Nonè esente, infatti, l'unica unità immobiliare in possesso di un soggetto che risiede in un immobile in affitto. Deve pertanto trattarsi della casa in cui il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Condividono la medesima sorte le pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C2, C6e C7. Occorre porre attenzione all'ipotesi di residenze distinte tra coniugi non separati. In tale eventualità, se i due coniugi risiedono ciascuno in un immobile di proprietà e le due case sono ubicate nello stesso comune, solo una delle due avrà diritto all'esenzione. Se vi sono dei figli, in linea di principio, l'abitazione principale coincide con quella dove questi risiedono. Se invece le due residenze separate sono ubicate in comuni diversi, sarà possibile esentare entrambe, a condizione, ovviamente, che nelle due unitài due coniugi effettivamente dimorino abitualmente. Un caso particolare si verifica in presenza di due unità contigue, autonomamente accatastate, utilizzate unitariamente come abitazione principale. In questa ipotesi, di regola, l'abitazione principaleè solo una di esse,a scelta del contribuente,a meno questi non provveda alla fusione catastale delle due case. Se tuttavia la fusione è impedita dalla distinta titolarità dei due immobili (ad esempio, ciascuno in proprietà di uno dei due coniugi), allora si è dell'avviso che sia possibile procedere alla fusione ai soli fini fiscali. Si tratta di una procedura tipizzata che conserva la distinta annotazione in catasto delle due case, ma genera due rendite catastali determinate considerando ciascuna unità come una porzione di un unico fabbricato. In questo modo, è possibile fruire dell'esonero per l'intero compendio immobiliare, sempre che questo, ovviamente, non venga classificato come immobile di lusso (A1). Non sono soggetti a Tasi neppure i detentori di immobili adibiti a propria abitazione principale, limitatamente alla loro quota d'imposta. L'esenzione totale riguarda anche le fattispecie equiparate per leggeo per regolamento all'abitazione principale. Le assimilazioni legali riguardano: a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci; b) gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; c) la dimora coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice; d) l'unità immobiliare non locata posseduta dai soggetti appartenenti alle Forze armate e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 13, comma 2, lettera d), Dl n. 201/11. A queste, si aggiungono le case non locate, né concesse in comodato, in proprietà di cittadini italiani iscritti all'Aire, pensionati nel Paese di residenza. Con riferimento all'esenzione della dimora coniugale, si ritiene che la stessa operi anche se l'immobile è detenuto in comodato mentre in caso di fabbricato detenuto in locazione, assegnato al coniuge separato o divorziato, dovrebbero valere le regole ordinarie. Per quanto attiene infine alle assimilazioni regolamentari, queste riguardano le unità non locate di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. Trattandosi, peraltro, di una decisione rimessa alla libera scelta del comune, in assenza di deliberai suddetti fabbricati sono regolarmente soggetti a imposta. Un diverso trattamento è previsto per il comodato gratuitoa figlio genitori. In questo caso, trova applicazione la riduzione dell'imponibile a metà, in presenza di una pluralità di condizioni. Deve trattarsi di parenti in linea retta entro il primo grado e il comodatario deve adibire la casaa propria abitazione principale. Il comodante, inoltre, deve risiedere nel medesimo comune in cui è sita la casa in comodatoe non deve possedere altra unità immobiliare ad uso abitativo in tutto il territorio nazionale, con esclusione dell'abitazione principale. Occorre, infine, che il contratto sia registrato, seppure in ritardo.