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Bolletta taglia Imu-Italia oggi sette

  • 14 Mar, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Dimora abituale negli immobili adibiti ad abitazione principale condizionata dai consumi di energia elettrica.

Per avere diritto all'esenzione Ici per gli immobili destinati a prime case, ma la stessa regola vale per l'Imu, non è suf? ciente provare la residenza anagra?ca, ma serve anche dimostrare che il fabbricato viene adibito a dimora abituale del nucleo familiare. L'assenza di questo requisito può essere provata attraverso i bassi consumi di elettricità, in quanto i consumi elettrici rappresentano una misurazione speci? ca, diretta e strumentale della frequenza e intensità con la quale una famiglia convive in un determinato immobile. Questo importante principio, ? nalizzato a evitare l'elusione delle norme che disciplinano l'imposta municipale, è stato affermato dalla Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XIII, con la sentenza 782 dell'11 febbraio 2016. Per i giudici d'appello, l'assenza di dimora abituale della famiglia nell'immobile oggetto di agevolazione è fondata su una presunzione del comune «assistita da gravità, precisione e concordanza in quanto i consumi elettrici rappresentano una misurazione speci? ca, diretta, strumentale della frequenza e intensità con la quale una famiglia convive in un determinato immobile per le necessità di sopperire alle ore di buio, di conservare i cibi al fresco, di riscaldare gli interni nelle giornate più fredde e così via». Nel caso in esame, la commissione regionale ha rilevato che in presenza di consumi elettrici molto bassi è escluso che l'immobile possa essere ritenuto dimora abituale di un nucleo familiare, requisito essenziale per fruire dei bene? ci ? scali. L'esenzione, dunque, è stata disconosciuta perché l'amministrazione comunale ha «dimostrato con dovizia di particolari che a un consumo medio giornaliero unipersonale di kw 2,00 la contribuente si colloca a 0,34 kw, suf? ciente per illuminare appena due lampadine». L'abitazione principale per Ici e Imu. Com'è noto, dal 2008 al 2011 sono stati esonerati dal pagamento dell'Ici i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale o assimilati dai comuni alla prima casa con regolamento. Sono state escluse dal bene? cio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). L'esenzione Ici per l'abitazione principale spettava per l'immobile adibito a dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari. Non a caso la Corte di cassazione (sentenza 14389 2010) aveva affermato che nel caso in cui un coniuge avesse trasferito la propria residenza in un altro immobile non avrebbe avuto più diritto all'agevolazione ?scale, a meno che non avesse dimostrato di essersi separato legalmente. In effetti, anche se la questione del comportamento elusivo eventualmente posto in essere da uno dei coniugi ha formato oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali, l'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 prevedeva che per l'esenzione Ici fosse necessaria la destinazione dell'immobile a dimora abituale della famiglia. Secondo la Cassazione, infatti, l'ubicazione della casa coniugale «individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia», «salvo che» (si aggiunge opportunamente) «tale presunzione sia superata dalla prova» che lo «dello spostamento... della propria dimora abituale» sia stata causata dal «veri? carsi di una frattura del rapporto di convivenza». Dal 2008, infatti, non erano più tenuti al pagamento dell'Ici i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, che è quella in cui i contribuenti hanno la residenza anagra? ca e la dimora abituale. I suddetti requisiti sono imposti anche per l'esenzione Imu. Non è suf? ciente, dunque, il dato anagra? co, formale, ma è necessario destinare, di fatto, l'immobile a propria dimora. La mancanza di quest'ultimo requisito, secondo la Ctr Milano, può essere contestato in qualsiasi modo, anche attraverso il basso consumo di energia elettrica. L'articolo 13 del dl «Monti» (201/2011), che ha istituito l'Imu a partire dal 2012, dispone che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagra? camente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classi? cate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione. L'utilizzo di diversi immobili. Il contribuente dovrebbe avere diritto al trattamento agevolato anche qualora utilizzi contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale, visto che l'articolo 13 richiede che si tratti di un'unica unità immobiliare iscritta o «iscrivibile» come tale in catasto. Tuttavia, la questione è dibattuta. Dovrebbe essere suf? ciente la sussistenza di due requisiti: uno soggettivo e l'altro oggettivo. Nello speci? co, però, le diverse unità immobiliari devono essere possedute da un unico titolare e devono essere contigue. Del resto, la Cassazione più volte ha affermato che ciò che conta è l'effettiva utilizzazione come abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali. Peraltro, per i giudici di legittimità, gli immobili distintamente iscritti in catasto non importa che siano di proprietà di un solo coniuge o di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni.A patto che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono. Secondo la Cassazione, un'interpretazione contraria non sarebbe rispettosa della ? nalità legislativa di ridurre il carico ? scale sugli immobili adibiti a «prima casa». Questa tesi, tuttavia, si pone in contrasto con quanto affermato dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia (risoluzione 6/2002) sui presupposti richiesti per usufruire dei bene? ci ? scali. Il Ministero ha infatti precisato che due o più unità immobiliari vanno singolarmente e separatamente soggette a imposizione, «ciascuna per la propria rendita». Pertanto, solo una dovrebbe essere considerata anche per l'Imu come abitazione principale. Il contribuente, per usufruire dell'esenzione, dovrebbe richiedere l'accatastamento unitario degli immobili, per i quali è attribuita in catasto una distinta rendita, presentando all'ente una denuncia di variazione. Identica interpretazione è stata fornita con la circolare ministeriale 3/2012.

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