, si può presentare un'istanza di riesame o annullamento in autotutela. In caso di insuccesso, se si decide di non ricorrere in Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, si può pagare l'imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte di un terzo (quindi dal 30% al 10%). Questo sconto sulle sanzioni, però, vale solo per gli accertamenti per omessa o infedele dichiarazione e non si applica su quelli per omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'Imu e della Tasi. Se si decide di ricorrere,è obbligatorio attivare prima la procedura del reclamomediazione, applicabile alle controversie di importo inferiore ai 20.000 euro (sanzioni escluse), anche nei confronti di atti impositivi degli enti locali. Accertamento con adesione I Comuni hanno la possibilità di introdurre nel regolamento per l'Imu e la Tasi l'istituto dell'accertamento con adesione, il quale può essere attivato prima o dopo l'emissione dell'atto di accertamento. Definendo l'atto in adesione, le sanzioni del 30% sono ridotte ad un terzo (quindi sono del 10%). Prima del 1° febbraio 2011, la riduzione nazionale era ad un quarto (7,5%) e secondo la nota Ifel del 31 gennaio 2011i Comuni possono autonomamente decidere se adeguarsi o meno a questo aumento delle sanzioni, previsto dalla legge di Stabilità 2011 (si veda anche la possibilità di riduzione delle sanzioni da parte dei Comuni, prevista dall'articolo 50 della legge 449/1997). Gli interessi previsti sono del 3,5% annui. Durante questa fase, soprattutto per le aree edificabili, è possibile tentare di raggiungere un accordo sulla quantificazione della base imponibile, a condizione che il contribuente dimostri le proprie ragioni. Spesso, però, questo accordo non riescea ridurre il valore venale dei terreni (quindi, la base imponibile e la relativa Imu e Tasi) per un importo sufficiente a diminuire, considerando anche sanzionie interessi, il carico fiscale dovuto in base ai valori delle delibere comunali.