La decisione trova il suo fondamento sulla circostanza che l'ente abbia potuto
accertare la posizione del contribuente direttamente dagli atti già in possesso
del comune. «È circostanza pacifica che l'onere di pagamento dell'imposta sia
sorto a seguito della stipula di un contratto tra il comune di Lecco e la
ricorrente», spiegano i giudici, «appare, quindi, evidente che il comune era al
corrente della circostanza e del conseguente onere di assoggettamento alla
tassa». La Commissione, quindi, osserva come, nel caso di specie, trovi
applicazione l'art. 6, comma 4, della Legge 212/2000 il quale prevede che «al
contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e
informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre
amministrazioni pubbliche». Il collegio, quindi, spiega che le sanzioni relative
al servizio di raccolta dei rifiuti non possono essere comminate alla società,
la cui presenza sul posto era già nota al comune di Lecco. La stessa motivazione
potrebbe essere applicata, quindi, anche nel caso in cui un contribuente abbia
regolarmente denunciato la variazione di residenza nel comune, senza , invece,
denunciare l'apertura di una posizione anche ai fini della tassa sullo
smaltimento dei rifiuti. In quest'ultimo caso, quindi, le sanzioni non
dovrebbero essere dovute. Al comune, infatti, erano già ben noti tutti i dati
relativi alla superficie dell'immobile e il numero dei nuovi occupanti.©
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