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L'insidia della Tasi su negozi e case sfitte- Sole 24ore

  • 29 Set, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Dici Tasi e pensi alla prima casa, ma non è sempre così.

Anzi. In un Comune su due, la nuova imposta sui servizi municipali colpisce anche i fabbricati diversi dall'abitazione principale. Di fatto, il 51,7% dei sindaci ha applicato la Tasi anche alla voce «altri immobili», con un'aliquota media dell'1,31 per mille. Il risultato è un'addizionale all'Imu che farà aumentare anche quest'anno il livello delle tasse sul mattone, almeno in quelle città che hanno sfruttato i margini di incremento concessi dalle norme nazionali. Su un negozio-tipo di Roma l'aumento su base annua potrebbe essere di oltre il 10%, mentre su un bilocale sfitto a Milano di quasi il 7 per cento. Ma basta andare indietro fino al 2011 per misurare aumenti oltre del 100 o 200 per cento (si vedano gli esempi in pagina).
Considerare la Tasi come la "nuova Imu" sulla prima casa non è sbagliato, visto che dovrà essere pagata in più di 7mila Comuni su 8mila. A conti fatti, però, è "anche" un'imposta sulle seconde case, i negozi, i capannoni e così via. E proprio questa sua caratteristica deve suonare come un campanello d'allarme per i proprietari, che potrebbero "perdersi" il tributo su qualche immobile.
Il rischio riguarda soprattutto i contribuenti che vivono in Comuni diversi da quello in cui si trova l'edificio da tassare. E non sono pochi. Solo per restare alle case, su oltre 30 milioni di abitazioni, quasi otto appartengono a persone che risiedono in un altro Comune, di cui metà fuori regione o all'estero.
In questi casi, la distanza geografica potrebbe impedire (o rendere difficoltoso) un confronto diretto con gli uffici comunali, mentre la lettura delle delibere si rivelerà spesso impossibile per i non addetti ai lavori. Pagine e pagine di «visto e considerato», emendamenti bocciati ma comunque inseriti nel testo, pareri di conformità degli uffici tecnici, intere pagine scritte a mano, testi scansionati in cui non si può fare la ricerca per parola: tutti elementi in grado di confondere chi non ha dimestichezza con questo tipo di documenti. Per non dire di una tecnica di scrittura burocratica che in alcuni casi si limita a richiamare «tutti gli altri immobili soggetti tributo» (ma chi si ricorda, ad esempio, che tra questi ci sono anche le aree edificabili e i fabbricati rurali strumentali, ora esentati dall'Imu, ma non i terreni agricoli?).
Nella lettura della delibera, le parole chiave sono «azzera» o «azzeramento». Per come è scritta la legge di stabilità per il 2014, difficilmente una decisione comunale elimina la Tasi dagli immobili diversi dalla prima casa senza dirlo espressamente. Il problema sorge quando questa eliminazione è selettiva o quando ci si trova in situazioni particolari, ad esempio se si possiede una delle 800mila case date in prestito ai parenti, che il Comune può considerare come «prime case» o «altri immobili».
Bisogna poi ricordare che, se il consiglio comunale non ha deliberato entro il 10 settembre, la Tasi si applica anche sugli altri immobili diversi dalla prima casa con l'aliquota dell'1 per mille. Sembra una situazione rara, ma riguarda più di 600 Comuni, quasi il 10% del totale, e nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri. In quest'ultima ipotesi va ricordato che la somma di Imu e Tasi non potrà mai superare il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, tanto che - per rispettare il limite - il contribuente deve "autoridurre" l'aliquota Tasi fino a rientrare nel tetto massimo (ad esempio, se l'Imu è già al 10 per mille, la Tasi si dovrà fermare allo 0,6 per mille). Per fare i conti, però, c'è un po' di tempo in più, perché in questi Comuni la Tasi per il 2014 va pagata tutta a saldo entro il 16 dicembre, e non con l'acconto del 16 ottobre.
Un'ultima verifica è quella sull'importo minimo. La Tasi può essere molto cara, ma in certi casi la somma da pagare può anche finire sotto la soglia minima di versamento, pari a 12 euro a meno che il Comune non abba stabilito un limite inferiore. Può succedere quando si calcola l'acconto con un'aliquota inferiore all'1 per mille, quando l'immobile ha una rendita catastale molto bassa o quando ci sono molti comproprietari. Ad esempio, l'1 per mille di Tasi su un box con una rendita catastale di 60 euro corrisponde a 5 euro di acconto. Ma, attenzione, se la soglia fissata dal Comune fosse di 8 euro, il proprietario dovrebbe comunque pagare 10 euro entro il 16 dicembre, perché la somma di acconto e saldo supera il limite minimo.

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