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Per l'Imu agevolata sul comodato il negozio non conta- Italia oggi

  • 19 Feb, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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La riduzione del 50% della base imponibile Imu in caso di concessione dell'abitazione in comodato a genitori e figli che la utilizzano come abitazione principale si applica ai contratti sia scritti che verbali di comodato, purchè registrati.

La nozione di «un solo immobile » posseduto in Italia è riferita all'immobile ad uso abitativo, per cui il possesso di un terreno, di un negozio o di un garage, non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. Se l'immobile in comproprietà  fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l'agevolazione spetta al solo al figlio che concede l'immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso. Questi i punti di maggior interesse che emergono dalla lettura della risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 del dipartimento delle finanze (si veda ItaliaOggi del 18 febbraio), con la quale sono state affrontate alcune questioni in ordine all'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del dl n. 201 del 2011, la lett. 0a) la riduzione della base imponibile dell'Imu per le unità  immobiliari, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. La norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneï¬ciare della riduzione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La norma dispone, poi, che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, a eccezione delle unità  abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sul punto la risoluzione precisa che: non solo l'immobile concesso in comodato, ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il comune non può più equiparare ad abitazione principale gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, poichà© essendo prevista per l'abitazione principale l'esenzione sia dall'Imu che dalla Tasi, verrebbe in tal modo a creare nuove esenzioni, in contrasto con l'art. 52 del dlgs , n. 446 del 1997 che impedisce all'ente di procedere all' «individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi ». Ciò non esclude, però, che i comuni possano stabilire per tali immobili un'aliquota agevolata, purchè non inferiore allo 0,46%. Altre precisazioni hanno interessato la registrazione del contratto di comodato che deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto. èstato evidenziato che la norma si riferisce sia al contratto redatto in forma scritta che a quello redatto in forma orale, per il quale in realtà  non vi è, in via generale, obbligo di registrazione: tale adempimento è indispensabile, però, anche in quest'ultimo caso per godere della riduzione. Per beneficiarne sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016. Per quelli sottoscritti dopo occorre prendere come riferimento la data del contratto di comodato, come del resto anche per i contratti verbali di comodato. Il Mef ribadisce, inoltre, in ordine alla nozione di «un solo immobile » in Italia che si riferisce al solo immobile a uso abitativo; per cui il possesso, per esempio, di un terreno agricolo o di un negozio non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. La risoluzione punta, poi, lo sguardo su una serie di particolari fattispecie che possono verificarsi nella pratica tra le quali, per esempio, il caso in cui un soggetto possiede oltre al solo immobile a uso abitativo concesso in comodato, un immobile a uso abitativo che, però, è definito, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del dl n. 557 del 1993, come rurale a uso strumentale. In tale ipotesi il possesso di detto immobile sebbene destinato «ad abitazione dei dipendenti esercenti attività  agricole », non preclude l'accesso all'agevolazione, poichà© è la legge che, al verificarsi delle condizioni prescritte, lo considera strumentale all'esercizio dell'agricoltura e non abitativo. Ai fini Tasi si applica la stessa norma agevolativa, per cui il comodante, è chiamato a versare la Tasi, dopo aver ridotto la base imponibile del 50%, applicando la misura della tassazione stabilita dal comune nel regolamento relativo 2015, come stabilisce l'art. 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, modificato dal comma 14 della legge di stabilità  per il 2016. Il citato comma 681 precisa, infine, che solo nel caso in cui non sia stata determinata la percentuale il comodante è tenuto ad applicare la Tasi nella misura pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

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