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Fabbricati-merce alleggeriti - Italia Oggi del 13 settembre del 2013

  • 13 Set, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Abolizione della seconda rata Imu ed esenzione senza limiti temporali per i fabbricati-merce posseduti dalle imprese.

Maggiore elasticità nei criteri per la determinazione delle tariffe Tares in base al metodo normalizzato e costi più elevati per i contribuenti soggetti al prelievo in seguito all'abrogazione della norma che imponeva la copertura finanziaria nei bilanci comunali per tutte le agevolazioni concesse dagli enti non previste dalla legge. Sono alcune delle questioni che l'Ifel (fondazione Anci) ha posto in rilievo in una nota di commento al dl sulla finanza locale (102/2013) pubblicata lo scorso 5 settembre. Immobili delle imprese. Oltre all'abolizione dell'imponibilità dei cosiddetti fabbricati-merce a decorrere dalla seconda rata 2013, la nota chiarisce che per questi immobili è stata disposta l'esenzione «obbligatoria anche a regime». L'articolo 2 del dl, infatti, prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati. La modifica della norma «viene effettuata mediante la sostituzione della previgente disposizione di agevolazione facoltativa». Tra l'altro, rileva l'Ifel, l'esenzione viene riconosciuta «senza limiti temporali, mentre in precedenza il regime agevolativo comunale poteva essere disposto non oltre i tre anni dall'ultimazione del fabbricato invenduto». In effetti, prima dell'intervento normativo per i beni-merce il legislatore demandava ai comuni il potere di concedere l'aliquota agevolata e per un periodo temporale massimo di tre anni. Invece, al fine di dare una mano al settore dell'edilizia che è in forte crisi, oltre all'abolizione della seconda rata per il 2103, dal prossimo anno gli immobili delle imprese costruttrici non saranno più tenuti al pagamento fino a che non saranno venduti. Sempre che, naturalmente, gli stessi immobili non siano locati.Tariffe Tares e agevolazioni. La fondazione Anci precisa nella nota che l'articolo 5 del dl interviene sulle norme che disciplinano la Tares con l'intento «di rendere meno rigido il riferimento ai criteri del dpr 158/1999, contenuto nella norma istitutiva del tributo (art. 14, dl n. 201 del 2011), ai fini della determinazione delle tariffe». Il comune, dunque, ha facoltà di graduare le tariffe oltre che in base ai criteri contenuti nel regolamento sul metodo normalizzato, anche tenendo conto dei due ulteriori criteri indicati dalla norma, già contemplati dalla disciplina Tarsu (articolo 65 del decreto legislativo 507/1993). Secondo l'Ifel «convivono in modo non alternativo, ma - sembrerebbe - complementare, i criteri ordinari e i criteri ora introdotti». Con regolamento, quindi, i comuni possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, tenuto conto degli usi e della tipologia di attività svolte. Fermo restando che va sempre garantita la copertura integrale del costo del servizio. Questi criteri possono essere già fissati per l'anno in corso, entro il nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione (30 novembre). Le tariffe possono essere determinate per ogni categoria o sottocategoria di attività, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti prodotti. La ratio è quella di rendere la tassa più aderente alla tendenziale maggiore produzione di rifiuti e di rispettare il principio comunitario «chi inquina paga», come sancito dall'articolo 14 della Direttiva comunitaria 2008/98/Ce. La norma, poi, consente all'ente di predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo che tenga conto delle modifiche tariffarie. Infine, la nota fa un accenno alle nuove regole sulle agevolazioni, il cui costo ricade sui contribuenti tenuti a pagare la tassa, considerato che l'articolo 5 ha abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del dl 201/201. Questa disposizione imponeva l'iscrizione in bilancio di riduzioni tariffarie e esenzioni come autorizzazioni di spesa e obbligava il comune ad assicurare la relativa copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

 

 

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