La cartella di pagamento rappresenta invece un mero strumento di pagamento delle somme pretese con l'atto di accertamento. La Ctp di Milano, con la sentenza 1067/1/2016 depositata il 4 febbraio (presidente Roggero, relatore Chiametti), ha pertanto annullato la cartella della Tarsu 2012. Il contribuente aveva ricevuto la cartella di pagamento della Tarsu, con l'addebito del tributo dovuto in via ordinaria per l'annualità 2012. Contro questa cartella è stato proposto ricorso, deducendo tra l'altro la poca chiarezza del documento, contenente la mera indicazione di metrature e tariffe che non consentivano, di per sé, di comprendere pienamente la portata della richiesta. Il giudice ha condiviso l'eccezione di scarsa intelligibilità dell'atto e lo ha annullato, in base alle motivazioni citate. La conclusione dei giudici non appare sorretta dalla disciplina di legge, anche se è espressione di una esigenza comprensibile. La Tarsu, esattamente come la Tares e la Tari, è un tributo che normalmente si versa sulla base della liquidazione d'ufficio. Questo significa che,a differenza che nell'Imu o nell'Irpef, nelle quali il contribuente effettua i conteggi a propria cura, il calcolo del tributo dovuto avviene da parte del Comune, in base, da un lato, alla denuncia presentata, dall'altro, alle tariffe deliberate. L'esito di questo conteggio è comunicato al contribuente, prima, con un avviso bonario, poi, in caso di mancato pagamento, con la cartella di pagamento che, si badi, non addebita somme aggiuntive, a parte il costo della notifica. La disciplina di legge, al contrario di quanto osservato dal collegio, non prevede l'emissione di un avviso di accertamento. Questo attoè invece eventualee consegue a infedeltà od omissioni commesse dal contribuente. Sotto un profilo più generale, nel diritto vivente l'avviso di accertamento non si configura più come un provvedimento necessario per l'attuazione dell'obbligazione d'imposta, qualificandosi come atto della procedura di controllo che manifesta all'esterno le contestazioni dell'ente impositore. Questo significa che laddove l'ente si limiti a liquidare gli importi dovuti in base ai dati dichiarati, non si ricorre all'atto di accertamento. Sotto un altro profilo, vale ricordare la distinzione tra il ruolo volontario e il ruolo coattivo. Il primo rappresenta lo strumento ordinario di pagamento del tributo, mentre il secondo deriva da un inadempimento del contribuente. Nel caso specifico, si era in presenza di un ruolo volontario. È indubbio comunque che l'applicazione del prelievo sui rifiuti ponga un problema di comprensibilità dei conteggi eseguiti. E a questo fine lo spazio riservato alla motivazione della cartella di pagamento potrebbe rivelarsi insufficiente. Sarebbe quindi opportuno che i Comuni trasmettessero annualmente ai cittadini, unitamente ai bollettini di pagamento, un prospetto esplicativo dell'importo richiesto.