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Rifiuti speciali senza la Tari - Italia Oggi

  • 17 Mar, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Non sono soggette al pagamento dell'imposta le super? ci in cui vengono prodotti gli scarti
 
Non sono soggette al pagamento della Tari le superfici in cui vengono prodotti ri? uti speciali. Nella determinazione della superficie tassabile, però, non si calcola solo quella parte dove si formano questi ri? uti in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Il tributo non è dovuto neppure per le quantità di ri? uti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. È quanto prevede l'articolo 1, commi 649 e 661, della legge di Stabilità (147/2013) in seguito alle modi? che apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del dl sulla ? nanza locale (16/2014). Ri? uti speciali. La formulazione letterale del comma 649 è tutt'altro che un esempio di chiarezza, in quanto fa già discutere e può generare contenzioso nella parte in cui richiede la produzione di ri? uti speciali «in via continuativa e prevalente» al ? ne di ottenere l'esonero dal prelievo. Il dubbio che si pone è se qualora sussista il requisito della continuità e prevalenza non possono essere tassate integralmente le super? ci in cui si producono anche ri? uti speciali oppure se il bene? cio rimane sempre circoscritto alla parte della super? cie interessata e l'esonero è parziale. Già è stata fornita da una parte della dottrina un'interpretazione che non è in linea né con la lettera né con la ratio della norma. È stato infatti affermato che in presenza dei requisiti della continuità e prevalenza nella produzione di ri? uti speciali, non sia tassabile l'intera superficie dell'immobile. Si ritiene, invece, che nonostante l'infelice formulazione della disposizione di legge, l'agevolazione ? scale sia sempre limitata alla parte dell'immobile interessata dalla formazione di questi ri? uti e non si estende all'intera super? cie, vale a dire a quella in cui si producono ri? uti ordinari. La novità rispetto al passato, infatti, è che una «parte di essa» può essere esclusa dalla tassazione solo a condizione che la produzione di ri? uti speciali risulti continuativa e prevalente. Nel caso in cui sussista questa condizione allo smaltimento dei ri? uti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Ma l'esclusione dell'obbligo di conferirli al servizio pubblico si ha solo nei casi in cui sia fornita dimostrazione del loro autosmaltimento e a condizione che l'avvenuto trattamento venga effettuato in conformità alla normativa vigente. Inoltre, spetta al contribuente provare quale parte dell'immobile non sia soggetta alla tassa. Il comma 682, lettera a), numero 5) della legge di Stabilità attribuisce al comune anche la facoltà di concedere con regolamento una riduzione tariffaria in caso di autosmaltimento. In particolare, l'amministrazione comunale può individuare categorie di attività produttive di ri? uti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva dif? coltà di delimitare la parte ove si formano questi ri? uti, percentuali di riduzione rispetto all'intera super? cie su cui l'attività viene svolta. Rifiuti assimilati. Il dl sulla ? nanza locale ha risolto la questione dei ri? uti speciali assimilati agli urbani, a causa della confusione che era emersa dal testo dell'articolo 1 della legge di Stabilità (147/2013). Nonostante il Ministero dell'ambiente fosse intervenuto nelle settimane scorse con una circolare per fornire dei chiarimenti, sussisteva un contrasto insanabile tra i commi 649 e 661 che affermavano regole diverse. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 649, erano soggette alla Tarile super? ci produttive di ri? uti speciali assimilati agli urbani. In questo caso l'amministrazione comunale poteva prevedere riduzioni tariffarie proporzionali alle quantità di ri? uti che le imprese produttrici dimostrassero di avviare al recupero. L'agevolazione ? scale non si applicava alla quota ? ssa, ma solo alla parte variabile della tariffa. Mentre, per gli stessi ri? uti il comma 661 stabilisce che il tributo non è dovuto se il produttore dimostri di avviarli al recupero. Era del tutto evidente il con? itto tra le due norme. La seconda disposizione, in realtà, sottrae al comune qualsiasi potere decisionale riconosciuto dalla prima in ordine alla concessione dell'eventuale riduzione tariffaria, tra l'altro ex lege limitata solo alla parte variabile della tariffa. L'articolo 2, comma 1, lettera e) del dl 16/2014 ha abrogato il secondo periodo del comma 649, non riconoscendo al comune alcun potere decisionale sulla scelta di concedere la riduzione tariffaria. Viene invece mantenuta ferma la previsione contenuta nel comma 661, in base al quale il tributo non è dovuto per la quantità di ri? uti assimilati che il produttore dimostri di avviare al recupero.

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