Ma il contratto deve essere registrato, il comodante deve risiedere nel medesimo comune e deve possedere un solo altro immobile abitativo su tutto il territorio nazionale. Questa, in estrema sintesi, la situazione analizzata con il documento dello scorso 29 febbraio dalla Fondazione nazionale commercialisti, in relazione alle novità introdotte dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016), che fanno riferimento alle nuove agevolazioni Imu e Tasi. Il documento analizza nei minimi termini le disposizioni, di cui alla lettera b), del comma 10, dell'art. 1, della legge 208/2015 che hanno introdotto un'agevolazione fiscale, a prescindere dalle eventuali determinazioni degli enti comunali, per gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori e/o figli, condizionando la fruibilità a condizioni estremamente stringenti. Si evidenzia, preliminarmente, che al comma 3, dell'art. 13, dl 201/2011, che ha previsto alcune riduzioni della base imponibile dei tributi indicati è stata inserita la lettera 0a), con la quale si dispone che le unità immobiliari, non di lusso (pertanto con esclusione delle categorie «A/1», «A/8» e «A/9»), concesse in godimento con un contratto di comodato registrato a parenti in linea retta, le quali sono utilizzate quali abitazioni principali, beneficiano della riduzione del 50% della rendita catastale. Il documento in commento evidenzia che, se nel biennio 2014/2015 non era rilevante né il numero di immobili posseduti, né l'ubicazione degli stessi, a partire dal 1° gennaio di quest'anno, al fine di fruire della detta agevolazione, è necessario che l'unità immobiliare sia concessa in comodato, che il proprietario non possieda che un solo altro immobile su tutto il territorio italiano e che il proprietario risieda nel comune ove è collocato l'immobile concesso in godimento, ancorché sia proprietario di due immobili ubicati in comuni diversi. Di conseguenza, mentre nel biennio indicato (2014/2015) era prevista l'esenzione Imu qualora i comodatari fossero poco abbienti (Isee non superiore a 15 mila euro), attualmente, il proprietario deve solo rispettare le condizioni appena indicate e può beneficiare della riduzione della base imponibile, come indicato, utilizzando il valore ridotto della rendita. Posta la gratuità del comodato, di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile, e l'analisi eseguita nel documento sulle varie ipotesi (comodato a termine, precario, vita natural durante, destinato a soddisfare le esigenze abitative familiari e quant'altro), la nuova disciplina impone la registrazione del contratto, con la conseguenza che, per poter fruire dell'agevolazione per l'intero anno 2016, i contratti di comodato redatti in «forma scritta» dovevano essere registrati entro la data del 16/01/2016, con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (euro 200). Se, invece, il contratto è stato formato in «forma verbale» ed è già in essere al 1° gennaio scorso, la registrazione doveva essere eseguita entro lo scorso 1° marzo (ministero dell'economia e delle finanze, nota 2472/2016). Il comodante deve risiedere anagraficamente e deve dimorare nel medesimo comune ove è ubicato l'immobile concesso in comodato e non può possedere ulteriori immobili in Italia, con l'esclusione di quello adibito ad abitazione principale, facendo riferimento alle sole unità abitative e on tenendo conto di immobili strumentali e/o terreni, per quanto chiarito dal dicastero delle finanze recentemente. Infine, il contribuente che vuole fruire della detta agevolazione deve attestare il possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni richiamate con la presentazione della dichiarazione Imu, di cui al comma 6, dell'art. 9, dlgs 23/2011; per i contratti di comodato d'uso già in essere al 1° gennaio scorso e per quelli concessi in comodato nel corso del 2016, la dichiarazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30/06/2017.