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Comune che vai Tares che trovi - Italia Oggi del 7 ottobre del 2013

  • 07 Ott, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Le istruzioni sull'applicazione dell'imposta sui ri? uti da parte dell'Ifel. Permesso il rinvio

Gli enti possono stabilire in autonomia scadenze e rate

 

I comuni possono stabilire autonomamente le scadenze e il numero delle rate per il pagamento della tassa sui ri? uti e della maggiorazione sui servizi indivisibili, il cui gettito per il 2013 è riservato allo stato. Inoltre, nulla impedisce agli enti di rinviare il pagamento di una o più rate al prossimo anno. Il giorno di scadenza, poi, può essere fissato dall'amministrazione comunale. E non è previsto da nessuna norma di legge che il tributo debba essere versato entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza. Sono queste le indicazioni che l'Ifel (fondazione Anci) ha fornito agli enti locali con una nota pubblicata su proprio sito il 30 settembre scorso, in totale disaccordo con i chiarimenti forniti dal ministero dell'economia e delle ? nanze con la risoluzione 9/2013. La posizione dell'Ifel. La fondazione Anci, dunque, correttamente reclama l'autonomia impositiva dei comuni che, si legge nella nota, deve poter utilizzare «la sua discrezionalità nella maniera più ampia». Ritiene, infatti, del tutto errata la posizione del Mef in merito all'obbligo di far pagare ai contribuenti la maggiorazione, il cui gettito va allo stato, necessariamente nel 2013. Invece, «è del tutto legittimo che il comune disponga il pagamento di una o più rate del tributo relative al 2013 oltre la scadenza dell'anno solare, come peraltro consuetudine di molti enti già nei previgenti regimi Tarsu o Tia», maggiorazione compresa. Semmai si con?gura come una scelta di ragionevolezza e di opportunità la previsione del pagamento della maggiorazione entro la fine dell'anno, considerata l'assenza di obblighi normativamente stabiliti. Allo stesso modo, secondo l'Ifel, il Mef non può imporre per via amministrativa date di scadenza delle rate non contemplate da una norma primaria e che, tra l'altro, potrebbero porsi in contrasto con quanto indicato nei regolamenti comunali. La tesi della fondazione, del tutto condivisibile, è che non esistono vincoli legali che impongono ai comuni di disporre il versamento delle rate Tares entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza. In effetti, la data può essere deliberata dall'amministrazione locale e, nel caso in cui non venga indicata, le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Non c'è alcun dubbio, quindi, che sia improprio il richiamo contenuto nella risoluzione ministeriale del decreto legislativo 241/1997, che fa riferimento esclusivamente ai tributi erariali, regionali e ai contributi previdenziali. Ne consegue che il ministero dell'economia e delle ? nanze, nel ? ssare le scadenze delle rate, si è spinto oltre quanto stabilito dalla norma speciale che disciplina il tributo (art. 14 dl 201/2011). Le regole del nuovo balzello. L'articolo 10 del dl 35/2013, che per il 2013 ha derogato alla normativa Tares, dispone che la nuova tassa sui ri? uti e la maggiorazione sui servizi possano essere versati con l'ultima rata, a conguaglio delle somme versate in acconto. Le rate possono essere determinate in base a quanto già pagato dai contribuenti nell'anno 2012 per Tarsu, Tia1 e Tia2. Inoltre la maggiorazione, ? ssata nella misura di 0,30 euro per metro quadrato, non può essere aumentata dai comuni e il gettito è riservato allo stato. Gli enti locali, con propria deliberazione, possono stabilire il numero delle rate di versamento del tributo. Ma i cittadini devono essere informati, anche con la pubblicazione sul sito internet del comune, almeno 30 giorni prima della data di scadenza dei pagamenti. Per le prime due rate le amministrazioni locali possono inviare i modelli già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2. Gli acconti vanno scomputati dal quantum dovuto, a titolo di Tares, per l'anno 2013. La prima rata ? ssata ex lege per il mese di luglio, come previsto dal dl ri? uti (1/2013), poteva essere anticipata anche nel caso in cui il comune non avesse adottato il regolamento, che può essere ancora emanato entro il prossimo 30 novembre. Concessionari e gestori del servizio sono legittimati a riscuotere il tributo, con l'unico dubbio che possano incassarlo per tutto il 2013, anche a saldo, o solo in acconto. Al riguardo, si ritiene più aderente al dettato normativo la circolare ministeriale (1/2013), che ha optato per la prima soluzione. Anche su questo punto c'è un contrasto con quanto sostenuto dall'Ifel, con una nota del 10 maggio scorso, secondo cui l'ultima rata Tares, a conguaglio di quanto pagato dai contribuenti in acconto, deve essere versata ai comuni. Quest'ultima nota pone in rilievo che «una lettura più prudente delle norme straordinarie recate dal dl 35» porta a escludere che il gestore incassi l'ultima rata 2013, in quanto dall'attivazione del pagamento via F24 il comune dovrebbe invece essere il diretto destinatario delle somme riscosse.
Le regole per pagare

