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Tarsu -Tares, la disputa si sposta - Italia Oggi

  • 15 Apr, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Prosegue il contrasto tra la Cassazione e i giudici tributari sulle scelte dei comuni

 Continua il braccio di ferro tra comuni e imprenditori che esercitano attività alberghiere e di ristorazione in merito alla legittimità delle delibere che fissano tariffe Tarsu più elevate per queste utenze non domestiche rispetto alle abitazioni. Di recente la contestazione ha avuto di mira anche le tariffe Tares deliberate dalle amministrazioni locali nel 2013. Probabilmente, anche per l'anno in corso il contenzioso non verrà meno per la nuova tassa rifiuti (Tari), considerato che anche la disciplina contenuta nella legge di Stabilità (147/2013), che l'ha istituita, prevede gli stessi criteri per la determinazione delle tariffe. Sulla questione emerge da tempo un contrasto tra la Cassazione e alcune pronunce delle commissioni tributarie, le quali hanno escluso che le amministrazioni comunali possano stabilire tariffe Tarsu più alte rispetto alle civili abitazioni, poiché l'articolo 68 del decreto legislativo 507/1993 con una formulazione piuttosto infelice prevede che «in via di massima» dovrebbero essere inquadrate nella stessa categoria degli alberghi. Questa norma, infatti, dispone che l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai ? ni della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto dei gruppi di attività e dell'utilizzazione degli immobili. Il compito degli enti è la determinazione delle tariffe e l'indicazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di ri? uti. In base all'articolo 68 gli enti sono tenuti ad adottare un regolamento che deve contenere non solo la classi?cazione delle categorie, ma anche la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso. Tutt avia, i giudici di merito non possono ignorare che la Cassazione ha costantemente ribadito il principio che vanno inseriti in categorie diverse alberghi e abitazioni, stante la differente potenzialità dei ri? uti prodotti. La maggiore capacità produttiva di ri? uti di un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione è un fatto incontestabile e un dato di comune esperienza. Non assume alcun rilievo, poi, il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore. È legittima la delibera comunale di approvazione delle tariffe della tassa ri? uti che distingue la categoria degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni e l'assoggetta a una tariffa notevolmente superiore. La maggiore capacità produttiva di ri? uti rispetto a una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza. Lo ha riaffermato di recente la Corte di cassazione, con l'ordinanza 4797 del 28 febbraio 2014. Dunque, il contenzioso in? nito ha fatto registrare un'ulteriore vittoria dei comuni. Del resto, l'ultima pronuncia è in linea con il principio affermato dai giudici di legittimità con la sentenza a sezioni unite 8278 del 31 marzo 2008, poi con le sentenze 5732/2007, 13957/2008, 11655/2009, 302/2010 e, in? ne, con l'ordinanza 12859/2012. Peraltro anche il Consiglio di stato, quinta sezione, con la decisione 750/2009, ha chiarito che la normativa vigente non esclude la possibilità che il comune, nell'ambito della propria discrezionalità, possa operare differenziazioni tariffarie nel caso in cui risulti necessario per conseguire l'obiettivo di coprire il costo del servizio. Della problematica si è occupata la commissione tributaria regionale di Palermo, che ha modi? cato il proprio precedente orientamento e si è uniformata alla Cassazione. Con la sentenza n. 163/2011 ha stabilito che i comuni possono deliberare per gli alberghi tariffe Tarsu più elevate rispetto alle abitazioni, in quanto l'articolo 68 gli riconosce il diritto di determinare i valori della tassa per lo smaltimento dei ri? uti solidi urbani attraverso una classi? cazione di categorie di contribuenti che tenga conto delle potenzialità di produzioni dei rifiuti e di un'omogenea tassabilità. Da ultimo il contenzioso si è spostato sulla Tares, applicata dai comuni nel 2013. Una pronuncia dei giudici amministrativi ha riguardato non solo le attività alberghiere, ma anche quelle di ristorazione. Infatti, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, prima sezione, con la sentenza n. 1527 del 1° aprile 2014, ha chiarito che i regolamenti Tares e le delibere che hanno ? ssato le tariffe in base al metodo normalizzato non sono in contrasto con il principio comunitario «chi inquina paga» e con le direttive europee. L'articolo 14 del dl Monti (201/2011), correttament e, prevedeva che le tariffe venissero commisurate alle quantità di ri? uti prodotti per unità di superficie tenuto conto dei criteri previsti dal dpr 158/1999, applicabile da quest'anno anche alla Tari. Del resto il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso per il ? nanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani. Pertanto, è legittimo che i comuni ? ssino tariffe più elevate per le utenze non domestiche rispetto alle domestiche e, in particolare, per le attività alberghiere e di ristorazione, anche se operanti solo per pochi mesi all'anno. In effetti, gli enti impositori hanno la facoltà di deliberare le tariffe tenendo conto dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di ri? uti. In caso di contestazioni da parte del contribuente, mentre il giudice amministrativo ha il potere di annullare gli atti generali (delibere e regolamenti), il giudice tributario può solo disapplicare regolamenti e delibere comunali per vizi di legittimità, vale a dire per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Il giudice tributario, però, può disapplicare il regolamento che disciplina la tassa ri?uti se ritiene che i criteri adottati dal comune siano in contrasto con le leggi vigenti, ma non può ? ssare nuovi criteri in sede giudiziale (Cassazione, sentenza 9415/2005). Per esempio, non può rideterminare l'importo del tributo dovuto, modi? cando le percentuali in relazione alla diversa destinazione delle aree tassabili, e non può sostituirsi all'amministrazione nelle scelte che la legge gli riserva.

 

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