Sono escluse, invece, le aree scoperte e, in particolare, i terreni agricoli. È questo, in estrema sintesi, l'ambito di applicazione del tributo comunale sui servizi invisibili, al netto, ovviamente, delle decisioni dei singoli comuni. A differenza di quanto accade per l'Imu, infatti, per la Tasi i sindaci possono anche ridurre l'aliquota ? no ad azzerarla. In tal modo, di fatto, è possibile introdurre altre fattispecie di esenzione. In base al testo originario dell'art. 1, comma 669, della legge 147/2013, il presupposto impositivo del Tasi era il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, incluse le prime case, di aree scoperte nonché di quelle edi? cabili, a qualsiasi uso adibiti. L'art. 2, comma 1, lett. f), del dl 16/2014 ha corretto tale formulazione eliminando il riferimento alle aree scoperte. Coerentemente, è stato abrogato anche il comma 670, che esentava le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (oltre alle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva): tali fattispecie, ora, sono ricomprese nella più generale esclusione che riguarda, come detto, tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edi? cabili. Il dl 16, inoltre, ha escluso espressamente i terreni agricoli, anche se non collocati in comuni montani o parzialmente montani. L'esenzione vale «in ogni caso», per cui ne bene? ciano anche i terreni incolti. Alla luce delle faq del Mef, si considerano come terreni e quindi sono esclusi anche dalla Tasi le aree edi? cabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e sulle quali persiste l'esercizio dell'attività agricola. La Tasi, invece, si applica anche ai fabbricati rurali strumentali (compresi quelli ubicati nei comuni classi? cati montani o parzialmente montani), anche se con un'aliquota che non può essere superiore all'1 per mille. Sono esenti gli immobili posseduti dallo stato, quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e regionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, i fabbricati classi? cati o classi? cabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al ? ne di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc. Per quest'ultima fattispecie, la norma precisa che l'esenzione spetta limitatamente alle parti dell'immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall'art. 91-bis del dl 1/2012. Sempre il dl 16, in? ne, ha previsto un'esenzione a favore dei rifugi alpini non custoditi, dei punti di appoggio e dei bivacchi.