Riferimenti normativi Articolo 14 del dl 201/2011; Dpr 158/1999; articolo 10 dl 35/2013 Istituzione Tares 1° gennaio 2013 Struttura tributo duale Composizione Tariffa smaltimento ri? uti + maggiorazione servizi indivisibili Misura maggiorazione 0,30 euro al metro quadrato Soggetto attivo Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la super? cie dell'immobile Soggetti passivi Possessori, occupanti, detentori locali o aree scoperte Obbligati in solido componenti del nucleo familiare a. chi usa in comune gli immobili b. Escluse dal prelievo aree scoperte pertinenziali o accessorie di 1. civili abitazioni o di locali tassabili aree comuni condominiali non occupate in 2. via esclusiva Tributi abrogati Tarsu, Tia1, Tia2, addizionale ex Eca Non abrogato Tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente Base imponibile Super? cie calpestabile Vale Per tutti gli immobili (destinazione ordinaria e speciale) Calcolo tassa 2013 Super? ci denunciate per Tarsu e Tia Indicazioni nelle dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria Dati catastali, numero civico di ubicazione degli immobili e numero interno, se esistente Modalità pagamento tassa e maggiorazione F24 - bollettino conto corrente postale - servizi elettronici e intebancari Scadenza prima rata Luglio Potere dei comuni Anticipo o posticipo scadenza
Versamento anche online V h l

Dal 27 maggio scorso è possibile pagare la Tares presso gli sportelli di banche, Poste e agenti della riscossione utilizzando il modello F24. Inoltre, i pagamenti possono essere effettuati tramite i servizi di home-banking e remote-banking messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate oppure online, con Entratel e Fisconline, collegandosi al sito della stessa Agenzia. In un comunicato dell'Agenzia delle entrate è stato posto in rilievo che nella prima fase di applicazione di questa nuova modalità di pagamento, in particolare per gli F24 presentati ? no al 30 giugno, i contribuenti devono barrare la casella «Acc.», presente nella sezione «IMU e altri tributi locali» del modello. In questo modo viene consentito agli intermediari di adeguare i propri sistemi informativi. Banche, Poste e agenti della riscossione sono comunque in grado di gestire agevolmente le operazioni di pagamento. Va ricordato che l'Agenzia ha già istituito i codici per il versamento con l'F24 del tributo sui ri? uti, della tariffa corrispettiva e della maggiorazione (risoluzione 37/E). I contribuenti, in alternativa all'F24, dal 1° luglio possono versare la Tares anche con il nuovo bollettino di conto corrente postale. Questo bollettino, approvato con decreto ministeriale, riporta un unico numero di conto corrente che è valido per tutti i comuni del territorio nazionale. Il modello intestato a «PagamentoTares», infatti, riporta obbligatoriamente il numero di conto 1011136627. Il decreto ministeriale ha ? ssato anche le modalità di riversamento ai comuni delle somme incassate con il bollettino. La tempistica e le modalità sono analoghe a quelle previste per i versamenti unitari (F24) dal decreto legislativo 241/1997. La società Poste Italiane è tenuta a riversare sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme pagate dai contribuenti. Deve poi trasmettere alla Struttura di Gestione i dati analitici indicati nei bollettini. In seguito alla rendicontazione da parte delle Poste, la Struttura di Gestione accredita le somme agli enti locali competenti.

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