L'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 (208/2015) abolisce il potere di assimilazione dei comuni e prevede una riduzione del 50% della base imponibile. Trattamento agevolato anche per gli immobili locati a canone concordato, per i quali è concessa una riduzione per entrambi i tributi del 25%. Mani legate invece per i comuni, ai quali viene sottratto per il 2016 il potere di aumentare aliquote e a tariffe limitatamente alle entrate tributarie, con l'unica eccezione rappresentata dalla tassa rifiuti. Non sono soggetti a questo vincolo gli enti che sono in stato di predissesto o dissesto. Comodato gratuito. I fabbricati dati in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) non possono più essere assimilati con regolamento comunale all'abitazione principale. èstato infatti abrogato il comma 2 dell'articolo 13 del dl 201/2011, laddove prevedeva che le amministrazioni comunali potessero assimilare alle prime case le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione, però, operava limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro o se il comodatario faceva parte di un nucleo familiare con un Isee non superiore a 15 mila euro annui. L'articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità , dunque, sottrae ai comuni il potere regolamentare di assimilare i suddetti immobili alle prime case e introduce una nuova tipologia di agevolazione che produce effetti sia per la Tasi sia per l'Imu. I beneficiari possono fruire di una riduzione della base imponibile Imu, che è la stessa dell'imposta sui servizi indivisibili, nella misura del 50%, purchè sussistano le condizioni richieste dalla norma. Nello specifico, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purchè non si tratti di un fabbricato di pregio, classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). Quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato. Dalla formulazione letterale della norma emerge che i vincoli sono molto stringenti. Si discute in questi giorni sul limite di legge che porta a escludere il beneficio qualora il comodante possieda un altro immobile o comunque una quota di possesso e viene auspicato un intervento ministeriale per superare questa previsione. In realtà la disposizione, pur essendo quantomeno discutibile, è piuttosto chiara e non è consentito andare oltre il suo tenore letterale. Le disposizioni di legge che prevedono agevolazioni, secondo l'insegnamento della Cassazione, sono di stretta interpretazione. Quindi, neppure al Ministero dell'economia è consentito fornire interpretazioni estensive o arbitrarie. Il possesso di altri immobili, e in questa nozione rientrano non solo i fabbricati, ma anche le aree edificabili e i terreni agricoli, al di là dell'uso cui sono destinati, anche in presenza di una piccola quota di possesso (per esempio, il 10% di un'area edificabile) è di impedimento a potere godere del trattamento agevolato. Il comodante, inoltre, è tenuto a indicare nella dichiarazione Imu il possesso dei requisiti anche in capo al comodatario e deve registrare il contratto. Francamente questo adempimento risulta eccessivo. Sarebbe stato sufficiente richiedere una scrittura privata autenticata, per assicurare la certezza della data di decorrenza del contratto e, per l'effetto, dell'agevolazione fiscale. La registrazione del contratto di comodato, tra l'altro, pone a carico del contribuente degli oneri. Infatti, il titolare dell'immobile è obbligato a versare al fisco l'imposta fissa di registro che ammonta a 200 euro. Immobili a canone concordato. Trattamento agevolato anche per gli immobili locati a canone concordato. I commi 53 e 54 della legge di Stabilità dispongono uno sconto del 25% sia per l'Imu che per la Tasi. Entrambe le disposizioni citate richiamano la legge 431/1998, che contiene la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo. A prescindere dal fatto che i comuni prevedano per questi fabbricati un'aliquota ordinaria o agevolata, una volta calcolate le imposte, va versato solo il 75% del loro ammontare. Aliquote e tariffe 2016. L'articolo 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 (208/2015) non consente di introdurre nuovi tributi, per esempio l'imposta di soggiorno o l'addizionale comunale Irpef, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti. èprevisto il blocco dei tributi, che impedisce aumenti di aliquote e tariffe e delle addizionali per il 2016, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative delibere. Non rientra nel blocco solo la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti. Possono deliberare gli aumenti di aliquote e tariffe solo gli enti locali che deliberato il predissesto o il dissesto. In ordine agli effetti del blocco, in passato si è espressa la Corte dei conti, sostenendo che è preclusa, per l'appunto, anche l'istituzione di nuovi tributi (imposta di scopo, imposta di soggiorno, imposta di sbarco, addizionale Irpef). La ratio legis è quella di impedire l'introduzione di nuovi balzelli per evitare un aumento dell'imposizione a livello locale. Peraltro, non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche escluso che possano essere aboliti benefici già deliberati dagli enti (riduzioni di aliquote, detrazioni), che comunque inciderebbero sul carico fiscale e darebbero luogo a un innalzamento della tassazione. Questi vincoli, però, non producono effetti per le entrate che hanno natura patrimoniale o extratributaria. Al riguardo, dubbi e incertezze sono emerse sulle entrate che devono sottostare al divieto imposto dalla legge e questo dipende anche dalla loro controversa natura. Tuttavia, va ricordato che il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) ha natura patrimoniale. In questo senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza 64/2008. Sono entrate patrimoniali anche il canone idrico e il canone depurazione. Non è ammesso l'aumento delle tariffe, invece, per il canone installazione mezzi pubblicitari (Cimp) che, nonostante la trasformazione da imposta a canone eventualmente operata dall'amministrazione comunale, mantiene la sua natura tributaria. La qualificazione giuridica di entrata fiscale è stata riconosciuta al Cimp sempre dalla Consulta. Soggiace al blocco anche il diritto sulle pubbliche affissioni.